Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_178/2025
Sentenza del 1° maggio 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Hänni, Kradolfer,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca dei permessi di domicilio UE/AELS e di dimora UE/AELS (restituzione in intero dei termini)
ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.32).
Fatti:
A.
A.a. Con un'unica decisione del 9 ottobre 2024 il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS di cui A.________, cittadina italiana (1972) beneficiava, rifiutando nel contempo di rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS. Ha altresì revocato il permesso di dimora UE/AELS di cui era titolare suo marito, B.________, anche lui cittadino italiano (1968).
A.b. L'8 novembre 2024 A.________ e B.________ hanno impugnato detta decisione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Con lettera raccomandata dell'11 novembre successivo il Governo ticinese ha assegnato loro un termine di sette giorni dalla notifica per produrre la decisione impugnata, precisando che in caso di mancato rispetto dello stesso, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.
A.c. Ricevuto l'avviso postale il 12 novembre 2024, A.________ e B.________ non hanno ritirato l'invio entro il termine di giacenza dello stesso, che scadeva il 19 novembre 2024, ma hanno invece fatto ordine, il 18 novembre 2024, alla Posta di prolungare il termine di ritiro fino al 10 dicembre 2024.
B.
Constatato che il termine assegnato per produrre la decisione impugnata era scaduto infruttuoso il 26 novembre 2024, il 4 dicembre 2024 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________ e B.________.
C.
Il 9 dicembre 2024 A.________ e B.________ hanno inviato al Consiglio di Stato la decisione del 9 ottobre 2024 e il 12 dicembre successivo hanno sottoposto a detta autorità un'istanza per la restituzione in intero del termine loro fissato per fornire il citato documento.
Il 18 dicembre 2024 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda, poiché a suo avviso gli interessati non erano stati impediti senza loro colpa di rispettare il termine loro accordato per produrre la decisione mancante.
D.
Su ricorso, la decisione governativa è stata confermata dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 19 febbraio 2025. Ha considerato, in sostanza, che le condizioni legali per una restituzione in intero del termine non erano date.
E.
Il 25 marzo 2025 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo che la decisione governativa del 18 dicembre 2024 sia annullata e che sia accordata la restituzione in intero del termine domandata rispettivamente "ogni altra misura tenuta opportuna". In via sussidiaria domandano di "rivalutare" il rilascio dei loro permessi.
Il Tribunale federale non ha ordinato atti istruttori, salvo la trasmissione degli atti cantonali.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 66 consid. 1.3).
1.1. I ricorrenti si sono limitati a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per loro nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_317/2024 del 21 giugno 2024).
1.2. Sebbene oggetto di disamina possa essere unicamente la sentenza che conferma il rifiuto di concedere la restituzione in intero del termine, la ricevibilità del presente ricorso va esaminata in funzione della causa nel merito (DTF 135 II 145 conisd. 3.2; 2C_135/2024 del 7 maggio 2024 consid. 1.3). In concreto la procedura ha preso avvio dalla revoca rispettivamente dal rifiuto di rinnovo dei permessi di domicilio UE/AELS e di dimora UE/AELS di cui i ricorrenti erano titolari. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Poiché i ricorrenti sono cittadini italiani e possono di principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) al fine di risiedere in Svizzera al beneficio di una carta di soggiorno, la suddetta clausola d'eccezione non si applica alla presente vertenza (sentenza 2C_628/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 1.1).
1.3. Il ricorso è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) e da persone legittimate ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). Di conseguenza, esso va esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF.
1.4. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi finora esperiti, i ricorrenti sono legittimati a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza della Corte cantonale. Nella misura in cui sono volte direttamente anche alla modifica della decisione governativa, le loro conclusioni sono pertanto inammissibili (sentenza 2C_224/2024 del 4 marzo 2025 consid. 1.3 e rinvio).
2.
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
Salvo nei casi citati dall'art. 95 LTF, qui non pertinenti, la lesione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso è solo possibile lamentare un'applicazione lesiva del diritto federale e, in particolare, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1). Nel caso in cui venga lamentata una violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), occorre in particolare spiegare perché la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 I 318 consid. 5.4).
I ricorrenti non sono assistiti da un avvocato, ragione per cui non bisogna essere troppo formalisti con riguardo al dovere di motivazione. Dalla lettura dell'allegato ricorsuale si può dedurre che essi censurano il mancato riconoscimento di un impedimento non colpevole da parte loro e, quindi, di riflesso, il rifiuto di restituire in intero il termine per fornire il documento che era stato loro chiesto dal Governo cantonale. In queste condizioni è quindi possibile ritenere che il ricorso è stato presentato nelle forme richieste (DTF 141 I 49 consid. 3.2; sentenze 2C_209/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.1 e 2C_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.3).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove agli atti (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.
3.1. Come già accennato, l'impugnativa può riguardare solo il diniego delle condizioni per una restituzione in intero dei termini pronunciato dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, aspetto disciplinato dal diritto cantonale, ossia dall'art. 15 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL/TI 165.100). Detto disposto prevede che i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento del quale non ha colpa.
3.2. Riferendosi a questa norma, la Corte cantonale ha rilevato in primo luogo che l'invio raccomandato era indirizzato a tutti e due i coniugi e che entrambi i loro nominativi apparivano nella finestra della busta dell'invio, di modo che anche se la moglie era effettivamente impossibilitata ad agire, nulla impediva però il marito di recarsi in Posta a ritirarlo. Già per tale motivo l'istanza non poteva essere accolta.
Si volesse da ciò prescindere ha poi osservato che, in caso di malattia, l'impedimento richiesto era dato solo se il quadro clinico era tale da impedire di agire oppure di dare disposizioni a terzi, ciò che non era qui il caso. In effetti, riguardo allo stato ansio-depressivo nel quale la ricorrente versava in seguito alla revoca delle autorizzazioni di soggiorno e attestato dal certificato medico fornito, la Corte cantonale ha osservato che da quest'ultimo documento non poteva essere dedotto che la situazione della ricorrente fosse tale da addirittura non permetterle di dare disposizioni a terzi, segnatamente al marito per potere ritirare la raccomandata. Ha poi aggiunto che il fatto che ella fosse stata in grado di chiedere in via telematica all'ufficio postale di trattenere, oltre il termine di giacenza, la raccomandata in parola dimostrava che le sue condizioni psicofisiche non erano così gravi da averla privata di ogni capacità di intendere e volere e, quindi, d'impedirle di incaricare il consorte del tempestivo ritiro della raccomandata in questione.
3.3. In relazione a queste conclusioni i ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale un'errata valutazione delle circostanze specifiche del caso, segnatamente della malattia della ricorrente nonché del certificato medico prodotto, cioè implicitamente l'arbitrio nell'apprezzamento dei fatti e delle prove.
Sennonché, essi si limitano tuttavia a fornire una propria lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta. In effetti, l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto delle deduzioni insostenibili (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 141 III 564 consid. 4.1). Di conseguenza, chi ricorre per lamentarsene deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_211/2019 del 6 aprile 2022 consid. 7.1). Proprio una simile motivazione fa però difetto nella fattispecie.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, non vi è nel caso specifico arbitrio nell'apprezzamento dei fatti che ha condotto a negare l'esistenza delle condizioni di una restituzione in intero del termine ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPAmm/TI. Quand'anche si volesse ammettere che la ricorrente fosse nell'incapacità di recarsi personalmente all'ufficio postale, in ogni caso un impedimento tale da non permetterle nemmeno di incaricare il consorte - o altre persone - del ritiro della raccomandata in questione non risulta infatti dal certificato medico figurante agli atti ed è anzi contraddetto dal fatto che la ricorrente stessa ha dato ordine all'ufficio postale per via telematica di prolungare il termine di giacenza, ciò che come ben osservato dal Giudice cantonale, dimostra che i suoi problemi di salute non l'avevano privata da ogni capacità di intendere e volere.
Per quanto viene poi addotto che, a causa della situazione di stress psicologico esistente, il consorte non avrebbe potuto gestire tempestivamente la situazione, ciò tanto più che non era a conoscenza della raccomandata fino alla scadenza del termine di giacenza, tale argomentazione, nuova, non è suffragata da alcun elemento e non va pertanto considerata.
3.4. Infine in quanto i ricorrenti considerano sproporzionato dichiarare inammissibile il loro ricorso dell'8 novembre 2024, rispettivamente affermano che i motivi alla base della decisione di revoca delle loro autorizzazioni di soggiorno non sarebbero più dati, come comprovato dai documenti allegati, la critica, oltre a non adempiere i requisiti di motivazione degli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, esula dall'oggetto del litigo ed è inammissibile. Infine nemmeno la censura secondo cui rifiutare di restituire in intero il termine sarebbe eccessivamente rigido e contrario al principio della buona fede amministrativa adempie le citate esigenze di motivazione di cui ai combinati artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e sfugge anche lei ad un esame di merito.
4.
Premesse queste considerazioni il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. La sentenza impugnata, che conferma la correttezza della decisione governativa di rifiuto di restituzione in intero del termine, va quindi a sua volta confermata.
5.
L'istanza di assistenza giudiziaria, tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie, non può essere accolta siccome il ricorso appariva sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie, in solido, ai ricorrenti viene comunque fissato un importo ridotto ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà.
4.
Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 1° maggio 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud