Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_980/2024  
 
 
Sentenza del 2 ottobre 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 26 agosto 2024 
dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.163). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 11 ottobre 2023A.________ ha sporto denuncia/querela presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino contro l'allora capo ufficio e un'operatrice dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (UAR), oltre altri ignoti. Nel contempo, ha chiesto la nomina di un patrocinatore d'ufficio. In seguito, il Procuratore generale del Cantone Ticino ha richiesto a A.________ in due occasioni di esporre nel dettaglio i fatti da lui ritenuti penalmente rilevanti. A.________ ha risposto con scritti del 25 ottobre 2023 e del 12 novembre 2023, rinnovando la richiesta di nomina di un patrocinatore d'ufficio. 
Con decisione del 5 giugno 2024, il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, non ritenendo sussistere sufficienti indizi di reato per procedere con l'apertura di un procedimento penale. Nella citata decisione, il Procuratore generale ha inoltre respinto l'istanza di nomina di un patrocinatore d'ufficio. 
 
B.  
Con decisione del 26 agosto 2024, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 5 giugno 2024. Nella medesima decisione, il Presidente ha inoltre respinto l'istanza di nomina di un patrocinatore d'ufficio. 
 
C.  
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale del 15 settembre 2024. In via principale, egli postula che gli venga riconosciuto un risarcimento morale "per quanto sofferto" (quantificato in fr. 2'500.--), che venga fatto procedere il perseguimento penale in relazione a diverse fattispecie da lui menzionate nel ricorso e che venga rivalutata la possibilità di una sua liberazione condizionale. In via subordinata, egli postula l'annullamento della decisione impugnata. A.________ chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2). 
 
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).  
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). 
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non entra nel merito di un ricorso, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'irricevibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1). 
 
1.2. In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento della decisione impugnata. Ciò vale sia per quanto concerne le motivazioni con le quali il Presidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo in applicazione degli art. 385 cpv. 2 e art. 388 cpv. 2 lett. b e c CPP, sia per quanto concerne i motivi con i quali è stata respinta la richiesta di nomina di un patrocinatore d'ufficio. Al contrario, il ricorrente si dilunga sul merito dei fatti denunciati, insistendo sul fatto che si troverebbe in uno "stato di abbandono". Tali aspetti esulano tuttavia dall'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità del suo reclamo. Su questo punto, il ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato al ricorrente spiegare puntualmente perché il Presidente della Corte cantonale avrebbe disatteso il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP, accertando l'assenza dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso (sentenza 7B_643/2024 del 22 luglio 2024 consid. 5). Nella misura in cui il ricorrente censura il carattere offensivo e fuori luogo del termine "querulomane" utilizzato nella decisione impugnata, egli misconosce che tale termine è utilizzato anche nel testo di legge (art. 388 cpv. 2 lett. c CPP).  
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi, di principio, accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). In concreto, tuttavia, in considerazione della sua situazione personale, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; cfr. sentenze 7B_899/2024 del 2 settembre 2024 consid. 2; 6B_182/2023 del 3 marzo 2023; 6B_646/2019 del 3 giugno 2019; tutte riguardanti il ricorrente). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 ottobre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara