Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_353/2024
Sentenza del 4 dicembre 2024
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wirthlin, Presidente,
Viscione, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________ AG,
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 26 aprile 2024 (C-129/2021).
Fatti:
A.
A.a. A.________ AG è una società anonima con sede a U.________ e succursali a V.________ e W.________, avente quale scopo sociale lo sviluppo e la commercializzazione di software applicativo, tecniche gestionali e modelli organizzativi, la vendita come rappresentante e in proprio di supporti hardware con o senza programmi di applicazione in ambito amministrativo e/o di ricerca, di mobili e prodotti per ufficio similari, l'elaborazione di dati per conto di terzi, l'organizzazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale, in particolare per la diffusione di nuove tecnologie informatiche. Inoltre, svolge attività di consulenza su aspetti organizzativi e informatici in diversi settori aziendali. Infine può svolgere anche altre attività utili allo scopo societario; essa può acquistare, amministrare, edificare e vendere immobili in Svizzera e all'estero o può partecipare a tali attività, può costituire succursali in Svizzera e all'estero, può partecipare, creare e acquistare società simili in Svizzera e all'estero, nonché adottare qualsiasi misura, esercitare qualsiasi attività e concludere qualsiasi contratto atto a realizzare lo scopo sociale o qualsiasi scopo in legame diretto o indiretto con quest'ultimo.
A.b. Il 6 luglio 2012, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha avviato la procedura volta ad accertare se la società, che all'epoca aveva la propria sede nel Canton Z.________, dove beneficiava dell'autorizzazione per il prestito di personale, doveva essergli assoggettata ai fini dell'assicurazione obbligatoria dei propri dipendenti. Considerato che erano già in atto accertamenti analoghi riguardanti un'altra società del medesimo gruppo e avente scopo sociale comparabile a quello dell'interessata, la C.________ SA, l'INSAI ha deciso di attenderne l'esito prima di continuare a porre in atto le verifiche relative all'assoggettamento di A.________ AG. Con decisione del 12 maggio 2015 la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha rilasciato alla succursale di V.________ di A.________ AG, su sua richiesta, l'autorizzazione cantonale per la fornitura di personale a prestito nel settore della consulenza informatica.
A.c. Con sentenza C-3606/2014 del 7 marzo 2018, cresciuta in giudicato, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso presentato da C.________ SA tendente all'annullamento dell'assoggettamento all'INSAI, qualificandola quale azienda unitaria ai sensi della LAINF che, oltre ad offrire servizi e prodotti informatici, svolgeva anche l'attività di prestito di personale nel settore dell'informatica. In seguito a tale sentenza, nel corso del mese di aprile 2018 l'istituto assicuratore ha riattivato gli accertamenti volti a determinare se anche i dipendenti di A.________ AG, che aveva nel frattempo spostato la propria sede nel Canton Y.________, dovevano essere assicurati obbligatoriamente presso l'INSAI ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF. In data 8 agosto 2018 l'autorità di sorveglianza sul mercato del lavoro del Canton Z.________ ha riferito all'INSAI che nel 2015 la succursale W.________ della società aveva fornito in prestito 31 dipendenti per un totale di 22'121 ore di attività e 49 dipendenti pari ad un totale di 57'985 ore di attività nel 2016. Il 19 marzo 2019 la medesima autorità ha riferito all'INSAI che nel 2018 la società aveva fornito in prestito 57 dipendenti per un totale di 85'571 ore di attività. Il 15 e 26 maggio 2020 le competenti autorità dei cantoni Z.________ e X.________ hanno comunicato all'INSAI che nel 2019 le succursali di W.________ e V.________ avevano fornito in prestito, rispettivamente, 82 dipendenti per 89'719 ore di attività e 75 dipendenti per 98'500 ore di attività.
Con decisione dell'11 novembre 2020, confermata su opposizione il 18 febbraio 2021, l'INSAI ha considerato che A.________ AG era attiva nel settore del prestito di personale in ambito informatico ed ha pertanto concluso che, rispettivamente, la medesima fosse assicurata presso l'INSAI con effetto dal 1° gennaio 2021 in virtù dell'art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF e il contratto assicurativo privato già concluso andasse considerato decaduto.
B.
Con sentenza del 26 aprile 2024, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'interessata contro la decisione su opposizione del 18 febbraio 2021.
C.
A.________ AG presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone la riforma - previo conferimento dell'effetto sospensivo - affinché sia riconosciuto che essa non è obbligatoriamente assicurata presso l'INSAI in ambito LAINF.
Chiamati a pronunciarsi, l'opponente postula la reiezione del ricorso e della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, mentre il Tribunale amministrativo federale, così come l'Ufficio federale della sanità pubblica, rinunciano a pronunciarsi.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF), resa dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF) in una materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) - l'assicurazione d'obbligo presso l'INSAI secondo l'art. 66 LAINF - che non rientra in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall'art. 83 LTF. Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, che ha un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). La parte ricorrente deve inoltre confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 456 consid. 2.2.2, 140 III 115 consid. 2).
2.2.
2.2.1. Siccome la controversia in esame non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni, gli art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF non trovano applicazione. L'accertamento dei fatti rilevanti può dunque essere censurato conformemente a quanto previsto dagli art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF, secondo cui il relativo operato del giudice precedente è vincolante per il Tribunale federale. Nella misura in cui la valutazione dell'assoggettamento all'INSAI dipende da accertamenti fattuali, vige pertanto una cognizione limitata (sentenze 8C_109/2022 del 22 febbraio 2022 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 149 V 39; 8C_406/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 1.2). Il Tribunale federale può così rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6 con riferimenti).
2.2.2. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte federale, nella misura in cui ha confermato l'obbligo di assicurazione presso l'INSAI della ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF, sia lesiva del diritto federale.
4.
Il Tribunale amministrativo federale ha già esposto i principi pertinenti in materia, in particolare precisando la nozione di azienda (unitaria, composita) e le condizioni per l'assoggettamento obbligatorio presso l'INSAI in virtù dell'art. 66 cpv. 1 LAINF (DTF 149 V 39 consid. 3.2; 137 V 110 consid. 3.1). Esso ha proceduto in tal senso anche per quanto riguarda le disposizioni sulla fornitura di personale a prestito applicabili nella fattispecie (cfr. in particolare art. 12 cpv. 1 LC [RS 823.11]; art. 26 e 27 OC [RS 823.111]). A tale corretta esposizione può dunque essere fatto riferimento.
5.
È innanzitutto possibile condividere con l'autorità inferiore che la ricorrente è un'azienda unitaria attiva nel settore informatico e tecnologico (segnatamente sviluppo e vendita di prodotti informatici, nonché consulenza in tali ambiti), non avendo essa esteso le proprie attività ad altri settori. Tale apprezzamento, del resto, risulta incontestato anche in questa sede.
A questo punto, si ricorderà che la proporzione delle singole attività specifiche di un settore non è rilevante ai fini dell'assoggettamento all'INSAI. Anche se un'azienda unitaria effettua solo in minima parte un'attività che rientra nel campo d'applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LAINF, questa deve essere obbligatoriamente assicurata all'INSAI (cfr. sentenza 8C_817/2010 del 12 aprile 2011 consid. 5.2, non pubblicato in DTF 137 V 110, e le sentenze citate).
6.
La ricorrente censura l'errata applicazione del diritto (art. 66 LAINF) e "l'errato accertamento dei fatti", in particolare per quanto concerne la sua struttura dell'attività e l'estensione dell'attuale copertura assicurativa in ambito LAINF. Essa censura inoltre una violazione dell'art. 29 Cost.
6.1.
6.1.1. Per quanto concerne gli elementi fattuali del caso in esame, il TAF ha accertato che la ricorrente aveva dapprima precisato che una parte minoritaria della propria attività commerciale comportava il prestito di personale sotto forma di lavoro a regia, oltre al fatto che ogni anno aveva comunicato l'entità di tale attività (numero di collaboratori coinvolti e somma totale delle ore prestate) alle competenti autorità di sorveglianza sul mercato del lavoro secondo gli art. 18 LC e 46 e segg. OC sia per la succursale di W.________, sia per quella di V.________. In un secondo momento, e più precisamente in fase di opposizione alla decisione dell'11 novembre 2020 e poi anche nel ricorso dinanzi all'autorità inferiore, essa aveva per contro negato in maniera categorica di ricorrere allo strumento del prestito di personale, dichiarando di concludere con i propri clienti esclusivamente contratti di prestazione quali l'appalto ed il mandato.
Ciononostante, dagli atti all'incarto risultava che la ricorrente beneficiava di un'autorizzazione cantonale e federale per esercitare la fornitura di personale a prestito in Svizzera e all'estero da parte di entrambe le succursali di W.________ e V.________, e che quest'ultime avevano fatto largamente uso di tale possibilità prestando negli anni ai clienti un numero importante di dipendenti (nel 2018 e 2019 raggiungendo quasi la quota del 50% del personale impiegato per un totale che sfiorava le 200'000 ore annue). La ricorrente non poteva in particolare essere seguita laddove sosteneva di avere richiesto l'autorizzazione di fornire personale a prestito unicamente per poter partecipare alle gare di appalti pubblici, senza in concreto averne mai fatto uso, avendo al contrario notificato ogni anno cifre importanti per entrambe le sue succursali. Simili affermazioni apparivano unicamente formulate a scopi processuali risultando contrarie a quanto era emerso dall'istruttoria. Pertanto, come correttamente rilevato dall'opponente, e come in un primo momento confermato dalla ricorrente stessa, essa andava considerata quale società attiva nell'ambito della consulenza e dello sviluppo informatico che, nell'esecuzione della propria attività commerciale, ricorreva almeno parzialmente al prestito di personale. Siffatta conclusione appariva ancor più verosimile anche alla luce del fatto che la ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva in sostanza ripreso l'attività della C.________ SA di V.________ e W.________, per cui il Tribunale amministrativo federale aveva già constatato l'obbligo di assoggettamento all'INSAI in virtù dell'art. 66 cpv. 1 LAINF.
6.1.2. Risultava dunque superfluo analizzare in dettaglio il modello di contratto di lavoro, così come i contratti di collaborazione/progetto con i propri clienti trasmessi dalla ricorrente. Ad ogni buon conto, una distinzione tra contratto di fornitura di servizi e contratto di appalto/mandato era possibile unicamente per ogni singolo contratto concluso dalla ricorrente. Non risultava invece possibile giudicare in astratto l'intera attività commerciale della stessa, tanto meno fondandosi esclusivamente sui due contratti prodotti. Andava difatti da sé che essi non potevano essere considerati rappresentativi dell'integralità dell'attività commerciale svolta e che pertanto, anche qualora tali accordi non consistessero in prestito di personale, questo non avrebbe ancora significato che in altri casi non aveva fornito personale a prestito ai suoi clienti, come difatti risultava essere il caso nella fattispecie. Il contratto di lavoro tipo indicava inoltre che la relazione lavorativa sottostava, tra l'altro, alla LC e che i contratti prodotti dall'insorgente e denominati "Statement of Work no. 25" e "Statement of Work no. 42" prevedevano esplicitamente che lo scopo dei rispettivi accordi era la messa a disposizione di risorse a beneficio della cliente ("for the purpose of regulating the making avaible of resources by A.________ to [omissis]").
La ricorrente andava dunque considerata un'azienda unitaria che, per far fronte al suo scopo sociale, ricorreva anche allo strumento del prestito di personale. La proporzione delle singole attività specifiche di un settore non essendo rilevante, essa doveva obbligatoriamente essere assoggettata all'INSAI ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF. Secondo il Tribunale amministrativo federale, valutando anticipatamente le prove, non era necessario effettuare ulteriori accertamenti. In particolare, non vi era motivo di far esperire una perizia, tra l'altro, sull'equivalenza della copertura assicurativa contro gli infortuni conclusa dalla ricorrente presso un assicuratore privato rispetto al regime legale.
6.2.
6.2.1. La ricorrente sostiene di non essere un'agenzia attiva nel settore del prestito di personale. La sua attività preponderante sarebbe la fornitura di servizi nel settore informatico. Funzionalmente ad essa, vi sarebbero "attività che a rigore rientrano nel regime legale del prestito di personale". Nel suo ricorso, la ricorrente insiste sulle rispettive modalità di svolgimento, in particolare per quel che concerne l'istruzione ai dipendenti, la responsabilità per le loro attività presso i clienti e la garanzia del risultato dell'attività da essa assunta. Risulterebbe chiara la natura dell'attività di consulenza informatica propria e il chiaro potere direttivo rispetto ai propri dipendenti, per cui la struttura non avrebbe certo potuto essere paragonata alle società che effettuano prestito di personale. La ricorrente sarebbe un'azienda mista nel proprio settore che non esplicherebbe l'attività specifica del prestito di personale "se non in modo funzionale alla sua specifica attività di consulenza", in ogni caso non in modo preponderante. La relativa autorizzazione all'autorità cantonale sarebbe sempre stata richiesta per la partecipazione ai concorsi per le commesse pubbliche.
Il TAF sarebbe incorso in un manifesto e grave accertamento inesatto dei fatti, poiché non sarebbe legittimo ritenere che i lavoratori che svolgono servizio presso la sede del cliente devono essere considerati lavoratori in prestito ai sensi della sentenza 8C_817/2010 del 12 aprile 2011. Ma se anche così fosse, l'incidenza proporzionale sull'attività della ricorrente non sarebbe preponderante, per cui le condizioni dell'art. 66 LAINF non sarebbero realizzate. Tale proporzione andrebbe osservata nell'esame della norma in questione, così come viene fatto per l'assoggettamento di un'azienda mista al contratto collettivo applicabile. La ratio legis dell'art. 66 LAINF sarebbe di proteggere i lavoratori interinali delle imprese di lavoro temporaneo, i quali hanno così la sicurezza di essere sempre coperti dallo stesso assicuratore. Tale approccio protettivo non troverebbe invece alcuna effettiva giustificazione per le imprese, come la ricorrente, che sono attive in altri specifici settori - diversi dal settore del mero prestito di personale - e che solo parzialmente ricorrerebbero a tale struttura contrattuale, in particolare quando funzionalmente necessario per la fornitura dei loro servizi specifici a favore dei propri clienti.
6.2.2. Inoltre, l'assenza una valutazione dell'effettiva copertura assicurativa già in essere presso un altro assicuratore potrebbe portare alla distorsione in cui i lavoratori sarebbero privati di coperture e prestazioni equivalenti, o addirittura superiori. L'eventuale obbligo assicurativo previsto dall'art. 66 LAINF non dovrebbe farne astrazione: l'impresa dovrebbe assicurarsi preso l'INSAI solo nel caso in cui tali coperture non rispetterebbero il principio di equivalenza. Non accertando e valutando correttamente i fatti al riguardo, senza effettuare l'esame comparativo delle coperture e delle prestazioni assicurative, il TAF avrebbe violato il diritto di essere sentito della ricorrente.
7.
Il ricorso non può convincere.
7.1. Innanzitutto, per quanto la ricorrente si dilunghi in descrizioni fattuali relative alla propria struttura e modalità di svolgimento dell'attività, senza censurare - o, perlomeno, non in maniera sufficiente - l'arbitrio nell'accertamento operato dai primi giudici, essa stessa ammette ripetutamente di avere predisposto e mantenuto almeno una parte della propria attività nel prestito di personale. Non vi è dunque, all'evidenza, alcuna ragione per scostarsi da tali constatazioni, vincolanti nel trattamento della vertenza in esame. Ora, come visto, che l'attività della ricorrente nel prestito di personale sia soltanto minoritaria e funzionale all'attività principale, per giurisprudenza, è irrilevante (cfr. consid. 5 supra). L'argomentazione secondo cui occorrerebbe invece tenere conto di un'eventuale ripartizione, o proporzione, delle attività in questione in seno alla ricorrente, tesi diametralmente opposta a quanto già ricordato nel consid. 5 della citata sentenza 8C_817/2010, sfocia in un debole ed inefficace tentativo di modifica della giurisprudenza applicabile. In effetti, la ricorrente non dimostra - né pretende - che la nuova soluzione si appoggi su una migliore comprensione della ratio legis dell'art. 66 LAINF, si fondi su delle circostanze di fatto mutate o risponda all'evoluzione delle concezioni giuridiche. Si ricorderà, inoltre, che una modifica della giurisprudenza deve fondarsi su motivi seri e oggettivi che, nell'interesse della sicurezza del diritto, devono essere tanto più importanti in considerazione del carattere duraturo della prassi ritenuta erronea o non più adeguata alle circostanze (DTF 150 II 105 consid. 5.8; 147 IV 274 consid. 1.4; 145 III 303 consid. 4.1.2; 145 I 227 consid. 4).
7.2. In questo senso, non può trovare miglior sorte neppure la tesi riguardante l'equivalenza della copertura tra le prestazioni dell'assicuratore privato e dell'INSAI, la cui pertinenza, nel ricorso, appare priva di fondamento. Del resto, la valutazione anticipata delle prove operata dall'autorità inferiore (che peraltro non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, potendo limitarsi a quelli che appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione; cfr. DTF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1) in merito all'irrilevanza della documentazione assicurativa addotta dalla ricorrente resiste alla critica. Cade così nel vuoto anche la relativa censura sulla presunta violazione del suo diritto di essere sentita.
8.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene pertanto priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 4 dicembre 2024
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi