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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_467/2024  
 
 
Sentenza del 1° ottobre 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2024 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2024.68). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Prevalendosi di una sentenza del Tribunale di famiglia di prima istanza francofono di Bruxelles del 29 luglio 2020, il 28 febbraio 2024 A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 153'400.--. L'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta da quest'ultima al precetto esecutivo è stata respinta dal Pretore del distretto di Lugano con giudizio del 16 maggio 2024. 
 
2.  
Con sentenza del 7 agosto 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________. Dopo aver ricordato, citando giurisprudenza e dottrina, che in applicazione dell'art. 80 LEF è un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione la decisione (o un titolo parificato) che condanna il debitore a pagare al creditore una somma di denaro determinata, ha negato che la sentenza belga adempia tali esigenze, poiché non stabilisce in modo preciso e definitivo l'importo della retta scolastica del figlio per il cui incasso l'escutente procede. 
 
3.  
Con ricorso del 6 settembre 2024 A.________ postula il rigetto definitivo dell'opposizione con la condanna di B.________ a pagare le tasse scolastiche per i prossimi 4 anni di fr. 153'400.--. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto. 
In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Infatti, con l'apodittica affermazione secondo cui "l'opinione che l'importo esatto delle tasse scolastiche, con quattro anni di anticipo, dovesse essere scritto nella sentenza del tribunale è errata", il ricorrente non spiega perché la predetta motivazione del giudizio impugnato violerebbe l'art. 80 LEF
 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° ottobre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti