Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_415/2024  
 
 
Sentenza dell'8 ottobre 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dallo studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, 
opponente. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 luglio 2024 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2024.78). 
 
 
Considerando:  
che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto, con giudizio del 14 giugno 2024, la domanda di espulsione inoltrata da B.________ nei confronti di A.________; 
che con sentenza 4 luglio 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato da A.________; 
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso 5 agosto 2024; 
che con decreto 15 agosto 2024 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 30 agosto 2024 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--; 
che il 4 settembre 2024 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 19 settembre 2024 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; 
che il 5 settembre 2024 la ricorrente è stata invitata senza esito a ritirare quest'ultimo decreto, inviato quale atto giudiziario da recapitare dietro firma, presso l'ufficio postale; 
che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale siccome non ritirato, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; 
che il 3 ottobre 2024 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione; 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 ottobre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti