Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_135/2025
Sentenza del 7 maggio 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
Rüedi, May Canellas,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Marco Frigerio,
opponente.
Oggetto
mercede; domanda di restituzione del termine,
ricorso contro la decisione emanata il 17 febbraio 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2024.174).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con giudizio dell'8 ottobre 2024 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione 1° dicembre 2022 presentata da B.________, condannato A.________ a pagare all'attrice fr. 40'000.-- a titolo di mercede d'appalto, oltre interessi, e ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. La sentenza è stata notificata ai patrocinatori delle parti.
2.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con decisione 17 febbraio 2025, respinto l'istanza 13 dicembre 2024 di restituzione per intero del termine per appellare il giudizio pretorile presentata da A.________. La Corte cantonale ha ritenuto che il requisito dell'assenza di colpa o del sussistere di una colpa solo lieve previsto dall'art. 148 CPC non era realizzato. Ha innanzi tutto rimproverato all'istante, rispettivamente al suo patrocinatore, una negligenza per non avere chiesto al Pretore, alla luce delle cure giornaliere di radioterapia previste dal 23 settembre 2024 al 16 ottobre 2024, di soprassedere momentaneamente all'emanazione del suo giudizio. Ha poi considerato il certificato medico del 5 dicembre 2024 insufficiente per giustificare la richiesta, poiché da esso non risulta che, dal 10 ottobre 2024 al 10 novembre 2024, l'istante non fosse stato in grado di discutere con il suo legale l'opportunità di presentare un appello. Il certificato indica infatti unicamente che l'istante ha dovuto sottoporsi a un trattamento radioterapeutico dal 23 settembre al 16 ottobre 2024 con una terapia ormonale "che hanno comportato un importante stress psico-oncologico al paziente e un'astenia di grado G2 fino ad oggi in miglioramento". Ha rilevato che, nemmeno dopo le contestazioni della controparte, l'istante si era procurato un complemento di informazione e che anche l'e-mail del 20 gennaio 2025 (per di più prodotta tardivamente) del dott. C.________ si limita a menzionare i farmaci prescritti senza specificarne gli effetti collaterali. La Corte cantonale ha anche soggiunto che l'istante non aveva neppure chiesto al suo avvocato, che disponeva fra l'altro di una procura che lo autorizzava ad appellare, di rilasciargli una dichiarazione da cui risultava che non aveva potuto contattare il suo mandante.
3.
Con ricorso in materia civile del 14 marzo 2025 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la decisione impugnata e di accordargli un termine di 30 giorni per proporre il suo appello. Sostiene che la Corte cantonale ha violato l'art. 148 CPC, ponendo esigenze troppo elevate alla nozione di impossibilità e misconoscendo il concetto di colpa lieve. Asserisce pure che "la rigida applicazione dei requisiti formali, senza considerare la gravità della condizione medica" viola il principio della proporzionalità. Lamenta un' "inappropriata valutazione" della documentazione medica fornita, che ignora la definizione di un'astenia di grado G2 e il grave stress psicologico a cui era sottoposto. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe pure provocato un'inversione dell'onere della prova, pretendendo che provasse di non avere avuto contatti con il suo avvocato. Afferma infine che l'errata valutazione delle prove avrebbe anche comportato una violazione del suo diritto di essere sentito e della parità di trattamento e configurato arbitrio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. L'esclusione di fatti e di mezzi di prova nuovi è la regola. Questa conosce un'eccezione se la decisione dell'autorità inferiore ha reso per la prima volta rilevanti questi fatti o mezzi di prova (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Può trattarsi di fatti o di mezzi di prova in relazione alla regolarità della procedura innanzi all'autorità inferiore (ad esempio concernenti una violazione del diritto di essere sentito) o che sono determinanti per stabilire l'ammissibilità del ricorso innanzi al Tribunale federale (ad esempio la data di notifica della decisione impugnata) o ancora che sono idonei a confutare un'argomentazione dell'autorità inferiore oggettivamente imprevedibile per le parti prima della ricezione della sentenza impugnata. Il ricorrente non può per contro allegare fatti o produrre mezzi di prova che ha omesso di allegare o produrre innanzi all'autorità inferiore (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3; sentenza 4A_85/2024 del 9 gennaio 2025 consid. 2.2 con rimandi).
In concreto il ricorrente allega al ricorso una serie di documenti. Questi si rivelano irricevibili, nella misura in cui non sono delle semplici copie di quanto già si trova nell'incartamento della Corte cantonale. Essi concernono infatti la grave malattia che ha colpito il ricorrente e le conseguenze che questa o la sua cura avevano sulla sua capacità di agire. Ciò era già il tema della procedura innanzi all'autorità inferiore, ragione per cui avrebbero dovuto essere prodotti in quella sede.
5.
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 149 II 337 consid. 2.2, con rinvii). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 148 I 104 consid. 1.5). Il Tribunale federale non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore, può accogliere un gravame per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 150 II 346 consid. 1.5.1, con rinvii).
Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 144 III 264 consid. 6.2.3 pag. 273; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).
6.
6.1. Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC, ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. L'ommissione dev'essere avvenuta senza colpa o a causa di una colpa lieve. Quest'ultima include qualsiasi comportamento che, senza essere accettabile o scusabile, non è particolarmente riprovevole (sentenza 4A_289/2021 del 16 luglio 2021 consid. 4). Per costante giurisprudenza la parte deve pure lasciarsi imputare il comportamento del suo patrocinatore (DTF 143 I 284 consid. 1.3; sentenza 4A_52/2019 del 20 marzo 2019 consid. 3.1, con rinvii).
Nel determinare se l'istante ha solo una colpa lieve, il giudice dispone di un margine di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene perciò solo se la decisione impugnata si scosta ingiustificatamente dalle regole stabilite dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di libera valutazione, se si fonda su fatti che, nel caso concreto, non dovrebbero avere alcun ruolo o, viceversa, se non ha tenuto conto di elementi che avrebbero dovuto assolutamente essere considerati; sanziona altresì le decisioni prese nell'ambito di un potere discrezionale quando portano a un risultato manifestamente ingiusto o a una iniquità scioccante (sentenza 4A_164/2023 del 23 maggio 2023 consid. 3.1, con rinvii).
6.2. Giova innanzi tutto rilevare che la documentazione medica prodotta innanzi alla Corte cantonale era scarna. Il certificato medico del 5 dicembre 2024 è silente sugli effetti che lo stress psico-oncologico e l'astenia grado G2 menzionativi hanno avuto sulla capacità del ricorrente di tutelare i propri interessi tramite il suo avvocato. L'e-mail 20 gennaio 2025 si limitava poi a indicare il nome dei farmaci prescritti per azzerare il testosterone e il loro dosaggio. In queste circostanze la Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio, ritenendo che con essi l'istante non aveva apportato la prova di non essere stato in grado di osservare il termine di appello o che la colpa per la sua inosservanza fosse solo lieve.
Occorre poi ricordare che il Pretore ha notificato il proprio giudizio al patrocinatore del ricorrente, la cui procura conteneva pure un'autorizzazione ad appellare. Ora, per costante giurisprudenza, l'avvocato non può limitarsi a inviare la decisione al mandante, ma deve assicurarsi che la comunicazione sia giunta al suo assistito e che questi abbia effettivamente rinunciato a ricorrere. In linea di principio, se un agire tardivo mette in pericolo gli interessi del patrocinato, l'avvocato deve intraprendere le azioni necessarie per portare a termine l'incarico affidatogli, chiedendo ad esempio delle misure provvisionali, interrompendo la prescrizione o inoltrando un ricorso, anche se non è stato in grado di ottenere preventivamente il consenso del suo cliente (DTF 145 II 201 consid. 5.1 e 5.3; 114 II 181 consid. 2). Atteso che nemmeno il ricorrente pretende che anche il suo avvocato - le cui omissioni gli vanno ascritte - fosse stato vittima di un impedimento qualsiasi che lo avrebbe ostacolato dall'operare nel senso appena descritto, l'assenza di colpa o l'esistenza di una colpa solo lieve per non avere agito nel termine di appellazione va di primo acchito esclusa. In queste circostanze non occorre esaminare le lamentele concernenti la pretesa violazione del principio della proporzionalità, del diritto di essere sentito, della parità di trattamento e della protezione dall'arbitrio, poiché il ricorrente ha basato tali censure su un'insufficiente considerazione della sua malattia.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non occorre invece assegnare ripetibili, poiché l'opponente, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 maggio 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: Piatti