Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_141/2024
Sentenza del 1° ottobre 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2024
dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (KSK 24 54).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha, con decisione 16 maggio 2024, rigettato in via provvisoria limitatamente a fr. 3'050.08 l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 4'050.-- a titolo di stipendio e rimborso spese di consulenza legale.
2.
Con sentenza del 22 luglio 2024 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo presentato da A.________. Ha indicato che il giudice di prima istanza ha rettamente considerato tardive le osservazioni presentate da A.________e statuito unicamente sulla base degli atti e delle allegazioni dell'escutente. Ha quindi ritenuto le allegazioni e le contestazioni esposte in seconda istanza dall'escussa inammissibili fatti e mezzi di prova nuovi nel senso dell'art. 326 CPC.
3.
Con ricorso del 3 settembre 2024A.________ chiede al Tribunale federale "un po' di giustizia".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Poiché nella fattispecie il valore di lite non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è solo suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con tale rimedio di diritto può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). La ricorrente deve pertanto indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1).
In concreto i predetti requisiti non sono soddisfatti, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale. La ricorrente si limita infatti a descrivere il comportamento del suo ex dipendente, a lamentare la mancata considerazione di un testimone chiave e l'eccessivo peso dato al fatto che le sue osservazioni fossero tardive.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 1° ottobre 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti