Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_448/2024  
 
 
Sentenza del 3 ottobre 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Lorenzo Fornara, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
decadenza del permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata 
il 22 luglio 2024 dal Tribunale amministrativo del 
Cantone Ticino (52.2023.301). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino italiano nato nel 1973, è giunto in Svizzera nel gennaio 2014 per motivi di lavoro ottenendo un permesso di dimora UE/AELS e, dal gennaio 2019, un permesso di domicilio UE/AELS. 
Nel corso del 2019, egli è stato raggiunto dalla moglie e dai figli B.________ e C.________ (nati nel 2003 e nel 2013), i quali sono stati posti a beneficio di un permesso di dimora UE/AELS (moglie e figlio B.________) rispettivamente di un permesso di domicilio UE/AELS (figlio C.________) nell'ambito del ricongiungimento familiare. 
 
B.  
 
B.a. Interpellato dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, che era venuta a conoscenza di una procedura penale in Italia, il 6 dicembre 2021 A.________ ha segnalato di trovarsi in Patria e di essere impossibilitato a fare rientro in Svizzera. Ha chiesto inoltre il mantenimento del permesso di domicilio almeno fino alla scadenza del termine di controllo, fissata al 23 gennaio 2024.  
In effetti, il 3 giugno 2021 egli era stato arrestato in Italia e, dopo avere trascorso un periodo in prigione a X.________ (I) e agli arresti domiciliari a Y.________ (I), aveva ancora l'obbligo di dimora in quel Comune. L'obbligo di dimora a Y.________ (I) è stato revocato il 16 dicembre 2021 e il rientro in Svizzera di A.________ risale al 20 dicembre successivo. 
 
B.b. Con decisione del 30 giugno 2022, la Sezione della popolazione del Cantone Ticino ha dichiarato che il permesso di domicilio UE/AELS di cui disponeva A.________ era decaduto. Da un lato, perché egli era stato assente dalla Svizzera per oltre sei mesi, dal 3 giugno al 20 dicembre 2021. D'altro lato, poiché la domanda di mantenimento del permesso - presentata il 6 dicembre 2021 - era tardiva.  
La liceità della constatazione della decadenza del permesso di domicilio UE/AELS di A.________ è stata in seguito confermata sia dal Consiglio di Stato (5 luglio 2023) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 22 luglio 2024. 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 16 settembre 2024, A.________ è insorto davanti al Tribunale federale chiedendo che, in riforma del giudizio cantonale, la decadenza del permesso di domicilio sia annullata. Il Tribunale federale non ha ordinato nessun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) e presentato dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è ammissibile come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF), siccome concerne la revoca di un permesso che ha di per sé validità illimitata (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenza 2C_221/2023 del 12 gennaio 2024 consid. 1.2).  
 
1.2. Data la proponibilità del rimedio ordinario, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile (art. 113 LTF e contrario) e tutte le critiche dell'insorgente verranno trattate nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico, con cui si può lamentare la lesione del diritto federale nel suo complesso (art. 95 lett. a LTF; successivo consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono però in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). L'eliminazione del vizio deve poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
2.3. Il gravame rispetta i requisiti in materia di motivazione solo in parte. Nella misura in cui li disattende - in particolare, perché denuncia violazioni di diritti fondamentali (diritto di essere sentiti, divieto d'arbitrio, ecc.) senza sostanziarle con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF) - esso sfugge a un esame del Tribunale federale. Inoltre, siccome non vengono messi validamente in discussione, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento e/o apprezzamento manifestamente inesatto, i fatti che risultano dal querelato giudizio vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Come detto, il Tribunale amministrativo ticinese ha condiviso la conclusione delle autorità inferiori, secondo cui il permesso di domicilio del ricorrente era decaduto. Da un lato, perché egli era stato assente dalla Svizzera per oltre sei mesi, dal 3 giugno al 20 dicembre 2021. D'altro lato, poiché la domanda di mantenimento del permesso di domicilio UE/AELS giusta l'art. 61 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), formulata il 6 dicembre 2021, era tardiva (giudizio impugnato, consid. 2-4).  
 
3.2. Nel contempo, ha osservato che ad una conclusione più favorevole all'insorgente non conduceva né il richiamo all'art. 96 LStrI, che prevede il rispetto del principio della proporzionalità, né il riferimento alla vita privata a familiare, garantita dall'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101; giudizio impugnato, consid. 5).  
 
4.  
In primo luogo, il ricorrente sostiene che le condizioni per ammettere la decadenza del permesso di domicilio UE/AELS non siano date, perché la richiesta di mantenimento del permesso, presentata alle autorità migratorie ticinesi il 6 dicembre 2021, sarebbe stata tempestiva. 
 
4.1. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene - tra l'altro - con il trascorrere di sei mesi da quando lo straniero ha lasciato la Svizzera senza domandare il mantenimento del permesso per i quattro anni successivi (art. 61 cpv. 2 LStrI; art. 79 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]; DTF 145 II 322 consid. 2.3).  
Giusta gli art. 6 cpv. 5 e 12 cpv. 5 allegato I dell'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso è invece quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (sentenza 2C_209/2020 del 20 agosto 2020 consid. 3.2). 
 
4.2. Ora, l'insorgente, che è cittadino italiano, è stato arrestato in Italia il 3 giugno 2021 ed è stato obbligato a restarvi fino al 16 dicembre successivo per poi fare rientro in Svizzera il 20 dicembre 2021 (precedente consid. B.a). Non trovandosi all'estero per assolvere obblighi militari, egli non può quindi dedurre nessun diritto al mantenimento del permesso sulla base dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.  
Resta però da esaminare la fattispecie nell'ottica dell'art. 61 cpv. 2 LStrI, che permette - in via generale - il mantenimento del permesso di domicilio fino a quattro anni a chi ne fa tempestiva richiesta (sentenza 2C_209/2020 del 20 agosto 2020 consid. 4.1). 
 
4.3. Come detto, secondo il ricorrente le condizioni per ammettere una decadenza in base all'art. 61 cpv. 2 LStrI non sarebbero date.  
Richiamandosi a varie norme di diritto privato e alla Convenzione europea del 16 maggio 1972 sul computo dei termini (RS 0.221.122.3), sostiene infatti che, siccome il 3 giugno 2021 (giorno del suo arresto in Italia) era festivo, l'evento di attivazione temporale ("fristauflösendes Ereignis") sarebbe slittato al 4 giugno 2021, primo giorno feriale dopo il 3 giugno 2021. Nel contempo, considera che "la scadenza (dies ad quem) è il 4 dicembre 2021", ma che essa "slitta al 6 dicembre 2021, per effetto della proroga del termine fino al primo giorno feriale". 
 
4.4. Questa argomentazione non può essere tuttavia condivisa e la decadenza del permesso in base all'art. 61 cpv. 2 LStrI va confermata.  
 
4.4.1. In effetti, l'applicazione dell'art. 61 cpv. 2 LStrI dipende dal sussistere di un semplice fatto, cioè dall'esistenza o meno di un soggiorno di sei mesi all'estero (sentenza 2C_210/2024 del 18 luglio 2024 consid. 6.4, "séjour effectif à l'étranger"; sentenza 2C_236/2023 del 25 gennaio 2024 consid. 3.1.1, "tatsächliche Aufenthalt im Ausland").  
Se è dato un soggiorno all'estero di sei mesi, a prescindere dalle ragioni di tale soggiorno rispettivamente dalla volontà delle persona interessata di spostare il proprio centro degli interessi all'estero, la decadenza del permesso interviene ex lege (DTF 149 I 66 consid. 4.7; sentenza 2C_236/2023 del 25 gennaio 2024 consid. 3.1.1, folglich genügt für das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung der blosse Umstand, dass sich die ausländische Person während sechs aufeinanderfolgenden Monaten fortwährend im Ausland aufhält"; SILVIA HUNZIKER, in: Caroni/Thurnherr [curatrici], Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2a ed. 2023, n. 28 ad art. 61 LStrI; ANDREAS ZÜND/ARTHUR BRUNNER, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [curatori], Ausländerrecht, 3a ed. 2022, n. 10.12; ELOI JEANNERAT/PASCAL MAHON, in: Amarelle/Nguyen [curatori], Code annoté de droit des migrations, Loi sur les étrangers, 2017, n. 15 e 17 ad art. 61 LStrI).  
 
4.4.2. L'unico modo per evitare la decadenza in base al trascorrere del tempo all'estero è la presentazione di una richiesta di mantenimento dell'autorizzazione di domicilio alle autorità (art. 61 cpv. 2 LStrI).  
Per ottenere tale risultato è però necessario che la domanda venga presentata prima del decadimento ex lege, ovvero prima che si siano avverate le circostanze di fatto che portano automaticamente a tale conseguenza (DTF 149 I 66 consid. 4.7, art. 79 cpv. 2 OASA).  
 
4.4.3. Nella fattispecie, ciò non è tuttavia avvenuto. Dagli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2 seg.) risulta infatti chiaramente: (a) che l'insorgente ha presentato la richiesta di mantenimento del permesso di domicilio il 6 dicembre 2021; (b) che a quel momento un soggiorno di sei mesi in Italia, quale elemento di fatto ("séjour effectif à l'étranger"; "tatsächliche Aufenthalt im Ausland") che fa subentrare - ex lege - la decadenza del permesso di domicilio si era già avverato, perché l'arresto del ricorrente per opera delle autorità inquirenti italiane risaliva al 3 giugno precedente (precedente consid. B.a).  
D'altra parte, egli non dimostra nemmeno che la presentazione della domanda, in un momento in cui la decadenza era di per sé già intervenuta, non dipendesse da una sua colpa o fosse dovuta a circostanze straordinarie, come si potrebbe eventualmente prospettare con riferimento alla giurisprudenza relativa all'art. 9 cpv. 3 dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; sentenze 2A.514/2003 del 5 novembre 2003 consid. 3.2; 2A.308/2001 del 15 novembre 2001 consid. 3 seg.; HUNZIKER, op. cit., n. 43 ad art. 61 LStrI; ZÜND/BRUNNER, op. cit., n. 10.16; JEANNERAT/MAHON, op. cit., n. 23 ad art. 61 LStrI). In effetti, l'argomentazione che adduce l'insorgente non mira a dimostrare di non avere potuto agire tempestivamente (ciò che non appare del resto verosimile, perché egli ha avuto sei mesi per manifestare le proprie intenzioni), bensì a torto ad applicare alla constatazione di un semplice fatto - il trascorrere di un lasso di tempo di sei mesi fuori dalla Svizzera, che è accertato - principi di carattere essenzialmente procedurale, come quelli validi in materia di calcolo dei termini in presenza di giorni festivi. 
 
 
5.  
In secondo luogo, in caso di conferma delle condizioni per ammettere una decadenza del permesso di domicilio giusta l'art. 62 cpv. 2 LStrI, il ricorrente lamenta il mancato esame del rispetto del principio della proporzionalità, previsto espressamente dall'art. 96 LStrI e che viene svolto - rileva sempre l'insorgente nell'impugnativa - anche in fattispecie di revoca secondo l'art. 63 LStrI
 
5.1. Per giurisprudenza constante, supportata da più voci di dottrina, pure tale critica va però respinta. In effetti va ribadito che, quando le condizioni legali per il decadimento del permesso di domicilio giusta l'art. 61 cpv. 2 LStrI sono date, questa conseguenza interviene ex legee le autorità non hanno nessun potere di apprezzamento residuo (sentenze 2C_42/2023 del 19 giugno 2023 consid. 3.4; 2C_691/2017 del 18 gennaio 2018 consid. 3.1; 2C_19/2017 del 21 settembre 2017 consid. 5; 2C_454/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.4; ZÜND/BRUNNER, op. cit., n. 10.12; JEANNERAT/MAHON, op. cit., n. 2 e 16 ad art. 61 LStrI).  
 
5.2. Un'esame del principio della proporzionalità non si impone nemmeno in base all'argomento secondo cui - in casi di revoca, che hanno conseguenze analoghe a quelle di una decadenza - esso viene invece svolto. Contrariamente all'art. 61 cpv. 2 LStri, l'art. 63 LStrI ha infatti carattere potestativo ("il permesso di domicilio può essere revocato"; "die Niederlassungsbewilligung kann widerrufen werden"; "l'autorisation d'établissement peut être révoquée") e - in quel contesto - un margine di apprezzamento è di conseguenza dato.  
 
6.  
In terzo luogo, l'insorgente denuncia una lesione dell'art. 8 CEDU, cui si richiama nell'ottica del rispetto della vita sia privata che familiare. 
 
6.1. Per l'art. 8 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare (par. 1). Di per sé, questa norma non conferisce un diritto di soggiorno in Svizzera. Secondo le circostanze, una persona straniera può però prevalersene per opporsi a una misura che comporterebbe una limitazione sproporzionata dei diritti in discussione e, in quest'ottica, l'art. 8 CEDU può quindi comportare anche il riconoscimento di un diritto a rimanere nel nostro Paese (par. 2; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1).  
 
6.1.1. Il diritto al rispetto della vita familiare mira innanzitutto ai rapporti tra i membri del nucleo familiare, costituito dai coniugi e dai figli non ancora maggiorenni che vivono insieme (DTF 144 II 1 consid. 6.1; 143 I 21 consid. 5.1; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1.1). Al di fuori di questo contesto, una relazione può rientrare sotto l'art. 8 CEDU dal profilo della vita familiare solo se tra la persona straniera e un familiare esiste un rapporto di dipendenza particolare, ad esempio in ragione di un handicap o di una malattia grave (DTF 144 II 1 consid. 6.1).  
Nel contempo, va rilevato che una persona straniera si può richiamare al diritto alla vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU per vivere in Svizzera con un membro della sua famiglia - nel senso sopra indicato - solo se quest'ultimo è di nazionalità svizzera o dispone di un permesso di domicilio rispettivamente di un diritto certo ad un'autorizzazione di soggiorno e non ci si può attendere che la vita familiare sia vissuta all'estero (DTF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 247 consid. 4.1.2; 135 I 143 consid 1.3.1; sentenza 2C_484/2023 del 23 gennaio 2024 consid. 1.2). 
 
6.1.2. Di regola, del diritto alla garanzia della vita privata ci si può invece prevalere solo dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni, in considerazione del fatto che, trascorso questo tempo, si può di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4; 144 I 266 consid. 3.9).  
Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può però ammettere anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3). 
 
6.2. Ora, in relazione alla moglie e al figlio B.________ le condizioni per un riferimento al diritto alla vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU non sono date. Questo perché essi beneficiano soltanto di un permesso di dimora UE/AELS rilasciato per ricongiungersi con il marito rispettivamente con il padre e non di un permesso di soggiorno duraturo (precedente consid. A). Inoltre, B.________ è maggiorenne (nato nel 2003) e in base agli accertamenti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) non è dato nessun rapporto di dipendenza qualificata tra padre e figlio. In relazione al figlio C.________, va invece rilevato che egli dispone sì di un permesso di domicilio, quindi di un'autorizzazione di soggiorno di carattere duraturo, ma che anche tale autorizzazione è stata rilasciata nell'ambito del ricongiungimento familiare con il padre. Indipendentemente da ciò, va poi osservato che egli è ancora giovane, perché è nato nel 2013, ragione per la quale appare del tutto prospettabile che la vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU continui a essere vissuta in Italia, segnatamente nella fascia di confine, a pochi chilometri dall'attuale domicilio nel Cantone Ticino, dove potrebbe per altro installarsi anche il resto del nucleo familiare.  
 
6.3. In parallelo, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, è corretto pure il diniego del diritto al richiamo alla vita privata. In effetti, l'insorgente è giunto in Svizzera nel gennaio 2014 e la decisione con la quale è stata constatata la decadenza del suo permesso di domicilio è del 30 giugno 2022 (precedente consid. B.b). Di conseguenza, i dieci anni richiesti non sono dati (DTF 149 I 207 consid. 5.3.3; sentenze 2C_209/2024 del 19 giugno 2024 consid. 6.3; 2C_74/2024 del 23 febbraio 2024 consid. 7.3, da cui risulta che la durata di una procedura ricorsuale non può essere considerata). D'altra parte, in base ai fatti accertati nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), nemmeno si può ammettere l'esistenza di un'integrazione particolarmente riuscita, che permetterebbe di derogare ai dieci anni di principio richiesti per un richiamo all'art. 8 CEDU a tutela della vita privata.  
 
6.4. Negata la possibilità di un riferirsi validamente ai diritti garantiti dall'art. 8 par. 1 CEDU, anche una verifica della proporzionalità di una loro limitazione, come previsto dall'art. 8 par. 2 CEDU (DTF 144 I 266 consid. 3.7), non entra pertanto in considerazione.  
 
7.  
Sulla base delle norme richiamate, le condizioni per riconoscere al ricorrente un diritto a continuare il soggiorno in Svizzera non sono rispettate e il gravame si rivela infondato. Nel caso egli ritenga di adempiere alle condizioni per soggiornare in Svizzera su altre basi, è sua facoltà indirizzarsi alle autorità competenti per il rilascio di una nuova autorizzazione (sentenza 2C_56/2019 del 29 aprile 2019 consid. 3.4). 
 
8.  
 
8.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto.  
 
8.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 3 ottobre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli