Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_467/2024
Sentenza del 1° ottobre 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2024
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2024.68).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Prevalendosi di una sentenza del Tribunale di famiglia di prima istanza francofono di Bruxelles del 29 luglio 2020, il 28 febbraio 2024 A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 153'400.--. L'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta da quest'ultima al precetto esecutivo è stata respinta dal Pretore del distretto di Lugano con giudizio del 16 maggio 2024.
2.
Con sentenza del 7 agosto 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________. Dopo aver ricordato, citando giurisprudenza e dottrina, che in applicazione dell'art. 80 LEF è un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione la decisione (o un titolo parificato) che condanna il debitore a pagare al creditore una somma di denaro determinata, ha negato che la sentenza belga adempia tali esigenze, poiché non stabilisce in modo preciso e definitivo l'importo della retta scolastica del figlio per il cui incasso l'escutente procede.
3.
Con ricorso del 6 settembre 2024 A.________ postula il rigetto definitivo dell'opposizione con la condanna di B.________ a pagare le tasse scolastiche per i prossimi 4 anni di fr. 153'400.--.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto.
In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Infatti, con l'apodittica affermazione secondo cui "l'opinione che l'importo esatto delle tasse scolastiche, con quattro anni di anticipo, dovesse essere scritto nella sentenza del tribunale è errata", il ricorrente non spiega perché la predetta motivazione del giudizio impugnato violerebbe l'art. 80 LEF.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° ottobre 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti