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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_203/2022  
 
 
Sentenza del 5 settembre 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Julius Effenberger, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
deposito; responsabilità per investimenti collettivi, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2021.130). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nel mese di ottobre 1996 l'avvocato e notaio ticinese B.________ ha aiutato la società statunitense C.________ Inc. ad aprire tre conti bancari presso una banca a Lugano. Gli estratti bancari sono stati inviati a lui fino al mese di giugno 1997.  
Tra i mesi di febbraio e aprile 1997 B.________ ha preso in consegna da un organo della C.________ Inc. e riposto in una cassetta di sicurezza aperta a suo nome quattro buste sigillate. Su di esse aveva scritto delle dichiarazioni firmate secondo cui, a detta del predetto organo, esse contenevano, nell'ordine, un "certificate of indebtness of Peru" del valore di almeno USD 1'000'000.--, titoli azionari di miniere d'oro in Camerun e Mali del valore nominale di USD 146'000.--, titoli azionari di miniere d'oro in Perù del valore nominale di USD 475'000.-- e ancora un "certificate of indebtness of Peru" del valore di "vari milioni di dollari". Le dichiarazioni terminavano con il suo impegno di non aprire le buste, che in realtà contenevano solo fogli bianchi, se non in presenza dell'organo della C.________ Inc. Il 15 aprile 1997 B.________ ha comunicato alla C.________ Inc. che, ad eventuali clienti richiedenti informazioni su quanto era stato presso di lui depositato, avrebbe risposto che si trattava di quattro buste del cui contenuto non poteva dire nulla di più preciso, anche perché si trattava di titoli peruviani e africani, e ha aggiunto che sarebbe stato meglio avere in deposito titoli europei. 
 
A.b. Il 26 maggio 1997 A.________ ha sottoscritto un contratto con la C.________ Inc. per l'investimento di 20'000.-- marchi tedeschi (DM) a un tasso del 16 % per almeno un anno. L'operazione si è in seguito rivelata una truffa orchestrata dagli organi della predetta società con il cosiddetto metodo piramidale (Schneeballsystem).  
 
A.c. Il 10 settembre 1997 B.________ aveva chiesto lumi alla C.________ Inc. in merito a una lettera con cui era stato informato del prossimo invio di una garanzia di USD 3'000'000.--. Nel frattempo aveva controfirmato in qualità di avv./notaio ( "RA/Notar") almeno 8 certificati di investimento per investitori, fra i quali non figurava però A.________. In questi era menzionato che le garanzie emesse dalla C.________ Inc. vengono depositate presso l'avvocato/notaio ("die ausgestellten Sicherheiten der C.________ Inc. werden im Depot des Anwalts /Notars hinterlegt "), rispettivamente che con il certificato d'investimento la C.________ Inc. conferma una cessione delle garanzie depositate presso l'avvocato/notaio all'investitore per la durata del contratto ("mit diesem Anlage-Zertifikat bestätigt die C.________ Inc. gleichzeitig eine Abtretung aus dem beim Anwalt/Notar hinterlegten Sicherheiten für den Investor während der Dauer des Vertrages ").  
 
A.d. Nel 2009, dopo il decorso infruttuoso dell'azione collettiva incoata innanzi al Tribunale commerciale di Zurigo, 27 investitori tedeschi gabbati hanno avviato innanzi alla Pretura del distretto di Bellinzona altrettante cause civili contro B.________. Il 16 giugno 2015 il Pretore aggiunto ha respinto una di esse. La decisione di primo grado è stata vanamente impugnata al Tribunale di appello del Cantone Ticino e il ricorso in materia civile contro tale pronunzia è stato respinto, nella misura in cui era ammissibile, dal Tribunale federale con la sentenza emanata il 19 luglio 2017 nella causa 4A_39/2017. Le altre cause, tranne quattro che erano state stralciate dai ruoli, erano state sospese in attesa della decisione della causa pilota.  
Il 9 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione 23 ottobre 2009, con cui A.________ ha chiesto di condannare B.________ a pagarle euro 10'353.66, oltre interessi. 
 
B.  
Con sentenza 31 marzo 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________. Ha considerato infondato l'assunto secondo cui il convenuto avrebbe agito quale banca depositaria del fondo di investimento della C.________ Inc., rendendosi responsabile in virtù degli art. 17 segg. e 65 dell'abrogata (il 1° gennaio 2007) legge federale sugli investimenti (in seguito LFI). Ha indicato che l'attività svolta dal convenuto non fa parte delle mansioni tipiche di una banca depositaria di un fondo di investimento, in particolare la funzione di depositario di quattro buste non rientrando nel campo di applicazione della LFI. Ha aggiunto che non era nemmeno dimostrato che il convenuto fosse stato incaricato di verificare l'esistenza e l'entità delle garanzie prestate a favore degli investitori, conclusione sostanzialmente condivisa dagli altri tribunali aditi nella vicenda, e che anche nel certificato d'investimento rilasciato ad altri investitori, egli si era limitato ad attestare di tenere in deposito le garanzie emesse dalla C.________ Inc. ( " die ausgestellten Sicherheiten der C.________ Inc."). Ha infine ritenuto, seppure ininfluente ai fini del suo giudizio, che contrariamente a quanto indicato dal Pretore, la pretesa attorea era completamente prescritta solo con riferimento al termine annuale applicabile agli atti illeciti o a una responsabilità fondata sulla fiducia, ma non anche per quanto riguarda quello generale di dieci anni. 
 
C.  
Con atto del 14 maggio 2022, intitolato ricorso in materia civile con contemporaneo ricorso sussidiario in materia costituzionale, A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e in sua riforma la condanna di B.________ a pagarle euro 10'353.66, oltre interessi. La ricorrente afferma che il ricorso concerne una questione di diritto di importanza fondamentale e che esso si giustifica perché la sentenza impugnata è motivata in modo differente rispetto a quella oggetto della causa 4A_39/2017. Commenta, critica e completa poi i fatti accertati dalla Corte cantonale a cui rimprovera di avere misconosciuto che con il suo agire il convenuto si è reso responsabile nei suoi confronti giusta l'art. 65 LFI. Nega infine che la pretesa possa essere prescritta. 
Con risposta 1° luglio 2022 B.________ propone di respingere il ricorso. Le parti hanno spontaneamente proceduto a un breve secondo scambio di scritti il 30 luglio 2022 e il 4 agosto 2022. La Corte cantonale non si è invece determinata. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco. 
 
2.  
 
2.1. La ricorrente riconosce che il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è in concreto raggiunto. Ritiene tuttavia che tale rimedio sia ammissibile, perché la controversia pone una questione giuridica di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. Secondo la ricorrente questa consisterebbe nel determinare se colui che riceve in deposito delle presunte garanzie debba essere considerato depositario di queste oppure semplice depositario delle buste che le conterrebbero.  
 
2.2. I presupposti previsti dall'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono soddisfatti quando sussiste un interesse generale e impellente al chiarimento di una questione controversa da parte della massima istanza nazionale, per ottenere un'applicazione uniforme del diritto federale ed eliminare una notevole insicurezza giuridica (DTF 144 III 164 consid. 1). L'esistenza di una questione giuridica d'importanza fondamentale va ammessa in maniera restrittiva (DTF 135 III 397 consid. 1.2) e non è tra l'altro data se può senz'altro riproporsi in un caso con un valore litigioso sufficiente, cioè superiore a fr. 30'000.-- (DTF 144 III 164 consid. 1; 143 III 46 consid. 1; 139 III 182 consid. 1.2; 137 III 580 consid. 1.1; 134 III 267 consid. 1.2.3; sentenza 4A_611/2021 del 16 febbraio 2023 consid. 1.3).  
Il patrocinatore della ricorrente ha inoltrato al Tribunale federale - oltre al ricorso in materia civile presentato nel 2017, concernente il processo pilota con un valore di lite superiore a quello minimo indicato nell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF - cinque ricorsi diretti contro le sentenze emanate dai tribunali ticinesi nell'ambito delle cause promosse contro l'opponente. In tre di esse il valore litigioso di fr. 30'000.-- è superato. Ne segue che, proposto come ricorso in materia civile, il presente gravame si rivela di primo acchito inammissibile. 
 
3.  
La sentenza impugnata è invece suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con tale rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in modo chiaro e dettagliato tale censura; le critiche di natura appellatoria si rivelano inammissibili (DTF 146 IV 114 consid. 2.1, con rinvii). Una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii). 
 
4.  
Di principio, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF); può rettificare o completare i relativi accertamenti se sono stati svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve quindi spiegare con precisione perché l'accertamento di un fatto rilevante per l'esito del procedimento è manifestamente insostenibile, indicando per quali ragioni esso sarebbe in chiara contraddizione con la situazione reale, si baserebbe su una svista evidente o sarebbe privo di qualsiasi giustificazione oggettiva (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 332 consid. 2.2). 
La ricorrente commenta, critica e completa liberamente i fatti riportati nella sentenza impugnata. Sennonché invano si cerca nel ricorso una censura che soddisfa le predette esigenze di motivazione. Oltre che essere appellatorie, le doglianze esposte rispetto alla fattispecie riportata nella sentenza impugnata non hanno poi in larga misura alcuna spiegata o ravvisabile rilevanza per il presente giudizio (v. ad esempio la lamentela secondo cui l'opponente non sarebbe stato attivo per la C.________ Inc., ma unicamente per delle persone che avevano dichiarato agire per conto di questa società). Anche laddove lamenta un accertamento dei fatti incompleto, ella nemmeno pretende - con precisi riferimenti agli atti - di avere sottoposto alle istanze inferiori, rispettando le regole della legge di procedura applicabile, i fatti che a suo avviso avrebbero dovuto essere considerati. 
 
5.  
La ricorrente ritiene arbitrario non applicare le norme della LFI sulla responsabilità all'opponente, segnatamente tenendo conto dell'attività svolta da quest'ultimo, della sua convinzione di detenere delle garanzie e di non aver semplicemente attestato di essere il depositario di quattro buste. 
Con la sua argomentazione puramente appellatoria, la ricorrente non formula alcuna ammissibile censura, atteso che non basta corredare l'espressione della propria opinione con la parola arbitrario ( willkürlich) per soddisfare le esigenze di motivazione poste a un ricorso sussidiario in materia costituzionale (sopra, consid. 3). 
 
6.  
Da quanto precede discende che pure il ricorso sussidiario in materia costituzionale si palesa inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica invece assegnare ripetibili: l'opponente ha agito senza l'ausilio di un - altro - avvocato e non è quindi incorso in spese di patrocinio. Non sono nemmeno date le condizioni che giustificano un'eccezione a tale principio, lo stesso opponente sostenendo che la presente causa sia in sostanza uguale a quella pilota, già decisa nel 2017 (DTF 129 II 297 consid. 5). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Non si assegnano ripetibili. 
 
5.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 settembre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti