Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_85/2024
Sentenza del 9 gennaio 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Giudice presidente,
Denys, May Canellas,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
ProLitteris, Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di letteratura e arte,
patrocinata dall'avv. Adriano Alessio Sala,
ricorrente,
contro
A.________ Sagl,
opponente.
Oggetto
compensi per diritto d'autore,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2023 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (10.2022.24).
Fatti:
A.
La ProLitteris, Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di letteratura e arte (in seguito ProLitteris), è una società di gestione di diritti d'autore autorizzata dalla Confederazione giusta gli arti. 40 segg. della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (RS 231.1; LDA). Essa riscuote le indennità dovute per l'uso delle opere letterarie o artistiche, stabilite in applicazione delle tariffe da lei allestite (art. 46 cpv. 1 LDA).
B.
La ProLitteris ha convenuto in giudizio innanzi alla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino la A.________ Sagl chiedendo che quest'ultima fosse condannata a pagarle fr. 284.45, e cioè fr. 35.-- quale indennità per reti aziendali interne, fr. 42.50 quale indennità per fotocopie per l'anno 2021 e fr. 200.-- di spese amministrative (per le relative procedure di stima). Con sentenza 13 dicembre 2023 la Corte cantonale ha respinto la petizione. Ha ritenuto che la convenuta aveva ritornato tempestivamente il formulario di rilevamento e che l'attrice non aveva portato elementi idonei a mettere in dubbio la veridicità delle risposte, tutte negative, date dalla convenuta.
C.
Con ricorso in materia civile del 30 gennaio 2024 la ProLitteris postula la riforma della sentenza impugnata nel senso che la petizione sia accolta. Narrati e completati i fatti, rimprovera alla Corte cantonale un loro accertamento inesatto, perché questa avrebbe constatato che negli atti non vi è traccia della stima, la cui esistenza era invece pacificamente stata ammessa dalle parti. Afferma poi che la convenuta non aveva nemmeno tempestivamente comunicato di non disporre di fotocopiatrici o di reti interne, ragione per cui le indennità fatturate sarebbero dovute.
Con scritto 19 febbraio 2024 la Corte cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni, mentre la A.________ Sagl non si è determinata.
Diritto:
1.
Il ricorso è diretto contro una sentenza emanata nell'ambito di una controversia in materia di proprietà intellettuale, materia in cui il diritto federale prevede un'unica istanza (art. 5 cpv. 1 lett. a CPC). Il ricorso in materia civile è quindi ammissibile indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF). Poiché anche gli altri presupposti materiali previsti dalla LTF, riservata una sufficiente motivazione del ricorso (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), sono adempiuti, il ricorso si rivela in linea di principio ammissibile.
2.
2.1. La ricorrente chiede l'assunzione agli atti di tre documenti che proverebbero che essa ha effettuato una stima ai sensi degli art. 8.2 e 8.3 della tariffa comune 8 VII e 9 VII. Giustifica la richiesta sostenendo che tali documenti " circoscrivono l'esistenza della stima del 30 settembre 2021, ammessa da ambedue le parti, e determinante per la valutazione e l'accoglimento della pretesa di CHF 200.-- ".
2.2. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. L'esclusione di fatti e di mezzi di prova nuovi è la regola. Questa conosce un'eccezione se la decisione dell'autorità inferiore ha reso per la prima volta rilevanti questi fatti o mezzi di prova (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Può trattarsi di fatti o di mezzi di prova in relazione alla regolarità della procedura innanzi all'autorità inferiore (ad esempio concernenti una violazione del diritto di essere sentito) o che sono determinanti per stabilire l'ammissibilità del ricorso innanzi al Tribunale federale (ad esempio la data di notifica della decisione impugnata) o ancora che sono idonei a confutare un'argomentazione dell'autorità inferiore oggettivamente imprevedibile per le parti prima della ricezione della sentenza impugnata. Il ricorrente non può per contro allegare fatti o produrre mezzi di prova che ha omesso di allegare o produrre innanzi all'autorità inferiore (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3; sentenze 4A_434/2021 del 18 gennaio 2022 consid. 2.2; 5A_291/2013 / 5A_320/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.2).
In concreto le condizioni per produrre nuovi documenti non sono date. La verifica dell'esistenza di una valida procedura di stima per la quale la ricorrente chiede il pagamento di fr. 200.-- non costituisce infatti un'argomentazione oggettivamente imprevedibile della Corte cantonale, né attiene alla regolarità della procedura cantonale o all'ammissibilità del ricorso.
3.
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che in questo ambito significa arbitrario (art. 9 Cost.; DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2, con rinvii; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii) e non può limitarsi a opporre il suo punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio (DTF 145 I 26 consid. 1.3, con rinvii). La parte che vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le violazioni di diritti fondamentali solo se tali censure sono state sollevate e partitamente motivate. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5, con rinvii).
4.
4.1. La Corte cantonale, dopo aver riassunto le posizioni delle parti, ha ritenuto che la convenuta aveva ritornato in tempo utile il questionario di rilevamento, basandosi segnatamente sul timbro "SPEDITO 12 OTT 2021" apposto da quest'ultima sul modulo ricevuto dall'attrice con l'invito a restituirglielo entro il 1° novembre 2021. Ha indicato che a favore della tempestività depone anche il fatto che il 21 ottobre 2021 l'attrice ha inviato una fattura indicando che "La fatturazione si basa sul formulario 2021". Ha aggiunto che non vi era nemmeno traccia di una procedura di stima giusta gli art. 8.2 e 8.3 della tariffa comune VII e 9 VII, che permette ancora di comunicare i dati necessari per il calcolo, e ha indicato " che la correttezza di questa procedura di stima appare una premessa indispensabile per la validità di tutta la procedura ". Ha quindi ritenuto ingiustificata la fatturazione di spese amministrative attinenti alla procedura di stima.
4.2. La ricorrente lamenta un accertamento inesatto dei fatti perché nella duplica l'opponente medesima avrebbe indicato di avere ricevuto la stima. Si tratterebbe quindi di un fatto incontestato, che non doveva essere provato, motivo per cui la sentenza impugnata violerebbe pure l'art. 150 cpv. 1 CPC.
4.3. In concreto, insistendo sulla ricezione della stima da parte dell'opponente, la ricorrente pare dimenticare che la Corte cantonale ha posto l'accento sull'assenza di una procedura di stima svolta correttamente. In altre parole la Corte cantonale pare implicitamente rimproverare alla ricorrente, di fronte alle contestazioni dell'opponente, di aver inviato a quest'ultima la stima senza averle prima trasmesso il questionario di rilevamento. Invero la ricorrente afferma di avere spedito la stima con il modulo da restituire entro il 1° novembre 2021 dopo aver già sollecitato (invano) due volte la convenuta a ritornarle altrettanti questionari, come risulterebbe peraltro dai documenti prodotti in questa sede. Sennonché dell'irricevibilità di tali documenti nella presente procedura già si è detto (sopra, consid. 2.2) e l'affermazione di averli mandati alla convenuta costituisce un'inammissibile completamento dei fatti. Ne segue che la censura va disattesa e la presente sentenza si fonda sull'accertamento della Corte cantonale secondo cui l'opponente ha tempestivamente rinviato alla ricorrente il questionario di rilevamento. In queste circostanze, come osservato dall'autorità cantonale, la fatturazione di spese amministrative per l'allestimento di una stima causata dalla mancata collaborazione della convenuta risulta ingiustificata.
5.
5.1. La Corte cantonale ha poi ritenuto corrette le risposte negative date dall'opponente nel questionario di rilevamento, che ha segnatamente affermato di svolgere la sua attività principalmente presso la sede dei suoi clienti con l'uso dei loro mezzi e ha ritenuto che la stessa non è un utilizzatore.
5.2. La ricorrente afferma di avere proceduto alla contestata fatturazione proprio in base a quanto dichiarato dall'opponente medesima, che non aveva tempestivamente comunicato tramite l'apposito formulario, di non disporre di una fotocopiatrice o di una rete interna. Cita l'art. 8.3 della tariffa comune 8 VII secondo cui l'eccezione della non disponibilità della copiatrice va fatta valere non oltre 30 giorni dalla notifica della stima. Sennonché con tale argomentazione la ricorrente, che nemmeno afferma di aver reso attenta la convenuta sull'obbligo di dover utilizzare determinati formulari, sottintende l'effettuazione di una corretta procedura di stima e si basa così su un'inammissibile completamento della fattispecie risultante dalla sentenza impugnata. Per il resto essa si limita ad apoditticamente opporre la sua opinione a quella dell'autorità cantonale.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 gennaio 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti