Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_17/2024  
 
 
Sentenza del 6 settembre 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
patrocinati dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 
istanti, 
 
contro 
 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Taborelli, 
controparte, 
 
Municipio di Stabio, via Ufentina 25, 6855 Stabio, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona, 
Tribunale cantonale amministrativo, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 22 luglio 2024 
(1C_378/2024 [sentenza 52.2022.197]). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 20 maggio 2019 C.________ ha chiesto al Municipio di Stabio la licenza edilizia per costruire un'abitazione bifamiliare. Al progetto si sono opposti, tra altri, B.________ e A.________, proprietari di un fondo vicino. Il 18 maggio 2020 il Municipio, respinte le opposizioni, ha rilasciato la licenza edilizia. 
 
B.  
Con risoluzione del 18 maggio 2022, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dai citati opponenti, annullando la licenza edilizia e retrocedendo gli atti al Municipio. Adito da C.________, con sentenza del 16 maggio 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso e annullato la risoluzione governativa riformandola nel senso che l'impugnativa degli opponenti è dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione a ricorrere quali vicini. 
 
C.  
Adito da B.________ e A.________, con sentenza 1C_378/2024 del 22 luglio 2024 il Tribunale federale, accertato che i ricorrenti non avevano prodotto la procura richiesta, ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
 
D.  
Il 20 agosto 2024 B.________ e A.________ hanno chiesto al Tribunale federale la revisione della sentenza 1C_378/2024, invocando il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Postulano, in via cautelare, di sospenderne l'esecuzione e, nel merito, di annullarla e di riaprire la procedura di istruzione del ricorso in materia di diritto pubblico. 
Non sono state chieste osservazioni all'istanza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 147 III 238 consid. 1.2.1; sentenza 6F_31/2023 del 4 ottobre 2023 consid. 1 e rinvio).  
 
1.2. L'art. 121 lett. d LTF dispone che la revisione può essere domandata se il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Quale rimedio giuridico straordinario, la revisione non è data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3; sentenze 4F_22/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 2.2 e 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4.2). Tale motivo di revisione non concerne infatti l'applicazione del diritto e l'apprezzamento giuridico dei fatti (sentenza 4F_2/2023 del 16 agosto 2023 consid. 2.1), visto che la revisione non ha la funzione di correggere presunti errori di diritto (sentenza 4F_4/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 3) e neppure quella di permettere a una parte di rimediare alle lacune del ricorso (sentenze 1F_1/2024 dell'11 giugno 2024 consid. 3.1 e 4F_8/2024 del 18 aprile 2024 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Nella fattispecie, ricordato che secondo l'art 40 cpv. 2 LTF i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura, con decreto del 27 giugno 2024 il Tribunale federale, richiamato l'art. 42 cpv. 5 LTF e conformemente alla prassi, ha invitato il patrocinatore dei ricorrenti a produrre una procura entro il 12 luglio 2024, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il gravame non sarebbe stato preso in considerazione. L'atto mancante non è stato prodotto, né è stata richiesta una proroga di detto termine, motivo per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile.  
 
2.2. Gli istanti non contestano questi fatti e ammettono che non è stata inoltrata alcuna procura, né criticano la giurisprudenza posta a fondamento di questa sentenza. Osservano che scopo dell'art. 40 cpv. 2 LTF è di proteggere il mandante dimostrando che il mandatario agisce effettivamente con il suo accordo, nonché di evitare che le autorità giudiziarie trattino inutilmente cause che le parti non intendevano sottoporre al loro giudizio, adducendo che nel caso in esame una procura si sarebbe trovata negli atti cantonali.  
 
Ora, nel ricorso in materia di diritto pubblico i ricorrenti al riguardo si sono limitati a rinviare a non meglio precisate "risultanze". Giova ricordare inoltre che a livello federale la procedura è disciplinata dalla LTF e non dalla normativa cantonale. Visto che il Tribunale cantonale amministrativo non aveva trattato il ricorso nel merito negando ai ricorrenti la legittimazione attiva quali vicini, non era evidente ch'essi intendessero impugnare tale decisione: la richiesta di una procura, modalità prevista dalla LTF (art. 40 cpv. 2 e art. 42 cpv. 5 LTF), era quindi giustificata. Per di più i ricorrenti non avevano criticato tale richiesta e nell'istanza in esame essi neppure tentano di spiegare perché non hanno prodotto una procura recente o per lo meno una oggetto della vertenza cantonale, visto che non spetta di massima al Tribunale federale spulciare gli incarti cantonali alla ricerca di un'eventuale procura. Ne segue che il Tribunale federale non è incorso in nessuna svista (sentenza 1F_16/2021 del 21 aprile 2021 consid. 2.2). 
 
2.3. Gli istanti aggiungono che nel ricorso in materia di diritto pubblico avrebbero prodotto "un'immagine della vista dalla finestra della torretta di proprietà dei ricorrenti", che essendo stata scattata all'interno dell'immobile avrebbe potuto essere effettuata solo con il loro consenso. Non occorre trattare oltre questo assunto e il fatto di sapere se l'immagine sia stata scattata dai ricorrenti medesimi o no, se del caso in vista di discutere l'opportunità d'inoltrare poi un eventuale ricorso. È stato richiesto infatti l'inoltro di una procura formale, e non di un'asserita "implicita" e ipotetica procura. Non si comprende inoltre perché il Tribunale federale avrebbe dovuto esaminare il ricorso nel merito e quindi tale immagine e trarne la supposizione addotta dagli istanti, quand'esso ha accertato l'inammissibilità del gravame a causa di un vizio formale non sanato.  
 
2.4. La circostanza che i ricorrenti hanno pagato il sollecitato anticipo spese, nulla muta al fatto ch'essi non hanno prodotto la procura richiesta, domanda che non comportava alcun onere sproporzionato o dispendioso. Ciò a maggior ragione poiché, come si evince dal messaggio di posta elettronica inviato ai ricorrenti dal loro legale e da quest'ultimo trasmesso al Tribunale federale egli, allegando una bozza del ricorso, li aveva invitati a trasmettergli, firmato, il formulario di procura. Per motivi non meglio precisati dagli istanti, un tale formulario non è comunque stato trasmesso al Tribunale federale. La loro tesi, secondo cui, implicitamente, sulla base di ipotesi il loro legale avrebbe nondimeno agito effettivamente con il loro accordo è ininfluente sotto il profilo delle chiare esigenze imposte dagli art. 40 cpv. 2 e 42 cpv. 5 LTF, non rispettate nel caso in esame. Non si è neppure in presenza di un eccesso di formalismo, visto che ai ricorrenti, prima di dichiarare il ricorso inammissibile, è stata concessa la facoltà di sanare l'indicato vizio entro un congruo termine (DTF 142 I 10 consid. 2.4.5-2.4.8). Gli istanti si limitano poi, in maniera inutilmente prolissa e ininfluente, a sottolineare l'asserita importanza del merito della causa, questione che esula dall'oggetto del presente giudizio.  
 
3.  
 
3.1.  
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico degli istanti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di sospendere l'esecuzione della sentenza oggetto di revisione.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di revisione è respinta. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Stabio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 settembre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri