Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_438/2023
Sentenza del 9 dicembre 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Ryter,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
D.________,
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2023
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.50).
Fatti:
A.
A.a. Giunto in Svizzera nel settembre 2009, D.________, cittadino italiano, è stato posto il 27 ottobre 2009 al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS, regolarmente rinnovato da ultimo fino al 7 settembre 2019 (art. 105 cpv. 2 LTF).
A.b. Al momento di presentare la domanda per il rilascio del suddetto permesso, D.________ ha comunicato alle autorità migratorie di non avere precedenti penali. Tuttavia, con decreto penale del 15 novembre 2007, il Giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) del Tribunale di Gorizia (I) lo aveva condannato alla pena di 12 giorni di arresto (sostituita successivamente da un'ammenda di euro 456) e al pagamento dell'ammenda di euro 700 per aver guidato il 28 luglio 2007 sotto effetto di alcol.
A.c. Durante il suo soggiorno in Svizzera, D.________ ha interessato le autorità penali elvetiche nei seguenti termini:
- 29 novembre 2010: decreto d'accusa (di seguito: DA) del Ministero pubblico del Cantone Ticino, che prevede una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni) e una multa di fr. 500.-- per aver condotto, il 17 agosto 2010, un'autovettura alla velocità di 157 km/h su una strada con limite massimo di 120 km/h;
- 2 maggio 2011: DA del Ministero pubblico del Cantone Ticino, che prevede una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni) e una multa di fr. 1'200.-- per aver commesso, il 9 febbraio 2011 e in altre occasioni non precisate, i reati di: guida in stato di inattitudine (conduzione di un'autovettura con tasso di alcolemia compreso tra 0.67 gr. e 1.14 gr. per mille); infrazione alle norme della circolazione (avendo perso il controllo del mezzo in una galleria, alla velocità ammessa di 110/120 km/h nonostante il limite di 100 km/h, urtando il cordolo del marciapiede); guida senza licenza di condurre o nonostante revoca;
- 5 marzo 2012: DA del Ministero pubblico del Cantone Ticino, che prevede una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni) e una multa di fr. 600.-- per aver condotto un veicolo senza autorizzazione il 9 gennaio 2012 e in altre occasioni non precisate;
- 23 giugno 2014: DA del Ministero pubblico del Cantone Ticino, che prevede una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per il reato di falsità in certificati, avendo presentato, tra il 29 luglio 2013 e il 7 ottobre 2013, dei certificati medici contraffatti per giustificare le sue assenze da un programma occupazionale temporaneo;
- 9 dicembre 2014: DA del Ministero pubblico del Cantone Ticino, che prevede una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna per i reati, commessi il 25 settembre 2014, di guida in stato di inattitudine (spossatezza) e di grave infrazione alle norme della circolazione, avendo effettuato una manovra di sorpasso a destra all'interno di un cantiere autostradale;
- 17 maggio 2016: DA del Ministero pubblico del Cantone Ticino, che prevede una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna per aver guidato, il 17 aprile 2016, un'autovettura nonostante un divieto di condurre a tempo indeterminato pronunciato nei suoi confronti il 6 febbraio 2015;
- 10 gennaio 2018: DA del Ministero pubblico del Cantone Ticino, che prevede una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna per i reati di furto d'uso di un veicolo e guida senza autorizzazione commessi il 24 e il 25 settembre 2017.
A.d. In ragione dei reati sopramenzionati, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha ammonito D.________ il 24 giugno 2011 e il 5 agosto 2016.
B.
B.a. Preso atto delle condanne penali, e dopo aver concesso a D.________ la facoltà di determinarsi sulla propria intenzione di rivalutare la sua situazione, la Sezione della popolazione, con decisione del 14 dicembre 2018, gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS, invitandolo inoltre a lasciare il territorio svizzero.
B.b. Questa decisione è stata confermata, su ricorso, prima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 4 dicembre 2019, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 19 giugno 2023. Ai fini del giudizio la Corte cantonale ha anche tenuto conto del fatto che, con DA del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 20 febbraio 2023, D.________ era stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per il reato di truffa, commesso tra il gennaio 2020 e il giugno 2021.
C.
Il 21 agosto 2023 D.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede, in via principale, la riforma della sentenza cantonale e il rilascio del permesso di dimora UE/AELS e, in via subordinata, l'annullamento di detta sentenza, con conseguente rinvio dell'incarto all'istanza precedente per nuovo giudizio.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria decisione. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte, mentre la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione SEM hanno rinunciato a pronunciarsi.
Con decreto presidenziale del 23 agosto 2023 è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Poiché il ricorrente è un cittadino italiano e può in principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la suddetta clausola d'eccezione non si applica alla presente vertenza (sentenza 2C_183/2023 dell'8 ottobre 2024 consid. 1.1).
1.2. Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) ed è stato presentato da una persona legittimata ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). Inoltre, è stato interposto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 2 LTF). L'impugnativa è di conseguenza ammissibile, in linea di principio, quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), esso si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto che vanno rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo). La parte ricorrente deve pertanto spiegare ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che devono essere motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene qualora essi siano stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1), ciò che deve essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3).
Poiché il ricorrente non li mette validamente in discussione - con una motivazione precisa e circostanziata che dimostri un accertamento o un apprezzamento arbitrari (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_209/2024 del 19 giugno 2024 consid. 2.3 e rinvii).
2.3. Ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, davanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. L'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato, così come di prove non ancora esistenti a tale momento, è in principio esclusa (cosiddetti veri nova, DTF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2, sentenza 2C_272/2022 del 7 marzo 2024 consid. 2.2).
Nel caso di specie, i documenti trasmessi dalla Sezione della popolazione al Tribunale federale il 23 novembre 2023, il 18 gennaio 2024 e il 17 settembre 2024 non vanno presi in considerazione perché si riferiscono a fatti accaduti dopo la sentenza impugnata.
3.
Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima di tale data continua ad applicarsi il diritto previgente. In caso di revoca o di mancato rinnovo di un permesso di dimora, la procedura si considera avviata nel momento in cui le autorità migratorie garantiscono alla persona straniera il diritto di essere sentita (sentenze 2C_1030/2022 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2; 2C_222/2021 del 12 aprile 2022 consid. 2.2.4 e 2.2.5). Nel caso di specie, come emerge dall'incarto cantonale, la Sezione della popolazione ha informato il ricorrente della propria intenzione di rivalutare la sua situazione il 30 ottobre 2018. La causa è dunque retta dal diritto previgente. Tuttavia, poiché le disposizioni applicabili alla presente controversia non hanno subito modifiche in seguito alla revisione legislativa, è possibile riferirsi alla nuova legge (sentenza 2C_464/2023 del 27 agosto 2024 consid. 4.1).
4.
La presente vertenza ha preso avvio dalla revoca, per motivi di ordine pubblico, del permesso di dimora UE/AELS del qui ricorrente, attivo professionalmente nel Cantone Ticino (art. 4 ALC in relazione con gli artt. 2 e 6 Allegato I ALC).
Tuttavia, come emerge dagli atti di causa, il permesso di dimora UE/AELS litigioso è scaduto il 7 settembre 2019, dunque prima che il Tribunale cantonale amministrativo si pronunciasse. Di conseguenza, il caso non va affrontato nell'ottica dell'esame della legittimità della revoca, come invece ha fatto la Corte cantonale, ma occorre piuttosto determinare se sussiste un diritto al rinnovo dello stesso (DTF 136 II 329 consid. 2.2; sentenza 2C_1025/2021 del 18 ottobre 2023 consid. 1.3).
4.1. Giusta l'art. 33 cpv. 3 LStrI, il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LStrI. Ciò è tra l'altro il caso quando lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI). Poiché la revoca e il mancato rinnovo di un permesso di dimora non sono regolati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i motivi sopra menzionati valgono anche per la revoca rispettivamente per il mancato rinnovo di permessi di dimora UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStrI; art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_550/2023 del 29 agosto 2024 consid. 3.1).
4.2. Ciò nonostante, in un simile contesto assume rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, secondo cui i diritti conferiti dall'Accordo possono essere limitati solo da misure giustificate da una minaccia grave e attuale all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla sanità (DTF 139 II 121 consid. 5.3). Inoltre, anche qualora la misura sia compatibile con l'art. 5 Allegato I ALC, essa si giustifica soltanto se è anche conforme al principio della proporzionalità. Infine, nel caso in cui il provvedimento abbia ripercussioni sulla vita privata e/o familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame va pure svolto nell'ottica di questa norma (DTF 147 I 268 consid. 5).
5.
5.1. Nella sua sentenza, il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che sussisteva il motivo di revoca previsto all'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI e che, inoltre, la decisione litigiosa era conforme all'art. 5 Allegato I ALC in quanto il ricorrente presentava "un'impressionante propensione a delinquere", dimostrata tanto dall'assiduità quanto dalle modalità dei reati commessi. Assumeva inoltre rilievo, secondo i Giudici ticinesi, che la condanna per truffa del febbraio 2023 era quella più grave mai subita dall'insorgente, prova del fatto che i suoi comportamenti erano andati aggravandosi con il passare del tempo. Sulla base di tali elementi, la Corte cantonale ha giudicato che il ricorrente rappresentava una minaccia grave e attuale per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.
5.2. Da parte sua, il ricorrente non contesta l'esistenza del motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI che, alla luce delle condanne subite, non va messo in discussione. Egli lamenta, tuttavia, che la decisione impugnata non sia conforme all'art. 5 Allegato I ALC, poiché i reati da lui commessi non sarebbero sufficientemente gravi per poter ammettere una restrizione dei diritti derivanti da questo Accordo, anche in considerazione del fatto che egli non è mai stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli artt. 59-61 o 64 CP.
5.3. Giusta l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC, i diritti conferiti da detto Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Secondo la giurisprudenza in materia, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 e alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ad essa relativa (art. 5 par. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. A prescindere della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. L'art. 5 par. 1 Allegato I ALC non consente di pronunciare una misura (unicamente) per ragioni di prevenzione generale (DTF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Una condanna penale può di conseguenza essere considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'ALC solo se le circostanze su cui si fonda rivelano un comportamento personale che rappresenta una minaccia grave e attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_629/2023 del 27 agosto 2024 consid. 4.2). A seconda delle circostanze, la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una tale messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; sentenza 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 6.1). A tal proposito, il Tribunale federale è particolarmente severo con riguardo alla commissione di reati contro l'integrità fisica, psichica o sessuale di terzi, di criminalità organizzata, terrorismo e tratta di esseri umani, nonché del commercio qualificato di stupefacenti a scopo di lucro (DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 6.3; sentenze 2C_269/2023 del 9 aprile 2024 consid. 4.2; 2C_608/2023 del 27 marzo 2024 consid. 4.2). Ciò non significa, tuttavia, che altri reati, come quelli contro il patrimonio o quelli fiscali, non possono giustificare misure restrittive ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC (cfr. sentenza 2C_553/2023 del 19 giugno 2024 consid. 3.2). Anche delle infrazioni ripetute alla legislazione sulla circolazione stradale possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC (sentenza 2C_836/2021 del 20 settembre 2023 consid. 6.2.2 e rinvii). Allo stesso modo, un insieme di reati di minore gravità che, presi singolarmente, non sono tali da costituire una minaccia sufficientemente grave per l'ordine pubblico, possono giustificare il rifiuto di rinnovare un'autorizzazione di soggiorno se è prevedibile che vengano commessi altri reati (cfr. sentenza 2C_836/2021 del 20 settembre 2023 consid. 5.4).
5.4. Dal suo arrivo in Svizzera nel 2009 l'insorgente ha subito otto condanne, l'ultima delle quali, concernente una truffa da lui compiuta tra il gennaio 2020 e il giugno 2021, è stata pronunciata nel febbraio del 2023. Inoltre, nel 2007, prima quindi del suo trasferimento in Svizzera, egli aveva già subito una condanna in Italia.
Considerata anche la condanna pronunciata in Italia, il ricorrente è stato sanzionato 7 volte per violazione della legislazione stradale. In Italia, egli è stato condannato per aver guidato sotto l'effetto di alcol. Tra i fatti rimproveratigli dalle autorità penali svizzere figurano, invece: guida alla velocità di 157 km/h in una strada con limite a 120 km/h (DA del 29.11.2010); guida sotto effetto di alcol (alcolemia compresa tra 0,67 gr. e 1,14 gr. per mille), in violazione dei limiti di velocità (conduzione alla velocità di 110/120 km/h su strada limitata a 100 km/h) e con perdita del controllo della vettura in una galleria, con conseguente impatto contro un marciapiede (DA del 02.05.2011); guida in stato di spossatezza e infrazione grave alle norme della circolazione per aver sorpassato a destra all'interno di un cantiere autostradale (DA del 09.12.2014); furto d'uso di un'automobile (DA del 10.01.2018); guida senza autorizzazione in quattro diverse occasioni (DA del 02.05.2011 e del 10.01.2018 già citati, nonché DA del 05.03.2012 e del 17.05.2016).
Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente si è anche reso responsabile di lesioni ad altri beni giuridici. Tra il luglio e l'ottobre del 2013, ha contraffatto e utilizzato, in tre circostanze, certificati medici attestanti un'inesistente inabilità al lavoro per giustificare le sue assenze da un programma occupazionale temporaneo al quale era obbligato a partecipare in quanto beneficiario dell'assicurazione contro la disoccupazione, ragione per cui è stato condannato al pagamento di una pena pecuniaria per falsità in certificati. Più recentemente, è stato condannato per truffa per aver rivenduto della merce, ottenuta utilizzando indebitamente un programma informatico messo a disposizione da una società in stretti rapporti con il suo datore di lavoro. Ciò gli ha portato un profitto indebito di almeno fr. 13'500.-- e ha causato, al contempo, un danno al patrimonio altrui pari a fr. 84'950.90.
5.5. Davanti a tale constatazione, l'insorgente lamenta che, avendo subito soltanto condanne di lieve entità, tra le quali figura una sola pena detentiva, peraltro non qualificabile nemmeno come pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, queste non sarebbero sufficientemente gravi per fondare una restrizione dei diritti derivanti dall'ALC. Senonché, una minaccia grave e attuale all'ordine pubblico va ammessa pure qualora la commissione di reati puniti con pene di lieve entità renda prevedibile una recidiva. Anche ripetute infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, così come condanne per reati patrimoniali, sono suscettibili di giustificare una restrizione dei diritti derivanti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone qualora queste indichino un rischio di commissione di ulteriori reati. Sulla base dei fatti accertati in sede cantonale, l'esistenza di un tale rischio di recidiva va ammessa nel caso concreto. Il ricorrente, infatti, è stato condannato 8 volte dal suo arrivo in Svizzera nell'arco di circa 11 anni (agosto 2010-giugno 2021). In questo periodo, egli ha ripetutamente violato la legge, noncurante delle condanne che via via subiva e degli ammonimenti che le autorità migratorie gli hanno indirizzato nel 2011 e nel 2016. Emerge, quindi, una manifesta sottovalutazione dei reati compiuti e delle loro conseguenze dirette e potenziali, così come l'incapacità o l'assenza di volontà di astenersi dal ripeterli. Neanche la revoca dell'autorizzazione di soggiorno, decisa dalle autorità migratorie nel dicembre 2018, lo ha convinto a smettere di violare la legge. Al contrario, mentre era pendente la procedura dinanzi le autorità precedenti, egli ha commesso il reato più grave, vale a dire la truffa che gli è valsa una condanna a 6 mesi di reclusione. A tal proposito è del tutto inconferente la censura, che peraltro non rispetta del tutto l'art. 42 cpv. 2 LTF, secondo cui la limitata gravità di detta condanna dovrebbe essere desunta dal fatto che il Ministero pubblico non ha ordinato la sua espulsione dalla Svizzera giusta l'art. 66a CP. Infatti, come chiarito dal Tribunale federale (sentenze 7B_278/2022 del 15 dicembre 2023 consid. 2.5; 6B_688/2022 del 14 giugno 2023 consid. 4.2), il reato di truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP comporta l'espulsione obbligatoria giusta l'art. 66a CP soltanto quando questa è commessa ai danni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 66a cpv. 1 lett. e CP) oppure nell'ambito dei tributi di diritto pubblico (art. 66a cpv. 1 lett. f CP) e non, come nel caso concreto, in ambito professionale privato. In ogni caso, anche qualora l'insorgente avesse commesso uno dei reati indicati all'art. 66a cpv. 1 lett. a-p CP, spetterebbe al giudice penale pronunciarne l'espulsione, tale possibilità essendo invece preclusa al Ministero pubblico in caso di emissione di un decreto d'accusa (sentenze 2C_302/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 5.2; 2C_945/2019 del 15 gennaio 2020 consid. 2.2.1; 2C_628/2019 del 18 novembre 2019 consid. 7.4; cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare [Attuazione dell' art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati] FF 2013 5163 n. 1.2.11). Infine, sebbene la giurisprudenza di questa Corte non abbia escluso che, nell'ambito della procedura di decreto d'accusa, il Ministero pubblico possa in linea di principio stabilire che le condizioni per rinunciare all'espulsione siano date, dal profilo del diritto degli stranieri una tale decisione non sarebbe comunque vincolante per le autorità amministrative (cfr. sentenze 2C_915/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3; 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 5 e riferimenti).
5.6. Alla luce di un apprezzamento complessivo delle condanne subite risulta probabile che il ricorrente possa commettere in futuro ulteriori reati. Va perciò ammessa la sussistenza di un elevato rischio di recidiva, suscettibile di fondare una limitazione dei diritti sgorganti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.
5.7. Infine, altrettanto priva di fondamento è la censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe errato nel tenere conto del fatto che il ricorrente non aveva informato le autorità migratorie del suo precedente penale in Italia al momento della presentazione della domanda di permesso di dimora UE/AELS nel settembre 2009. Sebbene il fatto di fornire, durante la procedura di autorizzazione, indicazioni false o tacere fatti essenziali non costituisca di per sé un motivo di revoca dell'autorizzazione di soggiorno dal profilo dell'ALC, tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un simile atteggiamento può fornire, secondo le circostanze, un indizio di una minaccia attuale ed effettiva per l'ordine pubblico e quindi essere preso in considerazione nell'ottica di una valutazione globale del comportamento dell'insorgente (sentenze 2C_550/2023 del 29 agosto 2024 consid. 5.4.4; 2C_624/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 5.5 e rinvii). Perciò, l'aver celato un precedente penale in Italia durante la procedura di autorizzazione costituisce un elemento del quale va tenuto conto e che conferma, nel caso concreto, la sussistenza di una minaccia grave e attuale all'ordine pubblico.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata è conforme all'art. 5 Allegato I ALC e va perciò tutelata.
6.
6.1. Confermata l'esistenza di una minaccia grave e attuale all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, occorre infine verificare se la sentenza impugnata rispetta il principio della proporzionalità (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza 2C_550/2023 del 29 agosto 2024 consid. 3.3). Quest'ultimo esige che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità tengano conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza 2C_364/2023 del 12 luglio 2024 consid. 7.1). Qualora vi siano delle ripercussioni sulla vita privata e/o familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, la misura dev'essere esaminata anche nell'ottica di questa norma (DTF 139 I 31 consid. 2.3.3).
6.2. Seppur arrivato in Svizzera il 6 settembre 2009, l'insorgente non può prevalersi di un soggiorno di lunga durata. Dalla data della decisione di revoca, ossia il 14 dicembre 2018, la sua presenza sul suolo elvetico è, in effetti, meramente tollerata, in attesa di un giudizio definitivo sul diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS litigioso. Di conseguenza, la condizione dei dieci anni di residenza legale richiesta dalla giurisprudenza per ammettere un soggiorno di lunga durata non è adempita nel caso concreto (DTF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.2; 144 I 266 consid. 3.9; sentenze 2C_769/2022 del 19 ottobre 2023 consid. 6.5; 2C_217/2023 del 17 maggio 2023 consid. 5.2.2). Il ricorrente non può nemmeno vantare un'integrazione particolarmente riuscita. Se è vero che ha lavorato con continuità durante il suo soggiorno in Svizzera, raggiungendo anche una certa stabilità finanziaria, tuttavia pesa a suo carico il fatto che proprio in ambito professionale egli ha commesso il reato più grave, vale a dire la truffa nei confronti di una società in stretti rapporti con il suo datore di lavoro. Allo stesso modo, l'aver ottenuto l'attestato di capacità quale impiegato in logistica con una buona nota e il fatto di svolgere l'attività di pompiere volontario, pur essendo degli elementi positivi, sono però ampiamente controbilanciati dai reati commessi in maniera assidua e durante un lungo periodo di tempo, peraltro anche dopo aver ricevuto due ammonimenti da parte delle autorità migratorie.
Inoltre, è a torto che l'insorgente invoca il diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU). Tale diritto concerne innanzitutto i rapporti tra i membri del nucleo familiare, formato dai coniugi e dai figli non ancora maggiorenni che vivono insieme (DTF 144 II 1 consid. 6.1; 143 I 21 consid. 5.1; sentenza 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 6.1.1). Al di fuori di questo contesto, una relazione può rientrare sotto l'art. 8 CEDU dal profilo della vita familiare solo se tra la persona straniera e un familiare esiste un rapporto di dipendenza particolare (DTF 144 II 1 consid. 6.1). Poiché dall'accertamento svolto in sede cantonale emerge che il ricorrente è maggiorenne, celibe e senza figli, e in assenza di un rapporto di dipendenza particolare, il mancato rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno non lede, nel caso di specie, il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.
6.3. Peraltro, egli ben potrebbe trasferirsi nella fascia di confine tra Italia e Svizzera, a qualche decina di chilometri dal suo attuale domicilio, così da salvaguardare il rapporto con i genitori che vivono nel Cantone Ticino e, in generale, mantenere i contatti intessuti durante il soggiorno in Svizzera. Infine, un trasferimento del ricorrente in Italia risulta del tutto esigibile: non soltanto vi ha vissuto fino all'età di 24 anni, dopo aver passato i primi anni della sua infanzia in Bosnia, ma va anche sottolineato che la cultura e lo stile di vita della vicina Penisola gli sono noti e sono pressoché analoghi a quelli ai quali è abituato nel Cantone Ticino.
6.4. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata è conforme sia al principio della proporzionalità che all'art. 8 CEDU e come tale va tutelata.
7.
7.1. Per quanto precede, il ricorso risulta infondato e va respinto.
7.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 9 dicembre 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud