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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_410/2024  
 
 
Sentenza del 3 ottobre 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Ryter, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Decadenza del permesso di domicilio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2024 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.234). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Dopo avere ottenuto un permesso di dimora in seguito al suo matrimonio celebrato il 4 novembre 2005 con la cittadina elvetica di origine balcanica B.________ (1962), A.________ (1962), cittadino macedone, si è visto rilasciare, il 4 novembre 2010, un permesso di domicilio, il cui termine di controllo è stato rinnovato fino al 3 novembre 2020.  
 
A.b. Preso atto che vi erano elementi indicanti che la residenza in Svizzera di A.________ fosse fittizia e di comodo, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha avviato degli accertamenti, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio controllo abitanti di Lugano e della Polizia cantonale. Quest'ultima ha sentito a due riprese l'interessato e ha allestito il proprio rapporto il 27 gennaio 2020.  
 
B.  
Data a A.________ la possibilità di esprimersi, ciò che ha fatto in data 11 marzo 2020, con decisione del 12 giugno 2020 la Sezione della popolazione ha dichiarato decaduto il suo permesso di domicilio e gli ha fissato nel contempo un termine per lasciare la Svizzera. Fondandosi sulle risultanze delle indagini effettuate, la Sezione della popolazione ha considerato che l'interessato era stato assente dal nostro Paese per un periodo superiore a sei mesi. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato l'8 giugno 2022 e, in seguito, dal Tribunale cantonale amministrativo il quale, con sentenza del 24 giugno 2024, è giunto anche esso alla conclusione che il permesso di domicilio di A.________ era decaduto. 
 
C.  
Il 28 agosto 2024 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso", con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame, le decisioni della Sezione della popolazione, del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale amministrativo siano annullate e che gli venga rinnovato il permesso di domicilio. Domanda inoltre di essere esentato dal dovere versare un anticipo a titolo di garanzia delle spese giudiziarie. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto: 
 
1.  
 
1.1.  
ll Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). 
 
1.2. Il ricorrente si è limitato a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lui nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_317/2024 del 21 giugno 2024).  
 
1.3. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Essendo oggetto di disamina la decadenza di un permesso di domicilio, che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici, l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione (DTF 141 II 169 consid. 4.4.4; 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenza 2C_364/2023 del 12 luglio 2024 consid. 1.1).  
 
1.4. Presentato nei termini (combinati artt. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) dal destinatario della stessa (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF.  
 
1.5. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto volte direttamente anche all'annullamento delle decisioni di prima e seconda istanza cantonali, le conclusioni ricorsuali sono quindi inammissibili (sentenza 2C_326/2023 del 23 giugno 2023 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo), tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2), profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 115 consid. 2). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Incombe alla parte ricorrente dimostrare l'arbitrio, con una motivazione che risponda alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Se il ricorrente non li mette validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
Il presente litigio verte sulla questione della decadenza del permesso di domicilio del ricorrente, il cui ultimo termine di controllo era il 3 novembre 2020. 
 
3.1. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene - tra l'altro - al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza domandare il mantenimento del permesso (art. 61 cpv. 2 LStrI; DTF 145 II 322 consid. 2.3). Al riguardo va osservato che dalla giurisprudenza concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi, né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (DTF 145 II 322 consid. 2.2 nonché consid. 2.3; vedasi anche sentenza 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese (sentenza 2C_47/2019 del 3 settembre 2021 consid. 2.2 e rinvii).  
 
3.2. Nel caso di specie, dopo aver osservato che, in assenza di una notifica di partenza da parte del ricorrente, doveva essere acclarato se, nel periodo considerato dalle competenti autorità in materia di diritto degli stranieri, questi fosse stato assente dalla Svizzera per più di sei mesi, il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato che ciò era il caso fondandosi segnatamente:  
a) sui dati concernenti il consumo di energia elettrica dei due appartamenti (prima 4,5 locali poi 3,5 locali) in cui l'interessato e la moglie avevano abitato dall'inizio del 2018 in poi (cioè tra il 6 febbraio 2018 e il 3 ottobre successivo [240 giorni] un consumo di 2'353 kWh per l'appartamento di 4,5 locali e, per quello di 3,5 locali, 1'004 kWh per il periodo tra il 5 ottobre 2018 e l'8 febbraio 2019 [127 giorni], ossia un totale di 3'357 kWh per un periodo di 367 giorni), che a suo avviso corrispondevano a quanto utilizzato da una persona sola; 
b) le dichiarazioni rilasciate dall'interessato nel corso degli interrogatori della polizia e quanto figurante nel suo scritto dell'11 marzo 2020 in cui ammetteva di trovarsi maggiormente all'estero; 
c) dalla ricostruzione dei suoi soggiorni in Svizzera rispettivamente dei suoi spostamenti all'estero effettuata sulla base dei timbri figuranti nel suo passaporto nel periodo compreso tra il 9 giugno 2017 e il 24 ottobre 2019, poi riassunti in una tabella allestita dal Consiglio di Stato, da cui emergeva un alternarsi ininterrotto di soggiorni in Svizzera e all'estero (vedasi sentenza impugnata consid. 4.7 pag. 11 seg.), con tempi di presenza più lunghi all'estero; 
d) dal fatto che questi, sebbene la definisse vecchia e solo fonte di costi, possedeva un'abitazione di proprietà in patria di cui faceva ampio uso; 
e) su quanto detto dal custode dello stabile dove viveva in Ticino - puntualizzando che si trattava solo di informazioni di contatto e quindi non decisive ai fini del giudizio - il quale aveva dichiarato che tra l'aprile 2019 sino a fine giugno 2019 non aveva visto la famiglia e che quell'anno l'interessato era risultato presente solo in due occasioni, dal 13 al 15 luglio 2019 e, infine; 
f) con riguardo alle ulteriori tesi sostenute dall'interessato, che le stesse non erano però sostenute da alcun elemento di prova. 
 
3.3. Da parte sua, il ricorrente, dopo aver ricordato la propria situazione (arrivo in Svizzera e matrimonio nel 2005; permessi ottenuti; domanda di naturalizzazione avviata circa dieci anni fa; procedura AI iniziata quattro anni fa; tre figli domiciliati all'estero che va a visitare regolarmente e che sono il motivo principale dei suoi viaggi; assenza di precedenti penali gravi; ottimi rapporti con i colleghi; integrazione riuscita, residenza ininterrotta con la moglie nell'appartamento coniugale) afferma che dagli accertamenti effettuati non vi è alcuna prova che egli abbia lasciato la Svizzera per oltre sei mesi all'anno. Al riguardo sostiene che:  
a) le dichiarazioni rese dal custode dello stabile, non acquisite nel corso di un formale interrogatorio di Polizia, non hanno alcun valore; 
b) che il controllo dei consumi elettrici permette soltanto di provare che l'appartamento coniugale o era vuoto o era abitato, ma non quante persone ci vivevano; 
c) che dai timbri presenti sul suo passaporto non vi è alcuna prova che la sua assenza dalla Svizzera sia stata di durata superiore a sei mesi nel corso dell'anno; 
d) che egli non ha mai dichiarato che aveva spostato il centro dei suoi interessi, lo stesso trovandosi unicamente in Svizzera dove abita da 19 anni. 
 
3.4. Sennonché nel suo gravame il ricorrente si limita ad opporre alla motivazione della Corte cantonale la propria opinione, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova atto a sostanziare la propria argomentazione e, sopratutto, senza dimostrare, contrariamente a quanto gli incombeva (cfr. supra consid. 2.2), che l'accertamento dei fatti eseguito dalla Corte cantonale sarebbe inficiato d'arbitrio. In particolare nulla viene addotto che dimostra che l'apprezzamento complessivo della situazione effettuato dai giudici cantonali i quali si sono fondati a) sul confronto tra i dati di consumo dell'energia elettrica dei due appartamenti successivamente abitati dai consorti e quelli forniti da SvizzeraEnergia (il cui link veniva indicato) da cui scaturiva che essi corrispondevano al consumo di una sola persona e non di una coppia; b) sul rapporto di servizio redatto da un collaboratore dell'Ufficio controllo abitanti, il quale si era avvalso dell'aiuto del custode dell'immobile, di cui emergeva una scarsa presenza (2 volte all'anno e solo per alcuni giorni) per il 2019; c) sul rapporto redatto dalla Polizia cantonale dopo che avesse interrogato l'insorgente a due riprese (22 gennaio 2020 e 27 gennaio 2020); d) sulla ricostruzione dei spostamenti all'estero e dei soggiorni in Svizzera di questi tra il 9 giugno 2017 e il 4 ottobre 2019 sulla base dei timbri figuranti nel suo passaporto di cui scaturiva un alternarsi ininterrotto di soggiorni in Svizzera e all'estero (vedasi sentenza impugnata consid. 4.7 pag. 11 seg.), con tempi di presenza in generale più lunghi all'estero; e) sullo scritto dell'11 marzo 2020 con cui il ricorrente stesso aveva dichiarato e ammesso " (...) sono più spesso all'estero che qui in Svizzera (...) non nego che ero sempre via ma mi rendo conto che ho esagerato ad essere sempre via (...) ", sarebbe inficiato d'arbitrio. Questa Corte è pertanto vincolata dai fatti constatati dal Tribunale cantonale amministrativo (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
3.5. Come illustrato in precedenza (cfr. supra consid. 3) la decadenza dell'autorizzazione di soggiorno di cui una persona straniera è titolare subentra, tra l'altro, quando la stessa ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi, o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, a scopo di visita, turismo o affari. Ora, dai fatti constatati dal Tribunale cantonale amministrativo - i quali come appena detto sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF; supra consid. 3.4) - risulta che nel periodo considerato dalle competenti autorità ticinesi (giugno 2017 - ottobre 2019), oltre ad essere stata constatata una scarsa presenza dell'interessato presso il proprio domicilio (per il 2019 non più di due volte all'anno e solo per alcuni giorni) ove peraltro l'elettricità utilizzata corrispondeva al consumo di una sola persona, non di una coppia (su tale questione vedasi sentenza 2C_64/2024 del 24 aprile 2024 consid. 5.2.1 e riferimenti), vi era stato - come emergeva dall'analisi dei timbri figuranti sul passaporto - un alternarsi ininterrotto di soggiorni in Svizzera e all'estero, con tempi di presenza di regola più lunghi all'estero. Inoltre il ricorrente stesso, il quale era proprietario nel suo paese di un'abitazione di cui faceva ampio uso, aveva ammesso sia nel corso degli interrogatori effettuati dalla Polizia cantonale che in un suo scritto dell'11 marzo 2020 che era più sovente all'estero che non in Svizzera e che aveva " (...) esagerato ad essere sempre via (...) ". Alla luce di quanto precede, la conclusione alla quale giungono i giudici ticinesi - cioè che il permesso di domicilio di cui beneficiava l'interessato era decaduto - non disattende l'art. 61 cpv. 2 LStrI. Al riguardo va aggiunto che la questione dello spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi - contestato dal ricorrente - non è determinante per stabilire la decadenza dell'autorizzazione di soggiorno (DTF 145 II 322 consid. 2.2) e non è quindi di rilievo ora.  
 
3.6. In quanto ammissibile, il ricorso si rivela pertanto infondato e come tale va respinto.  
Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo si rivela priva d'oggetto. 
 
4.  
L'istanza di esonero dalle spese giudiziarie, intesa quale implicita domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie alla ricorrente viene comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria, limitata alle spese giudiziarie, è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 3 ottobre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud