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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_6/2022  
 
 
Sentenza dell'8 maggio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hartmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Christopher Jackson, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Autorizzazione di soggiorno (riesame), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.292). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, cittadino kosovaro nato nel 1989, è entrato in Svizzera il 13 novembre dello stesso anno e vi è stato posto al benefico di un permesso di domicilio nell'ambito del ricongiungimento familiare.  
Il 25 giugno 2009 è stato condannato a una pena detentiva di due anni e due mesi, di cui 12 mesi da espiare e i rimanenti 14 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni, per ripetuta aggressione, complicità in furto, lesioni semplici, ripetute minacce, ripetuta coazione, consumata e tentata, ripetute vie di fatto, ripetute ingiurie e infrazione alla legge federale sulle armi. 
Preso atto della condanna, il 15 settembre 2009 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato il permesso di domicilio. Confermata su ricorso dal Consiglio di Stato (2 marzo 2010) e dal Tribunale cantonale amministrativo (9 agosto 2010), la revoca è stata tuttavia annullata dal Tribunale federale che, con sentenza del 3 maggio 2011 (causa 2C_722/2010), ha esatto che fossero effettuati accertamenti più approfonditi circa lo stato di salute dell'interessato, sofferente di una patologia cardiaca, e la possibilità per lui di potere essere adeguatamente seguito dal profilo medico anche nel suo paese d'origine. 
 
A.b. Eseguiti i complementi istruttori chiesti e rivalutata la situazione di A.________, il quale nel frattempo era di nuovo stato condannato (il 2 agosto 2010, a una pena pecuniaria di 30 aliquote da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 1000.--, per grave infrazione alle norme della circolazione stradale e, il 7 dicembre 2011, a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e ad una multa di fr. 200.--, per minaccia contro le autorità e i funzionari), la Sezione della popolazione, con decisione del 18 giugno 2012, ha pronunciato ancora una volta la revoca del permesso di domicilio. Su ricorso dell'interessato detto provvedimento è stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato (15 gennaio 2013), poi dal Tribunale cantonale amministrativo (16 dicembre 2013) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 2C_127/2014 del 17 settembre 2014).  
 
 
A.c. Il 18 novembre 2014 la Sezione della popolazione non è entrata in materia sulla domanda di riesame inoltratale da A.________ il 6 novembre precedente. Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato (17 dicembre 2014) e dal Tribunale cantonale amministrativo (21 gennaio 2015). Il ricorso esperito al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 21 febbraio 2015 (sentenza 2C_168/2015).  
 
A.d. Nel frattempo, ossia il 25 novembre 2014, A.________ si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) invocando, con riferimento alla revoca del suo permesso di domicilio, la violazione dell'art. 8 CEDU. La causa è stata tuttavia stralciata dai ruoli l'8 ottobre 2019, la CorteEDU essendo giunta alla conclusione che siccome vi era una procedura in corso in Svizzera (cfr. infra B), l'interessato non correva il rischio di essere rinviato nel proprio paese.  
 
B.  
 
B.a. Intanto, il 3 marzo 2015, facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, A.________ ha presentato una seconda domanda di riesame, che la Sezione della popolazione, con decisione del 26 maggio 2015, ha rifiutato di esaminare. Rivoltosi senza successo al Consiglio di Stato (giudizio del 19 agosto 2015), A.________ ha quindi adito il Tribunale cantonale amministrativo il quale, il 18 dicembre 2015, ne ha accolto il gravame, ha annullato le due precedenti decisioni e retrocesso la causa alla Sezione della popolazione affinché si pronunciasse sull'istanza litigiosa.  
 
B.b. Eseguito un aggiornamento della situazione di A.________ dal profilo medico, personale e lavorativo, il 26 gennaio 2017 la Sezione della popolazione ha respinto la seconda istanza di riesame. Aditi dall'interessato, il Consiglio di Stato prima (22 marzo 2017) e il Tribunale cantonale amministrativo poi (31 maggio 2017) hanno ugualmente respinto, in quanto ammissibili, i successivi gravami loro sottoposti.  
 
B.c. Il 24 luglio 2017 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) del Cantone Ticino ha, su ricorso, confermato la condanna di A.________ a una pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e a una multa di fr. 150.-- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie, quale autore colpevole di falsa testimonianza. Questo giudizio è stato confermato dal Tribunale federale con sentenza 6B_933/2017 del 17 gennaio 2018.  
 
 
B.d. Con sentenza 2C_603/2017 del 6 marzo 2018 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, il ricorso inoltrato da A.________ contro il giudizio del 31 maggio 2017 del Tribunale cantonale amministrativo.  
Rammentato che il ricorrente fruiva di un diritto di soggiorno in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e a quali condizioni una domanda di riesame andava presa in considerazione, il Tribunale federale ha osservato, in sintesi, che il quadro clinico della patologia cardiaca aveva subito dei cambiamenti rilevanti, la stabilità constatata nelle precedenti decisioni non essendo più data. Ha poi aggiunto che doveva altresì essere indagato sulla reperibilità nel Paese d'origine del trattamento farmacologico, oramai necessario, come anche sulla possibilità di un'adeguata presa a carico, standard di qualità essenziale e irrinunciabile, la quale però non sembrava (ancora) possibile in patria. La causa è quindi stata retrocessa all'istanza precedente affinché entrasse in materia sull'istanza di riesame del 3 marzo 2015 e i suoi successivi complementi. 
 
B.e. La Sezione della popolazione, a cui l'incarto è stato trasmesso per competenza, ha quindi proceduto ad una nuova istruttoria. Con decisione del 9 marzo 2020 non è entrata nel merito dell'istanza di riesame del 3 marzo 2015 per quanto concerne la possibilità di riottenere il permesso di domicilio rispettivamente ha respinto la richiesta di rilasciare a A.________ un permesso di dimora a titolo di caso di rigore nonché di sottoporre l'istanza alla Segreteria di Stato della migrazione SEM quale ammissione provvisoria e, infine, ha rifiutato di concedergli un permesso di dimora per motivi di cura.  
Su ricorso di A.________ detta decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato, il 20 maggio 2020, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 18 novembre 2021. 
 
C.  
Il 3 gennaio 2022 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale venga annullata e che gli sia rilasciato un permesso di dimora, in via subordinata che gli atti di causa siano rinviati all'autorità precedente per nuovo giudizio nel senso dei considerandi e, ancora più subordinatamente, che gli atti siano trasmessi alla Segreteria di Stato della migrazione SEM affinché pronunci un'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 83 LStrI nei suoi confronti. In sintesi, censura la violazione degli artt. 9 e 29 Cost. così come degli artt. 4 (recte: 3) e 8 CEDU nonché postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio. Al proprio ricorso allega un nuovo rapporto allestito il 21 dicembre 2021 dall'Universitätspital di Zurigo. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo propone la reiezione in ordine del gravame, mentre nel merito si riconferma nel proprio giudizio. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale e la Sezione della popolazione ha chiesto di respingerlo. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato a formulare osservazioni. 
Con decreto presidenziale del 6 gennaio 2022 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
Il ricorrente ha trasmesso nuovi rapporti medici allestiti il 13 giugno 2022 e il 13 dicembre 2022 dall'UniversitätSpital di Zurigo nonché propri scritti. Il 20 gennaio 2022 e il 17 gennaio 2023 la Sezione della popolazione ha trasmesso a questa Corte della nuova documentazione concernente il ricorrente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami). 
 
1.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (artt. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2. La presente vertenza è il seguito della sentenza 2C_603/2017 del 6 marzo 2018, con cui la causa concernente il qui ricorrente, rinviata alla Corte cantonale, è stata finalmente retrocessa alla Sezione della popolazione, affinché quest'ultima autorità si pronunci sulla seconda domanda di riesame del 3 marzo 2015 volta all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno. Ora, nella sentenza 2C_603/2017 del 6 marzo 2018 il Tribunale federale è entrato in materia di modo che, alla stregua di quanto già allora giudicato (cfr. consid. 1) e contrariamente a quanto addotto dalla Corte cantonale, il presente ricorso in materia di diritto pubblico risulta ammissibile. Nella misura in cui invece la sentenza cantonale ha esaminato la fattispecie anche dal profilo del rilascio di un permesso di dimora per caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI - norma che disciplina le deroghe alle condizioni di ammissione - il ricorso ordinario è espressamente escluso in virtù dell'art. 83 lett. c n. 5 LTF (sentenza 2C_1001/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 4).  
 
1.3. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è anche dato un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario.  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). La parte ricorrente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che vanno motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, questa Corte fonda il suo ragionamento sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori alla pronuncia dell'istanza precedente (art. 99 cpv. 1 LTF; cosiddetti nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 343 consid. 2.1). I rapporti medici così come gli altri allegati prodotti in questa sede dal ricorrente e dalla Sezione della popolazione sono tutti datati successivamente al giudizio impugnato, ragione per cui sono tutti irricevibili e non vanno pertanto presi in considerazione.  
 
3.  
Il ricorrente rimprovera in primo luogo al Tribunale cantonale amministrativo e alle autorità cantonali di prima e seconda istanza di avere disatteso il principio della res iudicata non dando seguito a quanto deciso dal Tribunale federale nella sentenza 2C_603/2017 del 6 marzo 2018. 
 
3.1. Nella sentenza 2C_603/2017 del 6 marzo 2018 il Tribunale federale, assodato l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, è giunto alla conclusione che dovevano essere accertati due aspetti relativi alla presa a carico nel paese d'origine, ossia: a) andava appurata la possibilità di procurarsi in loco i medicamenti ora indispensabili (siccome dovevano essere assunti con regolarità al fine di mantenere la nuova stabilità ottenuta) e b) doveva essere determinato se una presa a carico adeguata in patria era possibile. Esame che, come risulta in modo chiaro dalla sentenza impugnata, è stato fatto. In effetti sia la Sezione della popolazione che il Governo cantonale e, infine, la Corte cantonale, quale ultima istanza il cui giudizio è ora determinante (sulla nozione dell'effetto devolutivo, vedasi sentenza 2C_838/2021 del 9 marzo 2023 consid. 1.1 in fine con rinvio) hanno proceduto ad un esauriente nonché accurato riesame delle condizioni del qui ricorrente. È stato infatti operato un aggiornamento completo del caso dal profilo cardiaco, psichiatrico e lavorativo. Oltre al diretto interessato (il quale ha fornito documentazione, tra cui nuovi referti dei suoi medici) sono stati interpellati anche la Segreteria di Stato della migrazione SEM (al fine di ottenere un rapporto aggiornato e completo riguardo alle strutture e le cure mediche esistenti nel paese d'origine) e il medico cantonale (affinché, visionata tutta la documentazione fornita dalle parti, fornisca il suo parere di specialista). In queste condizioni la, come definita dalla Corte cantonale, "infelice" osservazione dell'autorità di prime cure (di non volere cioè entrare nel merito dell'istanza) sulla quale il qui ricorrente fonda la propria censura non assume alcuna rilevanza dato che il riesame chiesto, come appena esposto, è stato effettuato. La critica del ricorrente riguardo alla violazione del principio della res giudicata si rivela pertanto infondata e come tale va respinta.  
 
3.2. Il ricorrente rimprovera poi al Tribunale cantonale amministrativo di avere, in violazione degli artt. 9 e 29 Cost., accertato i fatti in modo del tutto arbitrario, interpretando a piacimento i certificati e rapporti medici da lui prodotti, oltre a tenere in considerazione unicamente gli aspetti a lui sfavorevoli. Detta autorità non avrebbe infatti considerato i certificati medici rilasciati dai due principali ospedali kosovari, attestanti che un intervento d'urgenza di cardiochirurgia non sarebbe stato possibile in Kosovo e neanche quello redatto dal Prof. dr. med. B.________ ove veniva rilevato, da un lato, che in caso di endocardite sarebbe stato necessario un intervento d'urgenza senza il quale egli, con alta probabilità, perderebbe la vita e, dall'altro, che la sostituzione della valvola cardiaca non sarebbe verosimilmente possibile in Kosovo, posto come anche in Svizzera solo pochi centri specializzati eseguono questo tipo d'intervento. Il ricorrente afferma poi che nemmeno i diversi aggiornamenti presentati dinanzi alle istanze inferiori, dai quali risulterebbe chiaramente come la sua situazione clinica stia lentamente ma inesorabilmente peggiorando, di modo che un intervento chirurgico sarà prima o poi necessario, sarebbero stati considerati. Altrimenti detto, a parere del ricorrente, malgrado il fatto che vi sarebbero chiare indicazioni di un peggioramento della sua situazione clinica, la Corte cantonale sarebbe arbitrariamente giunta alla conclusione che la sua situazione si sarebbe sufficientemente stabilizzata. Tale conclusione sarebbe del tutto arbitraria e frutto di un abuso del potere di apprezzamento di cui fruisce la Corte cantonale poiché in chiaro contrasto con l'evoluzione clinica emergente dai rapporti medici prodotti secondo la quale vi è una degradazione della valvola cardiaca prostetica con conseguente e necessario intervento di sostituzione, il quale però, come attestato dai medici e dalle due più importanti strutture ospedalieri kosovare, non può essere eseguito in Kosovo.  
 
3.3. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove soltanto se sono stati svolti in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2; sulla nozione di arbitrio vedi DTF 148 II 121 consid. 5.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essa deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 148 IV 356 consid. 2.1 e rinvii).  
 
3.4. Dopo aver esposto in modo dettagliato l'analisi fatta dalla Sezione della popolazione rispettivamente dal Consiglio di Stato in seguito alla sentenza di rinvio (2C_603/2017 del 6 marzo 2018) del Tribunale federale, analisi dalla quale emergeva che, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta sino a quel momento e trascorsi oltre 4 anni dalle perizie mediche inizialmente prodotte, il decorso complessivo del ricorrente era sostanzialmente invariato, non essendovi elementi che facessero supporre rischi concreti e acuti vitali, oltre al fatto che vi era la possibilità di una presa a carico adeguata in patria, dove questi poteva effettuare i necessari esami di base (cioè ecocardiografie, elettrocardiografie e test di laboratorio) e continuare a prendere i medicamenti prescritti (i quali oltre ad essere reperibili in una farmacia a Pristina, potevano essere comandati all'estero), il Tribunale cantonale amministrativo ha, a sua volta, effettuato un accurato nonché approfondito esame della situazione clinica del ricorrente. Esso ha analizzato a tal fine tutta la nuova documentazione trasmessagli, in particolare dal ricorrente, volta a dimostrare un peggioramento della sua situazione valetudinaria. La Corte cantonale ha quindi riferito del contenuto dei certificati medici rilasciati dalle due più importanti strutture mediche del paese (da cui risultava che dal punto di vista infrastrutturale e di competenza nessuna di esse sarebbe stata d'intervenire in caso d'intervento urgente di cardiochirurgia) e, tra l'altro, del rapporto del Prof. dr. med. B.________ (secondo il quale una sostituzione d'urgenza della protesi valvolare non potrebbe essere effettuata in Kosovo, siccome anche in Svizzera soltanto alcune strutture specializzate effettuavano questo tipo d'intervento). Ha poi constatato che dai dati in suo possesso emergeva che il rischio che l'insorgente debba essere sottoposto ad un'operazione d'urgenza a breve-medio termine appariva piuttosto esiguo, corrispondendo soltanto al 30 % del 2-3 % dei casi all'anno, pari a circa lo 0,7-1 % dei casi totali. Al riguardo ha aggiunto che il fatto che non fossero necessarie ulteriori misure era un indicatore che non era intervenuto un significativo peggioramento dello stato di salute. Con riferimento al referto concernente la sua ultima visita medica semestrale svoltasi il 21 giugno 2021, la Corte cantonale ha osservato che sebbene fosse stato constatato un decorso instabile (ritmo cardiaco abnorme e ricupero della frequenza a riposo particolarmente lento) veniva ciononostante indicato che dall'ultima visita di mezzo anno prima il decorso era stabile, la situazione accertata essendo più o meno quella della precedente visita nel dicembre 2020. Ha ugualmente rilevato che come emergeva dagli atti l'interessato non aveva problemi nella vita di tutti i giorni e aveva buona forma fisica, aggiungendo che, come peraltro già rilevato dalle istanze precedenti, gli era però stato raccomandato a più riprese, essendo stato constatato un aumento importante della massa muscolare, di ridurre l'intensità dell'allenamento sotto sforzo, rispettivamente di astenersi da sport puramente isometrici o di contatto e di praticare uno sport di resistenza, invano.  
 
3.5. Fatte queste considerazioni il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che alla luce della documentazione finora prodotta, la situazione a livello cardiaco andava definita come stabile, siccome nessuno dei medici coinvolti aveva finora ravvisato alcuna acuta situazione di pericolo attuale per la salute e che la presa a carico di base, sebbene meno strutturata e performante, era comunque garantita. Anche se l'interessato non era operabile in loco, la sua patologia poteva essere attentamente e debitamente monitorata in Kosovo dove, come risultava dagli atti (segnatamente dal rapporto allestito dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM), egli aveva accesso al trattamento farmacologico di cui beneficiava in Svizzera di modo a garantire la continuazione della stabilizzazione del nuovo equilibrio raggiunto nel corso degli ultimi anni e poteva effettuare i necessari esami. I giudici cantonali hanno poi osservato che doveva essere preso in considerazione anche il fatto che, nonostante risiedesse da lungo tempo nel nostro Paese, l'interessato, che non era finanziariamente autonomo, aveva denotato grosse difficoltà d'integrazione, sia dal profilo professionale sia perché aveva più volte interessato le autorità giudiziarie (giugno 2009, agosto 2010, dicembre 2011 e novembre 2015). Al riguardo essi hanno precisato che la circostanza che dalla commissione dei reati fossero passati diversi anni nulla mutava, visto che l'interessato non aveva mai ottemperato all'ordine di partenza dalla Svizzera malgrado le decisioni definitive emesse nei suoi confronti. Non andava poi tralasciato il fatto che si recava regolarmente in Kosovo (circa una volta all'anno), ciò che dimostrava che vi poteva risiedere conoscendone la lingua nonché gli usi e costumi, oltre al fatto che vi poteva contare su una rete sociale e famigliare. Il rendersi con una certa regolarità nel paese d'origine malgrado i suoi problemi di salute dimostrava, secondo i giudici cantonali, che neanche i problemi di ordine medico ne impedivano il rientro.  
Premesse queste considerazioni, il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi concluso che l'insorgente non si trovava in uno stato di necessità tale da ritenere che doveva imperativamente soggiornare in Svizzera. 
 
3.6. Ora il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà di questo accertamento dei fatti. In particolare non rimette in discussione il fatto che in patria potrà sia continuare il trattamento farmacologico che gli ha permesso di stabilizzare il nuovo equilibrio raggiunto nel corso degli ultimi anni, sia effettuare i necessari esami di base. Come anche non ridiscute il fatto, accertato, che il rischio che egli debba sottoporsi ad un'operazione urgente a breve-medio termine appare piuttosto esiguo, siccome il suo caso corrisponde allo 0.7-1 % dei casi totali. In queste condizioni la conclusione alla quale la Corte cantonale è giunta - secondo cui, non andando ravvisata alcuna acuta situazione di pericolo attuale per la salute ed essendo comunque garantita la presa a carico di base, sebbene meno strutturata e performante, un rientro in patria appariva tutto sommato esigibile - non permette di concludere che l'accertamento dei fatti e/o la valutazione dei mezzi di prova siano manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Al riguardo si può inoltre ricordare che, come già giudicato da questa Corte in precedenza nei suoi confronti quando, come in concreto, il quadro clinico va definito stabile e che non emerge nessuna attuale e acuta situazione di pericolo per la salute, l'interessato deve assumersi anche i rischi dovuti all'assenza della possibilità di far capo a strutture sanitarie in grado di garantire assistenza medica sotto ogni aspetto e per ogni necessità di cura o intervento che potrebbe eventualmente porsi in futuro (sentenza 2C_127/2014 del 17 settembre 2014 consid. 6.3.2). Non va poi trascurato che questi, malgrado le esplicite avvertenze e le raccomandazioni dei medici, ha continuato a praticare un allenamento fisico intensivo.  
Allo stesso modo le critiche rivolte alla valutazione dei suoi problemi d'integrazione (dal profilo professionale nonché con riguardo alle condanne penali subite) e ai suoi rientri regolari in Kosovo, peraltro parzialmente appellatorie (art. 106 cpv. 2 LTF) non permettono di giungere alla conclusione che l'argomentazione della Corte cantonale in proposito disattenda il diritto. In effetti appare del tutto ammissibile ritenere non particolarmente ben integrata una persona che, sebbene viva nel nostro Paese dall'infanzia, non è finanziariamente autonoma (essendo a carico dei genitori), non lavora ed è stata più volte condannata, e ciò anche se l'ultima condanna risale ad anni indietro. Infine non può essere rimproverato al Tribunale cantonale amministrativo di avere tenuto conto, a svantaggio del qui ricorrente nell'ambito della ponderazione degli interessi del comportamento da questi assunto, segnatamente del fatto che, non dando seguito all'ordine di partenza comminato dalle competenti autorità, oltre ad eludere la legislazione in vigore, ha prolungato artificiosamente la propria presenza nel nostro Paese malgrado le decisioni definitive pronunciate nei suoi confronti e ha, con un tale agire, posto le competenti autorità dinanzi al fatto compiuto. Una tale ponderazione è esente da critiche. Su questi aspetti il ricorso si rivela infondato. 
 
 
3.7. Da quanto precede discende che la sentenza impugnata non viola il diritto e va pertanto confermata. Di conseguenza il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto.  
 
4.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni del ricorrente, tenuto conto dei numerosi procedimenti che si sono susseguiti, erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese che gli vengono addossate siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF) si terrà conto della sua situazione finanziaria. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché e alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 8 maggio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud