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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_960/2024  
 
 
Sentenza del 2 ottobre 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 26 agosto 2024 
dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.115). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 22 marzo 2024A.________, dopo aver appreso come il suo patrocinatore d'ufficio non lavorasse più da oltre un anno e mezzo presso lo studio legale a lui noto, ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una "segnalazione - denuncia/querela penale a titolo cautelativo" contro ignoti. A suo dire, sarebbero scomparsi 400 classificatori contenenti documentazione varia, diplomi e altro materiale cartaceo depositati nel locale adibito a studio per l'attività lavorativa situato "nel lato est, del 5. piano presso il domicilio di X.________ ". Ha ipotizzato vari reati fra cui gli art. 139, 141, 143, 144, 179 e 245 CP; nel contempo, ha chiesto la nomina di un patrocinatore d'ufficio. 
Su richiesta di delucidazione del Procuratore pubblico del 27 marzo 2024, A.________ ha ribadito la scomparsa di 400 classificatori indicati nella denuncia/querela, oltre album, collezioni CD/DVD, depositati a suo tempo nell'appartamento da lui locato. Ha addotto una serie di ulteriori "presunti reati e violazioni degli obblighi d'ufficio ed amministrativi" inerenti al mandato d'ufficio del suo patrocinatore. Ha rinnovato la richiesta di nomina di un patrocinatore d'ufficio. 
Con decisione del 22 aprile 2024, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, non ritenendo sussistere sufficienti indizi di reato per procedere con l'apertura di un procedimento penale. 
 
B.  
Con decisione del 26 agosto 2024, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 22 aprile 2024. Nella medesima decisione, il Presidente ha inoltre respinto l'istanza di nomina di un patrocinatore d'ufficio. 
 
C.  
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale del 1° settembre 2024. In via principale, egli postula che gli vengano restituiti tutti i suoi effetti elencati negli incarti, che gli venga riconosciuto un risarcimento morale "per quanto sofferto" (quantificato in fr. 2'500.--) e che si proceda e si faccia procedere il perseguimento penale. Postula inoltre che si proceda alla "completa riproduzione" di tutti i documenti ufficiali e personali presenti e citati negli incarti consegnati, oltre di tutta la documentazione conservata per l'attività professionale e formativa, estratti bancari e fiscali così come di ogni altro effetto e oggetto di cui si attesta la presenza negli incarti. Chiede che gli venga riconosciuto un congruo risarcimento per il danno materiale ed affettivo e la "completa immunità penale e amministrativa" nel caso in cui la documentazione soggetta a protezione e sicurezza dei dati sia stata utilizzata per procacciare indebiti profitti o per commettere dei reati. Chiede inoltre che gli venga concessa assistenza per l'apertura di una o più inchieste presso l'incaricato federale della protezione dei dati. In via subordinata, egli postula l'annullamento della decisione impugnata. A.________ chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2). 
 
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).  
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). 
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non entra nel merito di un ricorso, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'irricevibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1). 
 
1.2. In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento della decisione impugnata. Ciò vale sia per quanto concerne le motivazioni con le quali il Presidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo in applicazione degli art. 385 cpv. 2 e art. 388 cpv. 2 lett. b e c CPP, sia per quanto concerne i motivi con i quali è stata respinta la richiesta di nomina di un patrocinatore d'ufficio. Al contrario, il ricorrente si dilunga sul merito dei fatti denunciati, insistendo sul fatto che si troverebbe in uno "stato di abbandono". Tali aspetti esulano tuttavia dall'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità del suo reclamo. Su questo punto, il ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato al ricorrente spiegare puntualmente perché il Presidente della Corte cantonale avrebbe disatteso il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP, accertando l'assenza dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso (sentenza 7B_643/2024 del 22 luglio 2024 consid. 5). Nella misura in cui il ricorrente censura il carattere offensivo e fuori luogo del termine "querulomane" utilizzato nella decisione impugnata, egli misconosce che tale termine è utilizzato anche nel testo di legge (art. 388 cpv. 2 lett. c CPP).  
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi, di principio, accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). In concreto, tuttavia, in considerazione della sua situazione personale, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; cfr. sentenze 7B_899/2024 del 2 settembre 2024 consid. 2; 6B_182/2023 del 3 marzo 2023; 6B_646/2019 del 3 giugno 2019; tutte riguardanti il ricorrente). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 ottobre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara