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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_979/2022  
 
 
Sentenza del 7 dicembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ AG, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Imposta cantonale 2021, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2022.198). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 24 agosto 2021 la A.________ AG, con sede nel Canton Zugo, ha acquistato in un'asta giudiziaria il mappale xxx di Y.________ al prezzo di fr. 6'402'000.--. Il 30 dicembre 2021 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito: UTPG) le ha allora comunicato il suo assoggettamento limitato nel Cantone Ticino ai fini dell'imposta cantonale e comunale (appartenenza economica; art. 61 cpv. 1 lett. c LT [RL/TI 640.100]) e l'ha iscritta nel registro dei contribuenti a partire dal 2021.  
 
A.b. Con decisione su reclamo del 5 luglio 2022 l'UTPG ha confermato l'assoggettamento. Adita tempestivamente, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha condiviso il parere del fisco e confermato a sua volta l'assoggettamento limitato nel Cantone. Negata la violazione del diritto di essere sentita dell'insorgente e rilevato che essa non discuteva l'adempimento dei presupposti esatti per assoggettarla alle imposte cantonali e comunali sull'utile e il capitale, bensì il fatto che a suo avviso il Cantone, in seguito all'attribuzione alle corporazioni di diritto pubblico di un numero di identificazione delle imprese (IDI), non fruiva più della necessaria sovranità per potere riscuotere un'imposta, la Corte cantonale ha in primo luogo rammentato scopo e obiettivi dei numeri di identificazione delle imprese (IDI). Essa ha poi esposto in modo esauriente le basi legali costituzionali, federali e cantonali che fondano la competenza della Confederazione rispettivamente del Cantone e del Comune di situazione del fondo a prelevare delle imposte, segnatamente quella in discussione e ha, quindi, confermato l'imposizione litigiosa.  
 
B.  
Il 28 novembre 2022 la A.________ AG ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale, rispettivamente il rinvio della causa all'istanza precedente. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami).  
 
1.2. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è stata interposta nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
2.  
 
2.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii). Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Ora, nel caso specifico la ricorrente, oltre a non far valere alcuna violazione del diritto federale rispettivamente alcuna applicazione arbitraria dei disposti cantonali determinanti nella fattispecie, omette qualsiasi confronto con l'esauriente motivazione contenuta nella sentenza cantonale. Essa si limita infatti - ribadendo gli stessi argomenti di quelli sollevati dinanzi all'istanza precedente e peraltro già definiti assurdi da questa Corte (sentenza 2C_624/2022 del 3 agosto 2022 consid. 2.2.2 e 2.2.3) - a mettere in dubbio la legittimità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni svizzeri a prelevare delle imposte, senza tuttavia minimamente confrontarsi con l'argomentazione sviluppata della Corte cantonale al riguardo, in dispregio delle esigenze di motivazione poste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1). In mancanza di una motivazione topica, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
2.3. Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.  
 
3.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché al Municipio di Y.________ (per conoscenza). 
 
 
Losanna, 7 dicembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud