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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_412/2024  
 
 
Sentenza del 9 ottobre 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata da Patronato INAS, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 luglio 2024 (32.2023.143). 
 
 
Visto:  
la decisione del 14 maggio 2021 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI), esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso - in particolare la valutazione peritale pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona di cui al rapporto del 22 maggio 2020 e alle successive prese di posizioni, come pure quelle dei medici del Servizio medico regionale dell'UAI (SMR) - ha riconosciuto a A.________, nata nel 1966, da ultima attiva quale venditrice, il diritto a una rendita intera d'invalidità temporanea dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020, 
la decisione del 10 novembre 2023, con cui l'UAI non è entrato in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata il 28 luglio 2023 da A.________, in quanto l'assicurata non aveva reso plausibile un peggioramento rilevante del suo stato di salute tale da influire sul diritto a prestazioni, 
la sentenza del 3 luglio 2024, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il gravame del 27 dicembre 2023 di A.________, con cui ha chiesto l'annullamento della decisione amministrativa di non entrata in materia e il riconoscimento di un grado d'invalidità del 100%, allegando certificati medici che attesterebbero un peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente decisione amministrativa passata in giudicato, 
il ricorso in materia di diritto pubblico del 2 agosto 2024 (timbro postale) inoltrato da A.________ al Tribunale federale con cui postula, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, in via principale che "la domanda di aggravamento del grado d'invalidità del 28 luglio 2023" sia accolta e che "di conseguenza" le sia accordato un aumento della rendita d'invalidità di grado 100% e, in via "eventuale", il rinvio della causa all'autorità di prima istanza "UAIE" (recte UAI) per riesame della documentazione medica e concessione di una rendita d'invalidità, 
la comunicazione del 27 agosto 2024 con la quale, per ordine del Presidente della III Corte di diritto pubblico, la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva ancora essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata, 
l'atto complementare del 30 agosto 2024 (timbro postale) di A.________, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che l'oggetto del contendere dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente era determinare se a giusta ragione l'UAI aveva rifiutato di entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni di A.________ del 28 luglio 2023, 
che dunque la domanda di una rendita d'invalidità intera è d'acchito inammissibile in quanto esula dall'oggetto della lite, come del resto era già stata giudicata tale dall'autorità giudiziaria precedente, 
che per valutare l'entrata o no in materia da parte dell'UAI è sufficiente rendere verosimile un cambiamento rilevante suscettibile di influenzare il diritto alla rendita - non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali - confrontando la situazione di fatto al momento della nuova domanda con quella esistente al momento in cui l'amministrazione aveva statuito in occasione dell'ultima decisione passata in giudicato, dopo che era stata oggetto di esame di merito del diritto a prestazioni (cfr. sentenza 9C_100/2024 del 12 agosto 2024 consid. 3.3 con riferimenti), 
che dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che la documentazione medica trasmessa all'UAI con la nuova domanda di prestazioni era inidonea a rendere verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI, DTF 133 V 108 consid. 5.2 con riferimenti), segnatamente a dimostrare il preteso peggioramento dello stato valetudinario con incidenza sulla capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute, 
che, in particolare, l'istanza giudiziaria precedente ha accertato che la documentazione di natura valetudinaria prodotta fino al momento della decisione del 10 novembre 2023, vagliata dai medici del SMR, non ha permesso di rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute rispetto alla situazione decisa il 14 maggio 2021, allora valutata dai medici del SAM e del SMR, 
che nel memoriale ricorsuale del 2 agosto 2024 la ricorrente si limita per lo più a presentare e ribadire l'opinione dei medici curanti, a riferirsi a informazioni riportate dal sito online della lega svizzera contro il reumatismo per trarre poi sue personali conclusioni, come infine a formulare solo critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti), per di più anche sugli apprezzamenti operati dal SAM nell'ambito dell'analisi della situazione alla base della decisione di rendita temporanea del 14 maggio 2021, omettendo di confrontarsi co n i considerandi della sentenza impugnata (DTF 144 V 173 consid. 3.2.2 con riferimenti) e tralasciando altresì di dimostrare con precisione dove e perché ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2), 
che anche la documentazione valetudinaria nuovamente allegata in sede federale al gravame e posteriore alla decisione di non entrata in materia non sorregge la ricorrente, in quanto non poteva essere esaminata né dall'autorità giudiziaria precedente né tanto meno dal Tribunale federale, in quanto le prove addotte in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione poiché tardive (cfr. sentenze 8C_557/2023 del 22 maggio 2024 consid. 3.2 e 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 consid. 4.2 con riferimenti), 
che nemmeno lo scritto integrativo del 30 agosto 2024sussidia la ricorrente, in quanto si limita a ribadire essenzialmente in modo del tutto generico e appellatorio che a suo parere la documentazione medica allegata permetterebbe di provare il peggioramento, ritenendo determinante il referto della dott.ssa B.________ del 18 dicembre 2023, che però è successivo alla decisione impugnata del 10 novembre 2023 e dunque tardivo, 
che il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 9 ottobre 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi