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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_646/2022  
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Moser-Szeless, Beusch, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposta cantonale 2019, 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 15 dicembre 2021 (80.2021.155, 80.2021.156). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, coniugato, è proprietario di una casa in Italia. Nella dichiarazione d'imposta 2019, compilata insieme alla moglie, egli ha fatto valere un reddito imponibile di fr. 53'810.- ed una sostanza imponibile di fr. 37'293.-. 
Per quanto riguarda la casa in Italia, le ha attribuito un valore di stima di fr. 80'000.- e nessun reddito. Per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro ha inoltre chiesto una deduzione di fr. 3984.- (pari a 6640 km/anno lavorativo x fr. 0.60/km). 
Il 17 giugno 2020, l'Ufficio di tassazione competente ha notificato ai contribuenti la tassazione per il periodo fiscale 2019. Ai fini della determinazione dell'aliquota, esso ha aggiunto il valore locativo della casa in Italia, quantificato in un importo annuo di fr. 4800.-, pari al 6 % del valore di stima dichiarato. Le spese di manutenzione dell'immobile sono state ammesse per fr. 960.-. Nel contempo, ha anche rettificato il valore delle spese di trasporto, riducendole a fr. 792.-, siccome le trasferte per lavoro andavano rimborsate dal datore di lavoro. 
 
B.  
Il 10 luglio 2020, A.________ ha interposto reclamo contro la tassazione. In relazione al valore locativo, egli ha osservato: "nell'anno 2018 [abbiamo] proceduto a denunciare lo stabile posseduto in Italia, accompagnando tale dichiarazione con una perizia immobiliare [...]. Da allora lo stato di possesso non è cambiato, [...] da quando è stato costruito non sono mai stati eseguiti i lavori di finitura e/o manutenzione [...]. Non avendo portato a termine i lavori, lo stabile non può essere locato, perlomeno in buona parte dell'anno perché non c'è ad es. la strada d'accesso asfaltata o perlomeno battuta. Non c'è il riscaldamento e quindi nei mesi invernali e nei mesi temperati non è locabile. È possibile dimorarci, con qualche disagio, solo nel periodo estivo quando non piove. In questo senso, il perito indicava sulla base delle circostanze esposte che non può esserci un valore locativo. Inoltre, abbiamo messo in vendita lo stabile da ca. 6 anni, affidandolo ad un'agenzia locale [...], ma [...] non si è mai presentato in concreto un [acquirente] [...]. 
--..] non vediamo bene cosa sia cambiato dal 2016 ad oggi, laddove la non redditività del bene ci è stata confermata dall'ufficio con le decision[i] del 2016, del 2017 ed infine 2018, dunque non si comprende quale sia la novità che permette di agire in assenza di chiare modifiche". 
Al reclamo è stata acclusa una "Relazione tecnica di stima fabbricato e terreno siti in (...) ", di un geometra del luogo, che il 18 novembre 2016 scriveva: "[..] II fabbricato non risulta ultimato e, per renderlo abitabile, occorre una spesa di circa euro 25.000.00 (venticinquemila) per eseguire i lavori di rifiniture interne del fabbricato e per eseguire la realizzazione della strada di accesso. Per tali motivi non può essere concesso in locazione e quindi privo di qualsiasi reddito." 
Il 3 novembre 2020 A.________ ha inviato al fisco ulteriori osservazioni sostenendo che, in determinati periodi dell'anno e in determinate condizioni climatiche, la strada di accesso all'immobile non è praticabile; inoltre, che la stessa costituisce "un percorso abituale per alcuni contadini" che godono di un "diritto di passaggio". In quel contesto, ha pure allegato delle fotografie in bianco e nero dell'immobile, che sarebbero state scattate in estate, ammettendo di "abitarci qualche settimana durante l'anno... prima di tutto nel periodo estivo". 
Il 14 aprile 2021, il fisco ticinese ha domandato al contribuente di produrre delle foto dell'immobile, il dettaglio dei consumi e la comprova della ricerca di inquilini. Alla richiesta non è stato dato seguito. 
 
C.  
Con decisione su reclamo del 3 giugno 2021, il fisco ha confermato la propria decisione in ragione del fatto che il contribuente non aveva prodotto la documentazione nel frattempo richiesta. 
Successivamente, A.________ si è invano rivolto anche alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la quale, con sentenza del 15 dicembre 2021, ha respinto il suo gravame. Adita solo per quanto riguarda la tassazione dell'immobile, la stessa ha infatti condiviso il parere delle autorità fiscali. 
 
D.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 30 gennaio 2022, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale chiedendo che, in sua riforma, il valore locativo estero sia annullato e l'incarto sia retrocesso al fisco per ricalcolo dell'imponibile, dopo esclusione del valore locativo dell'immobile in Italia. 
 
La Camera di diritto tributario, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto che l'impugnativa sia respinta. Con replica il ricorrente ha confermato la sua posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni dell'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF). Il ricorso è stato redatto nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi esaminato come ricorso ordinario giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). 
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale; quindi, anche la conformità del diritto cantonale armonizzato alle disposizioni della legge federale sull'armonizzazione fiscale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 e 5.3). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Chi ricorre deve quindi spiegare, confrontandosi con la sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto; semplici rinvii a quanto indicato davanti alle istanze inferiori non bastano (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 140 III 115 consid. 2) e anche l'aggiunta di nuove linee di argomentazione in replica non è permessa (DTF 135 I 19 consid. 2.2; sentenze 2C_705/2019 del 12 febbraio 2021 consid. 4.2; 8C_398/2020 del 2 settembre 2020 consid. 1.1).  
Le esigenze di motivazione sono inoltre più severe se è lamentata la lesione di diritti fondamentali, perché il Tribunale federale esamina tale aspetto solo se l'insorgente ha motivato la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1). Lo stesso vale se le disposizioni della LAID lasciano margine di manovra ai Cantoni, l'esame dell'interpretazione del diritto cantonale essendo allora pure limitato alla violazione dei diritti fondamentali (DTF 134 II 207 consid. 2). 
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve motivare la censura in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1; sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 2.2, da cui risulta che, senza specifiche censure, pure aggiunte e precisazioni sono irrilevanti).  
L'eliminazione del vizio nell'accertamento dei fatti deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato da chi lo fa valere (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi soltanto alle condizioni previste dall'art. 99 LTF; nova in senso proprio sono esclusi (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
2.3. Il gravame rispetta i requisiti in materia di motivazione menzionati soltanto in parte. Nella misura in cui li disattende, sfugge di conseguenza a un esame di questa Corte.  
Siccome l'insorgente non li mette validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano inoltre anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Nel contempo, date rispettivamente dimostrate non sono nemmeno le condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF per produrre nuove prove. 
 
3.  
Oggetto di litigio è il valore locativo della casa in Italia, quantificato dal fisco ticinese in un importo annuo di fr. 4800.-, pari al 6 % del valore di stima dichiarato. 
 
3.1. La Corte cantonale ha condiviso tale modo di agire. Esposto il quadro legale di riferimento (art. 21 LIFD; art. 20 della legge tributaria del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]) e indicato che la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IT; RS 0.672.945.41) non si oppone alla presa in considerazione del valore locativo italiano per la definizione dell'aliquota svizzera, la Camera di diritto tributario ha in effetti osservato:  
(a) che in relazione ad immobili situati all'estero non esistono stime cantonali e che esigenze di praticabilità impongono quindi di stabilire il valore locativo degli stessi, che serve unicamente a determinare l'aliquota per il calcolo dell'imposta in Svizzera, nella misura di una percentuale del loro valore fiscale (giudizio impugnato, consid. 2.3); 
(b) che, siccome il fisco ticinese deduce dal valore locativo anche le spese di manutenzione (forfettarie), si giustifica l'applicazione del tasso del 6 % previsto nelle direttive dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 25 marzo 1969 (giudizio impugnato, consid. 2.3); 
(c) che il valore locativo è imponibile tutto l'anno anche per quanto riguarda le residenze secondarie e che l'insorgente non ha addotto nemmeno circostanze esterne oggettive, che potrebbero comportare in casu l'esenzione dell'imposizione del valore locativo (impossibilità oggettiva di utilizzo o di locazione; giudizio impugnato, consid. 3); 
(d) che il fatto che nei tre periodi fiscali precedenti il valore locativo dell'immobile non sarebbe stato preso in considerazione non è rilevante, perché il principio della buona fede non vieta al fisco di giudicare in modo diverso, in un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa, che era stata risolta anteriormente in favore del contribuente (giudizio impugnato, consid. 4). 
 
3.2. In relazione all'imposizione del valore locativo dell'immobile che possiede in Italia, l'insorgente considera invece che determinante fosse la perizia da lui prodotta, con la quale la Corte cantonale si è confrontata solo di sfuggita e la cui mancata presa in considerazione violerebbe "il diritto italiano". Sempre in questo contesto, lamenta inoltre sia il mancato riconoscimento di un motivo di esenzione dell'imposizione del valore locativo che il metodo con il quale lo stesso è stato stabilito, ovvero attraverso "un'aliquota percentuale fittizia" che fa "astrazione, in modo del tutto arbitrario, dalla realtà locale" e che andrebbe a "intromettersi negli affari interni di un altro Paese" (ricorso, p.ti 3.1 segg.).  
D'altra parte, sostiene che errato sia pure escludere una lesione del principio della buona fede, in relazione alle decisioni rese nei periodi fiscali precedenti che, contrariamente a quella relativa al periodo fiscale 2019, qui litigioso, non imponevano il valore locativo dell'immobile posseduto in Italia (ricorso, p.to 3.3). 
 
I. Principio della buona fede  
 
4.  
 
 
4.1. Come appena indicato, la Camera di diritto tributario ha tra l'altro giudicato che il fatto che nei tre periodi fiscali precedenti il fisco ticinese non avrebbe considerato il valore locativo dell'immobile che il ricorrente possiede in Italia non è rilevante, perché il principio della buona fede non vieta all'autorità di valutare in modo diverso, in un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa, che era stata risolta anteriormente in favore del contribuente.  
 
4.2. Da parte sua, l'insorgente contesta tale conclusione, ma a torto. Per giurisprudenza costante, salvo nel caso in cui il fisco dia esplicite rassicurazioni in tal senso, ciò che non risulta essere qui avvenuto, il trattamento ricevuto in precedenti periodi fiscali non dà infatti nessun diritto allo stesso trattamento anche negli anni successivi (sentenze 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 5.4; 2C_1082/2014 del 29 settembre 2016 consid. 2.3.1, con ulteriori rinvii).  
 
II. Assoggettamento  
 
5.  
 
 
5.1. Il ricorrente, che è domiciliato in Svizzera, è assoggettato all'imposta nel nostro Paese (art. 3 cpv. 1 LIFD; art. 3 LAID) in modo illimitato (art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT/TI). L'assoggettamento non si estende ad immobili all'estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT/TI).  
Quale elemento imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD; art. 7 cpv. 1 LAID; art. 20 cpv. 1 lett. b LT/TI), il valore locativo di questi immobili entra però in considerazione per la determinazione del tasso di imposizione, sia in materia di imposta federale diretta che di imposta cantonale (art. 7 cpv. 1 LIFD; art. 6 cpv. 1 LT/TI; DTF 140 II 157 consid. 7.5; sentenze 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 4.1 e 2C_724/2021 del 23 giugno 2022 consid. 3.1, anch'esse relative alla questione dell'imposizione del valore locativo di immobili siti all'estero). 
 
5.2. La Convenzione conclusa tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte su reddito e patrimonio non si oppone a quanto indicato (sul ruolo delle convenzioni di doppia imposizione, cfr. DTF 143 II 257 consid. 5.1).  
In effetti, essa prevede che la Svizzera esenti dall'imposta i redditi o la sostanza che provengono da beni immobiliari siti in Italia (art. 6 cpv. 1 CDI CH-I), ma che la stessa conservi la possibilità di tenerne conto nel fissare il tasso di imposizione (art. 24 cpv. 3 CDI CH-I; sentenza 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 4.2). 
 
III. Imposta federale diretta  
 
6.  
 
6.1. In materia di imposta federale diretta, il valore locativo è imponibile in base all'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD. Nello stabilirlo, va tenuto conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente (art. 21 cpv. 2 LIFD).  
Il valore locativo dev'essere fissato al valore obiettivo di mercato (art. 16 cpv. 2 LIFD; DTF 131 I 377 consid. 2.2) e corrisponde quindi all'importo che il proprietario o il detentore dei diritti di godimento su un immobile dovrebbe pagare sul mercato per poterlo occupare nelle medesime condizioni. Un certo margine di manovra è ammesso (sentenza 2C_22/2021 del 7 maggio 2021 consid. 3.1); in media, il valore locativo ritenuto da un Cantone in materia di imposta federale diretta non può però situarsi al di sotto del 70 % del valore di mercato (DTF 148 I 210 consid. 4.4.5; sentenze 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 5.1; 2C_605/2021 del 4 agosto 2022 consid. 4.2, destinato a pubblicazione; 2C_724/2021 del 23 giugno 2022 consid. 4.1).  
 
6.2. Per uniformare l'imposizione del valore locativo, il 25 marzo 1969 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emesso la circolare concernente la determinazione del rendimento locativo imponibile degli immobili di abitazione (le cui versioni in tedesco e francese sono pubblicate in ASA 38 pag. 113 segg. e 121 segg.). Il fatto che questa circolare sia stata abrogata alla fine del 2009 e non sia stata sostituita da un nuovo atto amministrativo simile non ne impedisce l'applicazione a dei periodi fiscali posteriori e la citata circolare è stata del resto recepita anche nelle informazioni fiscali relative all'imposizione del valore locativo, edite dalla Conferenza svizzera delle imposte nel 2021 (sentenze 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 5.1; 2C_724/2021 del 23 giugno 2022 consid. 4.1).  
Secondo queste direttive, il valore locativo si determina di regola in base a una procedura di stima individuale oppure, quando esistono e sono state eseguite con criteri uniformi, in base a stime cantonali (sentenze 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 5.1; 2C_886/2010 del 27 aprile 2011 consid. 4.1). Come rammentato anche dalla Camera di diritto tributario, la circolare dell'AFC indica d'altra parte che il valore locativo lordo in base alle stime cantonali corrisponde in generale al 6 % del valore fiscale rispettivamente, a titolo di controllo, a un rendimento netto del 3 % o del 4 % del capitale proprio investito nell'immobile (sentenza 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.3). 
 
6.3. L'esistenza di un valore locativo estero va dimostrata dal contribuente, producendo un documento ufficiale redatto dalle autorità del luogo di situazione dell'immobile; perizie private non sono idonee (sentenza 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 3.4 e 7.3).  
Per potere essere preso in considerazione, il valore locativo estero deve inoltre adempiere ai criteri stabiliti dal diritto svizzero, ciò che spetta sempre al contribuente dimostrare (sentenze 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 7.1 e 7.3; 2C_724/2021 del 23 giugno 2022 consid. 6; 2C_486/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 5.2). 
 
6.4. Se questi criteri non sono rispettati, risulta più pertinente l'applicazione di un metodo forfettario (sentenze 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 7.2; 2C_724/2021 del 23 giugno 2022 consid. 6; 2C_486/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 6.6).  
Per questo scopo, l'utilizzo di un valore catastale ufficiale estero è però ammesso solo se è certo che esso corrisponde agli standard di calcolo del valore fiscale che sono vigenti in Svizzera (2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 7.2; 2C_724/2021 del 23 giugno 2022 consid. 6; 2C_486/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 6.6). Quando il valore catastale ufficiale estero è inferiore al valore fiscale vigente secondo gli standard svizzeri, esso deve essere quindi aumentato di una percentuale adeguata fino alla garanzia del rispetto di tali standard (sentenze 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 7.2 e 7.4). 
 
7.  
 
7.1. Ora, come rammentato nel precedente considerando 3, il fisco ticinese ha calcolato il valore locativo dell'immobile che il ricorrente possiede in Italia, applicando una percentuale del 6 % al valore di stima fiscale, permettendo poi allo stesso di dedurre le spese di manutenzione (forfait).  
Davanti al Tribunale federale, il contribuente continua a contestare tale modo di procedere, ma invano. 
 
7.2. In effetti, da un canto egli non si rifà all'esistenza di un valore locativo estero e quindi non ne prova l'ammontare (attraverso la produzione di un documento ufficiale redatto dalle autorità del luogo di situazione dell'immobile) e la sua conformità agli standard elvetici (sentenza 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 7.3).  
D'altro canto, a conferma di un valore locativo pari a zero il ricorrente non può nemmeno richiamarsi alla perizia/relazione tecnica che ha fatto allestire da un geometra italiano e che ha prodotto, quale referto di parte, già davanti al fisco ticinese. Per giurisprudenza, una perizia di parte non è infatti uno strumento idoneo per definire il valore locativo di un immobile su suolo estero (sentenza 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 3.4; 2C_700/2021 del 23 giugno 2022 consid. 7.6). Indipendentemente da ciò, egli non dimostra poi neppure un apprezzamento arbitrario dell'istanza inferiore di tale documento perché si limita a fornirne un commento libero, basandosi tra l'altro su fatti che non risultano dal giudizio impugnato e che il Tribunale federale non può quindi prendere in considerazione (precedente consid. 2.2). 
 
7.3. Nel contempo, il ricorrente non sostanzia l'esistenza delle condizioni per esentarlo (in tutto o in parte) dalla tassazione del valore locativo, a causa dell'impossibilità oggettiva di utilizzare (in tutto o in parte) l'immobile, come ammesso dalla giurisprudenza se vi sono impedimenti oggettivi esterni (DTF 99 Ia 344 consid. 5c in fine; sentenze 2C_940/2021 del 20 settembre 2022 consid. 3.2; 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016 consid. 3.3; 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 8.1).  
 
7.3.1. In effetti, in base alla situazione constatata nel considerando 3.3 del giudizio impugnato, che in assenza di una valida critica d'arbitrio vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), degli impedimenti di questa natura non sono qui dati (sentenza 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 8.2, in cui contestazioni analoghe a quelle sollevate anche nel caso in esame sono state respinte, dopo aver constatato che l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove non era stato dimostrato).  
 
7.3.2. Inoltre, davanti a uno stabile agibile e comunque utilizzato, come risulta dal giudizio impugnato e dal ricorso, irrilevante è sia il fatto che detto uso abbia un carattere solo saltuario, ciò che per altro è tipico di una residenza secondaria (DTF 99 Ia 344 consid. 5c; sentenze 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016 consid. 3.3; 2C_182/2015 del 3 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_773/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.1), sia il fatto che il proprietario abbia intenzione di vendere l'immobile (sentenza 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019 consid. 4.4).  
 
7.4. A maggior fortuna non è destinata nemmeno la critica con la quale il ricorrente si lamenta della fissazione del valore locativo al 6 % del valore di stima fiscale, sulla base di "un'aliquota percentuale fittizia" che fa "astrazione, in modo del tutto arbitrario, dalla realtà locale" e che andrebbe a "intromettersi negli affari interni di un altro Paese".  
In effetti, la determinazione del valore locativo in ragione di una percentuale del valore fiscale o venale di un immobile, che tiene quindi già conto anche della sua collocazione geografica, è di principio ammessa e non lede come tale il diritto federale (sentenze 2C_724/2021 del 23 giugno 2022 consid. 5.3 e 7.3; 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.3, entrambe con riferimento anche alle già citate direttive dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 25 marzo 1969, che indica proprio come il valore locativo lordo in base alle stime cantonali corrisponde in generale al 6 % del valore fiscale; precedente consid. 6.2). In parallelo, il ricorrente non sostiene rispettivamente non dimostra che il montante ottenuto attraverso tale calcolo sarebbe lesivo dell'art. 21 cpv. 2 LIFD (nel medesimo senso, cfr. sentenza 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.6). Infine, e come risulta da quanto indicato più sopra, il riferimento al diritto svizzero e alla giurisprudenza ad esso relativa - per calcolare del valore locativo determinante per la fissazione dell'aliquota valida in materia di imposta federale diretta - non costituisce neppure un'intromissione negli affari interni di un altro Paese, come nuovamente a torto considerato nel ricorso (precedenti consid. 5 e 6; sentenza 2C_486/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 6.6). 
 
7.5. Di conseguenza, per quanto riferito all'imposta federale diretta, il ricorso dev'essere respinto, perché infondato.  
 
IV. Imposte cantonali  
 
8.  
 
8.1. In ambito di imposte cantonali, l'obbligo di imporre il valore locativo degli immobili risulta dall'art. 7 cpv. 1 LAID; il legislatore ticinese ha regolato l'imposizione del valore locativo all'art. 20 LT/TI. In base a questa norma, il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale (cpv. 2); la riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria (cpv. 3).  
A differenza della LIFD, in merito alla sua fissazione la LAID non prevede esigenze specifiche, ragione per la quale i limiti da rispettare coincidono con quelli che vengono definiti dalla Costituzione; in particolare, dall'art. 8 cpv. 1 Cost. e dai principi di cui all'art. 127 cpv. 2 Cost. (DTF 143 I 137 consid. 3.2; 2C_700/2021 del 23 giugno 2022 consid. 5.1). Per garantire il rispetto della Costituzione federale (art. 8 cpv. 1 Cost. e 127 cpv. 2 Cost.), il Tribunale federale ha tuttavia indicato che c'è un limite al di sotto del quale non è lecito andare e che, in ogni singolo caso, questo limite inferiore è costituito dal 60 % del valore di mercato (DTF 148 I 210 consid. 4.4.6; sentenze 2C_605/2021 del 4 agosto 2022 consid. 4.3, destinato a pubblicazione; 2C_724/2021 del 23 giugno 2022 consid. 5.1; 2C_1/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2; 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 10.1).  
 
8.2. Ora, le autorità fiscali ticinesi hanno determinato il valore locativo relativo all'imposta cantonale allo stesso modo di quello stabilito per l'imposta federale diretta e l'insorgente non fa valere al riguardo nessuna valida critica di natura costituzionale perché - al pari del giudizio della Camera di diritto tributario - tratta l'imposta federale e l'imposta cantonale senza fare distinzione alcuna.  
Di conseguenza, il suo ricorso dev'essere respinto anche con riferimento alle imposte cantonali. 
 
V. Spese e ripetibili  
 
9.  
 
9.1. Per quanto precede, il ricorso è respinto sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene alle imposte cantonali.  
 
9.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto. 
 
2.  
In riferimento alle imposte cantonali, il ricorso è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 7 febbraio 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli