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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_42/2025  
 
 
Sentenza del 6 febbraio 2025  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Haag, Presidente, 
Chaix, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Beatriz Cardoso Teixeira, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica Ceca; estradizione semplificata, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2025 dalla Corte dei reclami penali Tribunale penale federale (RR.2024.142). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen del 26 agosto 2024, la Repubblica Ceca ha chiesto l'arresto in vista di estradizione di A.________, condannato in quel Paese a 5 anni e 6 mesi di reclusione per reati patrimoniali. Arrestato il 26 novembre 2024 su ordine dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'interessato, alla presenza di un avvocato d'ufficio, è stato interrogato lo stesso giorno presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino, esprimendo il proprio consenso all'estradizione semplificata alla Repubblica Ceca. 
 
B.  
Il 27 novembre 2024 (e-mail ore 8:54) l'UFG ha autorizzato la consegna dell'estradando al Ministero della giustizia della Repubblica Ceca. Con e-mail del 27 novembre 2024 (ore 9:59), l'avv. Beatriz Cardoso Teixeira ha chiesto all'UFG il permesso di visitare l'interessato per formalizzare con quest'ultimo un mandato di patrocinio. L'UFG ha informato la legale che l'estradando era già rappresentato da un patrocinatore. Il 28 novembre 2024 la legale ha comunicato all'UFG che l'estradando ha sottoscritto una procura in suo favore e revocato il suo consenso all'estradizione semplificata, chiedendo quindi la sospensione della procedura di estradizione. 
 
C.  
Con scritto del 5 dicembre l'UFG ha comunicato alla legale che la revoca del consenso era tardiva poiché espressa dopo l'autorizzazione all'estradizione del 27 novembre 2024. Adito dall'estradando, con giudizio del 15 gennaio 2025 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. 
 
D.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata nel senso che gli venga riconosciuto il diritto all'attuazione della procedura formale di estradizione per l'avvenuta revoca del consenso alla procedura semplificata. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della CRP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un'estradizione e inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Riguardo alle condizioni dell'art. 84 cpv. 2 LTF, il ricorrente si limita a rilevare che l'UFG ha autorizzato la sua consegna all'autorità estera 12 ore dopo la conclusione del suo interrogatorio, nell'ambito del quale egli, assistito da un patrocinatore d'ufficio, aveva rinunciato esplicitamente all'attuazione della procedura d'estradizione ordinaria. Osserva che l'UFG, non attendendo ch'egli potesse conferire con il suo avvocato di fiducia, gli avrebbe impedito di revocare tale rinuncia, alla quale avrebbe acconsentito "provvisoriamente".  
 
2.2. La CRP ha rilevato che la rinuncia può essere revocata fintanto che l'UFG non abbia autorizzato la consegna (art. 54 cpv. 2 AIMP; RS 351.1) e che il ricorso contro l'autorizzazione alla consegna è possibile allorquando l'estradando invoca l'assenza del suo consenso, segnatamente in caso di errore, esaminando se l'UFG avesse o meno violato il principio della buona fede. Ha accertato che durante l'interrogatorio del 26 novembre 2024 il ricorrente ha chiaramente rinunciato alla procedura formale di estradizione e che, il giorno successivo, l'UFG ne ha formalmente autorizzato la consegna alle autorità estere. In seguito alla sostituzione del suo patrocinatore, il ricorrente, il 27 novembre 2024, ha revocato il suo consenso. Secondo la CRP, la circostanza che l'interrogatorio si è svolto in presenza di un interprete di lingua tedesca, come richiesto dal ricorrente, lingua con la quale egli ha più dimestichezza, non è decisiva, visto che dal verbale d'interrogatorio non emerge nessun problema di comprensione linguistica per il ricorrente. Ha poi ritenuto che l'autorizzazione alla consegna, avvenuta il giorno dopo l'interrogatorio, è conforme all'obbligo di celerità dell'art. 17a cpv. 1 AIMP, secondo cui l'autorità competente tratta le domande con celerità e decide senza indugio.  
 
2.3. L'art. 6 dell'ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) dispone che qualora un provvedimento d'assistenza presupponga il consenso dell'interessato, questi dev'essere avvertito della possibilità di revocarlo e del termine concessogli a tal fine, avvertimento che dev'essere menzionato nel processo verbale. Nella fattispecie, dal verbale d'interrogatorio risulta che il ricorrente è stato informato che, in caso di consenso all'estradizione semplificata, l'UFG poteva autorizzare "immediatamente" la sua consegna allo Stato richiedente. Contrariamente all'assunto del ricorrente, l'autorizzazione alla consegna il giorno dopo l'interrogatorio, senza precisare espressamente di quante ore o giorni avrebbe disposto il ricorrente per revocare eventualmente il consenso, in concreto non viola il principio della buona fede e dell'affidamento, ritenuto che la consegna, come indicato al ricorrente, poteva avvenire immediatamente (in applicazione del modello dell'UFG per l'audizione della persona perseguita ai sensi dell'art. 54 AIMP, richiamato dal ricorrente; https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/auslieferung.html), ciò che non dovrebbe nondimeno vanificare la portata dell'art. 54 cpv. 2 AIMP. L'UFG non ha fornito altre specifiche garanzie vincolanti all'estradando (art. 5 cpv. 3 Cost.; DTF 150 I 1 consid. 4.1 e rinvii; 148 II 233 consid. 5.5.1).  
 
2.4. L'assunto, sul quale insiste il ricorrente, secondo cui l'UFG avrebbe dovuto aspettare ch'egli conferisse un mandato formale a un avvocato di fiducia e attendere che questi potesse conferire con lui, non è pertanto decisivo (sentenza 1A.112/2002 del 18 giugno 2002 consid. 2); né dal verbale d'interrogatorio risulta ch'egli avrebbe acconsentito "provvisoriamente" all'estradizione semplificata in attesa di poter conferire con un suo legale di fiducia. Il suo consenso era incondizionato. Del resto l'UFG aveva tentato, senza successo, di contattare l'avvocato del ricorrente a Praga. D'altra parte è notorio che l'autorizzazione alla consegna avviene senza indugio, in pochi giorni (sentenza 1A.104/1995 del 2 maggio 1995; GIACOMO RESPINI, La procedura d'estradizione: promemoria per l'avvocato, in: RtiD II-2024, pag. 353 segg., pag. 362; TANJA KNODEL/JOHANNES GLENCK, in: Basler Kommentar Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, 2015, n. 2, 6-8 ad art. 54 IRSG; cfr. MARIA LUDWICZAK GLASSEY, in: GLASSEY/MOREILLON [ed.], EIMP Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 7, 8, 10 e 11 ad art. 54; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ed. 2024, n. 434), o addirittura il giorno stesso (sentenze 1A.112/2002, citata, consid. 2 e 1A.132/1989 dell'11 agosto 1989). Nella fattispecie l'estradizione è stata chiesta per eseguire una sentenza di condanna, motivo per cui l'UFG poteva esaminare senza indugio se le ulteriori condizioni per l'estradizione erano adempiute.  
 
2.5. Il ricorrente non adduce che non sarebbero state rispettate le garanzie dell'art. 4 cpv. 1 a 5 del terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, concluso a Strasburgo il 10 novembre 2010, entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2016 (RS 0.353.13), inerenti al consenso all'estradizione e alla dichiarazione della Svizzera relativa alla revoca dello stesso. Egli, assistito da un patrocinatore e da un interprete, ha infatti espresso volontariamente il consenso ed era pienamente cosciente delle conseguenze giuridiche che ne risultavano; il consenso è stato inoltre menzionato in un verbale, come le specifiche modalità di un'eventuale rinuncia. Nelle descritte circostanze non si è in presenza di un caso di principio che giustificherebbe, eccezionalmente, l'intervento del Tribunale federale.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 6 febbraio 2025 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Haag 
 
Il Cancelliere: Crameri