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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_648/2024  
 
 
Sentenza dell'11 marzo 2025  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Haag, Presidente, 
Merz, Mecca, Giudice supplente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
Ala Munda 51, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 
6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2024 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.111). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1945, ha conseguito la licenza di condurre nel 1988. Imprenditore in un'azienda farmaceutica, attualmente a beneficio della pensione, non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 17 febbraio 2023, verso le ore 19.50, ha circolato in territorio di Lugano ed è stato oggetto di un controllo di polizia, risultando positivo all'esame dell'alcolemia in due distinte misurazioni con l'etilometro, evidenziando in ciascuna una concentrazione di alcol nell'aria espirata di 0.83 mg/l. Egli ha ammesso la propria responsabilità, indicando di aver bevuto una non meglio precisata quantità di sambuca con della vodka. 
 
B.  
Il 16 marzo 2023 la Sezione della circolazione ha notificato a A.________ l'avvio di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, disponendo il ritiro della stessa a titolo preventivo e cautelativo, con effetto immediato, a tempo indeterminato, con l'ordine di sottoporsi ad una perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML. Esperiti i necessari accertamenti e preso atto delle conclusioni peritali, con decisione del 13 ottobre 2023 la Sezione della circolazione ha revocato all'interessato la licenza di condurre a tempo indeterminato, subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto attestante l'avvenuto percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi, nonché l'astinenza monitorata dal consumo di bevande alcoliche e un rapporto di verifica conclusiva, steso da un medico del traffico SSML, attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore. La pronuncia, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata confermata il 7 febbraio 2024 dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 7 ottobre 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento ed il rinvio degli atti alla Corte cantonale per l'emanazione di un nuovo giudizio, dopo aver esperito ulteriori accertamenti peritali. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso (art. 82 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), e la legittimazione del ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF) sono pacifiche.  
 
1.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 150 V 340 consid. 2; 149 I 105 consid. 2.1).  
 
1.3. Il ricorrente si diffonde in una descrizione dei fatti e degli antefatti della vertenza, riportando in particolare le argomentazioni già addotte dinanzi alle precedenti istanze, disattendendo tuttavia che il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.  
Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità: la decisione dev'essere inoltre insostenibile sia nella motivazione che nel risultato (DTF 147 I 241 consid. 6.2.1; 147 II 454 consid. 4.4). 
 
2.  
 
2.1. Il giudizio impugnato è stato reso sulla base degli atti, integrati dagli ulteriori complementi istruttori raccolti dalla Corte cantonale, la quale, operando una valutazione anticipata delle prove, ha rifiutato d'assumere quelle sollecitate dal ricorrente, ritenute inutili. In particolare, l'istanza precedente ha stabilito di non dover sentire la moglie del ricorrente, essendo già stata versata agli atti una sua dichiarazione scritta, e ha rifiutato di ordinare una perizia giudiziaria, non ravvisando alcun motivo di dubbio sulle risultanze, già agli atti, delle analisi del capello.  
 
2.2. Il ricorrente, lamentando una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., critica la Corte cantonale per aver fondato la propria decisione esclusivamente sulla base della documentazione agli atti e per aver rifiutato di assumere una perizia giudiziaria atta a confutare l'accertamento riferito all'esame cheratinico del capello (Etg), svolto dall'Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia (IACT), asseritamente falsato dal preteso quotidiano utilizzo di lozioni per capelli.  
 
2.3. Con queste critiche appellatorie, e quindi inammissibili, il ricorrente non dimostra per quali motivi la decisione impugnata violerebbe il diritto di essere sentito, e disattende che la sua garanzia, sancita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., non impedisce all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle se, come in concreto, è convinta, sulla base delle indagini svolte e dei concordanti elementi risultanti agli atti, che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. In effetti, lo IACT, a fronte degli ulteriori puntuali accertamenti, ha potuto empiricamente escludere la presenza di EtG nelle lozioni asseritamente utilizzate dal ricorrente, come pure altre possibili alterazioni dei risultati ottenuti dall'analisi capillare.  
D'altro canto, le generiche contestazioni formulate dal ricorrente, che non si confrontano con gli argomenti addotti dai giudici cantonali, peraltro condivisibili, che hanno concluso all'inidoneità di una perizia giudiziaria, indipendentemente dalla proposta di assumerne le relative spese, non dimostrano una violazione del suo diritto di essere sentito con una motivazione conforme alle esposte esigenze, spiegando in particolare per quale ragione la rinuncia ad assumere questo mezzo di prova sarebbe costitutiva di un apprezzamento anticipato delle prove arbitrario (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; sentenza 1C_490/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.7). Per di più, omettendo di presentare una controverifica, che avrebbe avuto valore probatorio (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; sentenze 1C_559/2022 del 28 ottobre 2024 consid. 5.3.4 e 1C_136/2023 del 27 dicembre 2023 consid. 4.2), egli neppure dimostra che la tesi della Corte cantonale, decisiva, secondo cui, a fronte degli accertamenti istruttori esperiti e delle conclusioni rese, in modo oggettivo e analitico, dal laboratorio qualificato (IACT), non sussiste alcun motivo per dubitare delle risultanze dell'esame del capello, sarebbe arbitraria. Il Tribunale cantonale amministrativo, senza violare il diritto di essere sentito del ricorrente, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove per nulla arbitrario (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3), poteva quindi rinunciare ad assumere quella proposta dal ricorrente, ininfluente per dirimere la vertenza. 
 
3.  
 
3.1. I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre (art. 14 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958, LCStr; RS 741.01). Secondo l'art. 14 cpv. 2 LCStr, l'idoneità alla guida presuppone l'assenza di ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore (lett. c). La constatazione dell'esistenza di una dipendenza costituisce il criterio essenziale sul quale riposa la revoca a scopo di sicurezza ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr in relazione con l'art. 16 cpv. 1 LCStr. Ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. a LCStr la licenza di condurre è revocata per un tempo indeterminato se le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono, o non consentono più, di guidare con sicurezza (cfr. sentenza 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid. 5), come pure se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude la sua idoneità alla guida (lett. b).  
 
3.2. Secondo la giurisprudenza costante è definito come alcolizzato, e pertanto non idoneo alla guida ai sensi delle disposizioni testé citate, colui che consuma in modo regolare e abitudinario quantità tali di alcol che la sua attitudine a condurre ne risulta gravemente ridotta e si trova nell'incapacità di combattere questa dipendenza di sua propria volontà. La nozione di dipendenza ai sensi degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, come in concreto, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di diventare dipendenti in senso medico (DTF 129 II 82 consid. 4; sentenza 1C_231/2023 del 27 maggio 2024 consid. 3.2). Al riguardo, la prassi riconosce l'analisi del capello come mezzo appropriato, sia per dimostrare un consumo eccessivo di alcol, sia per comprovare il rispetto di un obbligo d'astinenza (DTF 140 II 334 consid. 3; sentenze 1C_231/2023, citata, consid. 3.3 e 1C_628/2022 del 3 novembre 2023 consid. 3.2).  
 
3.3. La revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza mira ad impedire in futuro la temuta messa in pericolo della sicurezza della circolazione da parte di un conducente inidoneo alla guida. Al riguardo non è determinante che la persona interessata abbia violato una norma della circolazione stradale o abbia agito con colpa. Quale ingerenza grave nella sfera personale, la misura presuppone che siano scrupolosamente chiariti i punti rilevanti (DTF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'ampiezza delle indagini da esperire dipende dalle circostanze del singolo caso e rientra nell'esercizio del potere di apprezzamento dell'autorità competente per la revoca (DTF 129 II 82 consid. 2.2; sentenza 1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.2). Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida, la persona è sottoposta ad un esame di verifica, segnatamente in caso di guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi per litro di aria espirata (art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr).  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente, facendo valere una violazione del diritto di essere trattato senza arbitrio (art. 9 Cost.), adduce che la Corte cantonale, a torto, non avrebbe ravvisato seri motivi per dubitare della correttezza dell'esame del capello. Ritiene inoltre che l'IACT non sarebbe stato validamente interpellato, né sottoposto ad un vincolo peritale, e non garantirebbe la necessaria indipendenza rispetto all'esito della procedura, poiché interessato a sostenere la fedefacenza dell'analisi da lui stesso eseguita.  
 
4.2. Se il tribunale, come nella presente fattispecie, si rivolge ad un perito siccome non dispone di conoscenze specialistiche proprie, esso valuta di principio liberamente la perizia. In questioni di natura tecnica il giudice non può tuttavia semplicemente sostituire il suo apprezzamento a quello del perito, ma può scostarsi dall'avviso dell'esperto soltanto in presenza di valide ragioni e deve motivare la sua decisione. L'apprezzamento delle prove e la risoluzione dei quesiti giuridici che si pongono compete al giudice. Questi deve esaminare se sulla base degli ulteriori mezzi di prova e delle allegazioni delle parti sussistano serie obbiezioni contro il carattere concludente delle esposizioni peritali. Se le conclusioni di una perizia appaiono dubbie su aspetti essenziali, il giudice deve assumere prove complementari per tentare di dissipare i suoi dubbi. In caso contrario, il fatto di fondarsi su una perizia non concludente, rispettivamente di rinunciare a compiere accertamenti probatori complementari, può costituire un apprezzamento arbitrario delle prove e violare quindi l'art. 9 Cost. (DTF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; sentenza 1C_264/2018, citata, consid. 3.3).  
 
4.3. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha ampiamente esposto i motivi per cui ha ritenuto concludente l'analisi specialistica. Si è confrontata con il suo contenuto e le sue risultanze, rilevando come il referto peritale, ed i relativi complementi istruttori, siano da considerare precisi nei contenuti ed esaurienti. La precedente istanza ha così rettamente considerato che non vi è alcun serio motivo per dubitare delle risultanze dell'esame del capello, che ha attestato un consumo eccessivo di etanolo del ricorrente nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo, fondato su criteri oggettivi e basato su risultati analitici, da cui è emerso un valore chiaramente superiore al valore soglia di 30 pg/mg.  
Al riguardo, il ricorrente si limita a criticare genericamente l'analisi peritale, ma non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata e non sostanzia quindi un apprezzamento arbitrario della prova da parte dei giudici cantonali. Disattende inoltre che la critica di parzialità, basata unicamente su sentimenti soggettivi, non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo e oggettivamente giustificato (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1 e rinvii; 133 II 384 consid. 4.1) sulle analisi svolte dall'istituto specializzato. D'altro canto, è lo stesso ricorrente ad aver preteso, a fronte dell'asserito utilizzo delle lozioni per capelli, che l'IACT, confrontato dapprima con un articolo scientifico di parere asseritamente divergente, e in seguito con la verifica analitica della presenza di etilglucoronide nelle lozioni indicate come utilizzate dall'insorgente, si determinasse sulle proprie analisi. Il ricorrente, che correttamente non contesta di essersi potuto esprimere compiutamente in ogni fase istruttoria, in particolare in relazione al rapporto di analisi e alle successive prese di posizione del laboratorio (IACT), neppure comprova l'esistenza di una qualsivoglia forma di prevenzione, tale da poter ritenere come arbitraria la decisione, condivisibile, della Corte cantonale di non volersi scostare dalle conclusioni e dai risultati delle analisi svolte dall'IACT tese alla determinazione di EtG nel campione di capelli del ricorrente. Alla luce di quanto esposto, poiché nel gravame in questa sede non è sostanziato arbitrio alcuno, gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
 
5.  
Adducendo infine, in termini del tutto generici ed appellatori, che la Corte cantonale avrebbe accertato in modo errato i fatti, poiché il rapporto peritale del medico del traffico avrebbe determinato la non idoneità alla guida sulla sola scorta della contestata analisi del capello, il ricorrente disattende in larga misura che il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1). La critica è quindi inammissibile in questa sede. D'altro canto, l'articolata perizia specialistica del medico del traffico SSML non si fonda unicamente sull'esame del capello, ma tiene rettamente conto anche di altri elementi determinanti, tra cui l'analisi del comportamento e delle dichiarazioni dell'insorgente. 
 
6.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 11 marzo 2025 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Haag 
 
Il Cancelliere: Crameri