Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_185/2024
Sentenza del 7 gennaio 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Mario Molo,
opponente.
Oggetto
sfratto; mancato pagamento dell'anticipo spese,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2024 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (16.2024.29).
Considerando:
che con decreto cautelare 23 agosto 2024 il Pretore del distretto di Blenio, adito da B.________, ha ordinato a A.________ di liberare da ogni oggetto la cantina e lo spazio sotto il balcone esterno della casa di abitazione dell'istante;
che con sentenza 4 novembre 2024, dopo aver constatato l'assenza del pagamento (anche dopo l'assegnazione del termine suppletorio in cui venivano indicate le conseguenze di un'omissione) dell'anticipo di fr. 250.-- richiesto in garanzia delle spese processuali presunte, la Camera civile dei reclami del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo 4 settembre 2024 presentato da A.________ contro la predetta decisione pretorile;
che con ricorso 3 dicembre 2024A.________ chiede al Tribunale federale di concedergli la possibilità di poter versare retroattivamente il predetto anticipo spese affinché il suo "caso sia esaminato e valutato attentamente a priori assieme alle prove omesse e non prese in considerazione dal Pretore";
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il giudizio impugnato è solo suscettivo di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2);
che in concreto invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale, il ricorrente limitandosi in sostanza a descrivere la sua situazione personale e a denunciare un'asserita parzialità del Pretore, segnatamente nell'istruzione della causa;
che il ricorrente nemmeno afferma di aver comunicato alla Corte cantonale le difficoltà finanziarie descritte nel presente ricorso e di avere postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 gennaio 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: Piatti