Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_423/2022
Sentenza del 5 settembre 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Jametti, Presidente,
Hohl, Rüedi,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
E.________,
patrocinata dall'avv. dott. Julius Effenberger,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
deposito; responsabilità per investimenti collettivi,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 agosto 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.0222.65).
Fatti:
A.
A.a. Nel mese di ottobre 1996 l'avvocato e notaio ticinese B.________ ha aiutato la società statunitense C.________ Inc. ad aprire tre conti presso una banca a Lugano. Gli estratti bancari sono stati inviati a lui fino al mese di giugno 1997.
Il 20 gennaio 1997 F.________ ha sottoscritto con la C.________ Inc. un contratto per l'investimento di 120'000.-- marchi tedeschi (DM) a un tasso di interesse del 22.5 % per almeno un anno con un aggio di DM 900.--. L'operazione si è in seguito rivelata una truffa orchestrata dagli organi della predetta società con il cosiddetto metodo piramidale (Schneeballsystem).
Tra i mesi di febbraio e aprile 1997 B.________ ha preso in consegna da un organo della C.________ Inc. e riposto in una cassetta di sicurezza aperta a suo nome quattro buste sigillate. Su di esse aveva scritto delle dichiarazioni firmate secondo cui, a detta del predetto organo, esse contenevano, nell'ordine, un "certificate of indebtness of Peru" del valore di almeno USD 1'000'000.--, titoli azionari di miniere d'oro in Camerun e Mali del valore nominale di USD 146'000.--, titoli azionari di miniere d'oro in Perù del valore nominale di USD 475'000.-- e ancora un "certificate of indebtness of Peru" del valore di "vari milioni di dollari". Le dichiarazioni terminavano con il suo impegno di non aprire le buste, che in realtà contenevano solo fogli bianchi, se non in presenza dell'organo della C.________ Inc.
B.________ aveva pure controfirmato in qualità di avv./notaio ( "RA/Notar") almeno 8 certificati di investimento, fra cui quello rilasciato a F.________. In questi era menzionato che le garanzie emesse dalla C.________ Inc. vengono depositate presso l'avvocato/notaio ( " die ausgestellten Sicherheiten der C.________ Inc. werden im Depot des Anwalts /Notars hinterlegt "), rispettivamente che con il certificato d'investimento la C.________ Inc. conferma una cessione delle garanzie depositate presso l'avvocato/notaio all'investitore per la durata del contratto ("mit diesem Anlage-Zertifikat bestätigt die C.________ Inc. gleichzeitig eine Abtretung aus dem beim Anwalt/Notar hinterlegten Sicherheiten für den Investor während der Dauer des Vertrages ").
A.b. Nel 2009, dopo il decorso infruttuoso dell'azione collettiva incoata innanzi al Tribunale commerciale di Zurigo, 27 investitori tedeschi gabbati hanno avviato innanzi alla Pretura del distretto di Bellinzona altrettante cause civili contro B.________. Il 16 giugno 2015 il Pretore aggiunto ha respinto una di esse. La decisione di primo grado è stata vanamente impugnata al Tribunale di appello del Cantone Ticino e il ricorso in materia civile contro tale pronunzia è stato respinto, nella misura in cui era ammissibile, dal Tribunale federale con la sentenza emanata il 19 luglio 2017 nella causa 4A_39/2017. Le altre cause, tranne quattro che erano state stralciate dai ruoli, erano state sospese in attesa della decisione della causa pilota.
Il 20 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione 23 ottobre 2009, con cui F.________ ha chiesto di condannare B.________ a pagargli euro 61'815.19.
B.
Con sentenza 29 agosto 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato da E.________ "subentrante giusta l'art. 83 cpv. 1 CPC per donazione del 15 novembre 2015" al padre F.________. La Corte cantonale ha negato che, con la donazione invocata, l'appellante fosse validamente subentrata in causa al genitore. Ha poi indicato a titolo abbondanziale che in ogni caso la pretesa di risarcimento fatta valere nei confronti di B.________ andava respinta, poiché questi non era una banca depositaria nel senso dell'abrogata (il 1° gennaio 2007) legge federale sugli investimenti (in seguito LFI), ma era unicamente il depositario di quattro buste, senza essere stato incaricato di verificare l'esistenza e l'entità delle asserite garanzie.
C.
Con atto del 27 settembre 2022, intitolato ricorso in materia civile con contemporaneo ricorso sussidiario in materia costituzionale, E.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e in sua riforma la condanna di B.________ a pagarle euro 61'815.19, oltre interessi. Dopo aver contestato di non essere il successore in diritto del padre, commenta, critica e completa i fatti accertati dalla Corte cantonale a cui rimprovera di avere emanato un giudizio contraddittorio. Indica che a differenza del ricorrente nella causa 4A_39/2017, F.________ era al beneficio di un certificato di investimento e afferma che con il proprio agire il convenuto si è reso responsabile nei suoi confronti segnatamente giusta l'art. 65 LFI.
Con risposta 11 novembre 2022 B.________ propone di respingere il ricorso. Le parti hanno spontaneamente proceduto a un breve secondo scambio di scritti il 29 novembre 2022 e il 2 dicembre 2022. La Corte cantonale non si è invece determinata.
Diritto:
1.
Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.
2.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF lett. b LTF). Essa è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile, ragione per cui il tempestivo gravame (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF combinati) presentato da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) viene esaminato da questo profilo.
3.
Giusta l'art. 83 cpv. 1 CPC se l'oggetto litigioso è alienato durante il processo, l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante. Affinché la sostituzione della parte si verifichi è necessario che sul piano del diritto materiale, l'alienante perda completamente la titolarità del diritto (sentenza 4A_635/2017 dell'8 agosto 2018 consid. 4.1.2). Giusta l'art. 165 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta. Il documento deve permettere ai creditori del cedente e del cessionario e al debitore della pretesa ceduta di stabilire a chi questa spetta in un determinato momento. A tale scopo devono essere coperte dal requisito di forma tutte le caratteristiche che individuano sufficientemente il credito ceduto per i terzi interessati. È quindi necessario che quest'ultimo sia almeno determinabile per quanto riguarda la persona del debitor cessus, la causa giuridica e l'importo (sentenza 4A_172/2018 del 13 settembre 2018 consid. 4.4.2; DTF 135 V 2 consid. 6.1.2; 122 III 361 consid. 4c; 113 II 163 consid. 2a). Se non è riportata nella dichiarazione di cessione, la reale volontà del cedente e del cessionario è irrilevante (sentenza 4A_172/2018 del 13 settembre 2018 consid. 4.3.1; DTF 105 II 83 consid. 2 e 3).
3.1. La Corte cantonale ha ritenuto che l'appello era irricevibile, essendo stato unicamente presentato da E.________, che non è validamente subentrata a F.________, poiché non ha dimostrato che l'oggetto litigioso era stato alienato. Infatti dall'atto di donazione prodotto risultava che il padre aveva donato rispettivamente ceduto alla figlia il credito di DM 120'900.-- oltre interessi e ulteriori guadagni da lui investiti presso la C.________ Inc., ma non emergeva che anche la pretesa risarcitoria nei confronti del convenuto - che non era menzionato nel documento - derivante dal fallimento di quell'investimento fosse pure oggetto della donazione. Ha poi indicato che nemmeno l'accenno al decesso di F.________ (con documenti che peraltro non risultano dall'incarto trasmesso dalla Pretura) nella replica all'appello poteva giustificare la legittimazione della qui ricorrente, non avendo ella preteso né provato di esserne l'unica erede.
3.2. La ricorrente afferma che la Corte cantonale le ha impedito di far valere giudizialmente il credito ricevuto contro l'opponente, perché costui non è stato nominato testualmente. Ritiene che ciò violerebbe il diritto federale, poiché questo non prevede che l'atto di cessione debba menzionare l'identità del debitore. Assevera che, se il processo è già pendente, la nozione di oggetto litigioso dev'essere intesa in senso esteso e comprendere tutte le relazioni giuridiche. Menzionando le parole importo ( "Betrag") e pretesa ( "Forderung"), la cessione includerebbe ovviamente anche la possibilità di procedere contro l'opponente, che avrebbe agito quale elemento centrale ( "als zentrales Element") della C.________ Inc. Osserva di avere già comunicato al Pretore il cambiamento di parte e che anche secondo il diritto tedesco il cessionario acquisirebbe la piena posizione di creditore con la possibilità di condurre il processo.
3.3. In concreto giova innanzi tutto rilevare che l'asserita comunicazione della sostituzione di parte al Pretore è del tutto irrilevante. Infatti la procedura innanzi alla prima istanza, incoata nel 2009 e quindi prima dell'entrata in vigore del CPC, era retta dal Codice di procedura civile ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC) : la legge processuale cantonale prevedeva all'art. 110 che in caso di alienazione dell'oggetto litigioso, il processo sarebbe continuato fra le parti in causa (cpv. 1), un eventuale subentro dell'acquirente essendo subordinato dal consenso delle parti (cpv. 2). Ora, nemmeno la ricorrente afferma che l'opponente lo abbia dato. Ella pare poi confondere la pretesa nei confronti della C.________ Inc. da quella - di risarcimento danni - oggetto della presente causa, che non è diretta contro la menzionata società. Neppure dal fatto che al momento della donazione (2015) il presente processo fosse già pendente (da anni) può essere dedotta una valida cessione della pretesa di risarcimento danni, ma al contrario, l'omessa menzione dell'opponente o almeno di una causa risarcitoria esclude che l'atto di donazione possa essere interpretato come proposto nell'impugnativa. Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale dichiarando irricevibile l'appello della ricorrente, perché dall'atto di cessione del 15 novembre 2015 non risultava che la presente pretesa risarcitoria nei confronti dell'opponente fosse stata ceduta.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica invece assegnare ripetibili: l'opponente ha agito senza l'ausilio di un - altro - avvocato e non è quindi incorso in spese di patrocinio. Non sono poi nemmeno date le condizioni che giustificano un'eccezione a tale principio (DTF 129 II 297 consid. 5).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 settembre 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti