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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_311/2025  
 
 
Sentenza del 6 maggio 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Morelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2024.88). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. In data 29/30 settembre 2021, B.________, per il tramite della sua curatrice C.________ e patrocinata dall'avv. D.________, ha sporto denuncia penale nei confronti di A.________, operatore sociosanitario presso la casa di riposo E.________, per il reato di truffa. A suo dire, quest'ultimo l'avrebbe raggirata al fine di indurla a donargli la sua proprietà sita a X.________ (ES), ciò che si sarebbe concretizzato con atto notarile del 27 luglio 2019.  
 
A.b. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, una volta ricevuta la denuncia di cui sopra, ha eseguito alcuni accertamenti preliminari al fine di verificare se vi fossero indizi sufficienti per aprire l'istruzione, richiedendo al medico della casa di riposo dove la denunciante era degente informazioni sul suo stato di salute e sollecitando la curatrice a richiedere presso il notaio spagnolo l'atto notarile.  
Il magistrato inquirente allora competente, dopo aver acquisito agli atti il referto sanitario del medico curante della denunciante, nel quale quest'ultimo ha confermato che al momento dell'atto notarile la paziente era in grado di capire il significato di una donazione e che il suo stato cognitivo aveva subito un netto peggioramento solo a partire dal 2021, e constatata l'impossibilità di ottenere dal notaio spagnolo gli atti notarili concernenti la donazione del 27 luglio 2019, in data 22 gennaio 2024 ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti del denunciato. Il decreto di non luogo a procedere, intimato lo stesso giorno anche a A.________, è cresciuto in giudicato. 
 
B.  
Il 5 marzo 2024, A.________ ha sporto querela penale nei confronti di C.________ e dell'avv. D.________ per i reati di diffamazione, calunnia e ingiuria. Con decisione del 18 marzo 2024, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta querela. 
A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, che con sentenza del 14 marzo 2025 ha respinto il reclamo. 
 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. In via principale, egli postula l'annullamento della sentenza della Corte dei reclami penali del 14 marzo 2025 e del decreto di non luogo a procedere del 18 marzo 2024 e il rinvio degli atti al Ministero pubblico del Cantone Ticino al fine di avviare un'inchiesta penale nei confronti delle denunciate. In via subordinata, egli postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuova decisione. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, come in concreto, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_168/2025 del 13 marzo 2025 consid. 1.1; 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.1).  
 
1.2. In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. In assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili del ricorrente, la sua legittimazione ricorsuale nel merito ex art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF deve essere negata.  
 
1.3. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
In concreto, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Con le sue censure, infatti, egli intende manifestamente rimettere in discussione il giudizio di merito che ha confermato il decreto di non luogo a procedere. Tale facoltà, in difetto della legittimazione ricorsuale (cfr. consid. 1.2 supra), gli è tuttavia preclusa.  
 
1.4. A sostegno del suo diritto di interporre ricorso in materia penale, il ricorrente accenna alla sua veste di querelante.  
A torto. Infatti, l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF riconosce al querelante il diritto a ricorrere in materia penale, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, ovvero dell'applicazione degli art. 30 segg. CP (sentenze 6B_847/2020 del 22 marzo 2021 consid. 1.4; 6B_1179/2020 del 4 febbraio 2021 consid. 1.2.1). Dinanzi al Tribunale federale il querelante non può dunque contestare nel merito la decisione oggetto di ricorso, ma solo invocare eventuali irregolarità del suo diritto di querela (sentenza 6B_847/2020 del 22 marzo 2021 consid. 1.4; CHRISTIAN DENYS, in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 69 ad art. 81 LTF). Con il suo gravame, il ricorrente non si duole in alcun modo di una violazione degli art. 30 segg. CP, ma critica unicamente la conferma del decreto di non luogo a procedere. 
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a D.________ e a C.________. 
 
 
Losanna, 6 maggio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara