Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_321/2024
Sentenza dell'11 ottobre 2024
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wirthlin, Presidente,
Viscione, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Vinh Giang,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 aprile 2024 (35.2023.104).
Fatti:
A.
Il 23 marzo 2022, A.________ (nato nel 1971), di professione autista di mezzi pesanti presso la ditta B.________ SA di U.________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INSAI, a seguito del cedimento di una gamba mentre stava scendendo dal camion è scivolato e caduto da circa 1 metro di altezza atterrando in piedi. Recatosi il giorno stesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di V.________, gli è stato diagnosticato un trauma indiretto alla colonna lombare. La radiografia eseguita ha messo in luce mezzi di sintesi in sede integri, escludendo la presenza di fratture. L'istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Con decisione del 16 marzo 2023, confermata su opposizione il 17 ottobre 2023, l'amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 12 ottobre 2022, ritenuto che da tale data i disturbi ancora presentati dall'assicurato non costituivano più una conseguenza naturale dell'evento traumatico del 23 marzo 2022.
B.
Con sentenza del 29 aprile 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo in via principale la sua riforma affinché gli sia riconosciuta "un'indennità LAINF, e copertura delle relative spese mediche, a far tempo dal giorno dell'infortunio". In via subordinata, ne chiede l'annullamento e il rinvio degli atti alle autorità inferiori per nuova decisione dopo l'esperimento di una "perizia specialistica indipendente ed interdisciplinare". Con il ricorso viene altresì postulata l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Qualora la sentenza impugnata dovesse trattare di prestazioni pecuniarie e in natura, come nel caso concreto, il Tribunale federale stabilisce con un pieno potere d'esame i fatti comuni ai due oggetti litigiosi e si fonda su questi accertamenti per statuire in diritto sui due aspetti. Per contro, i fatti che sono pertinenti soltanto per le prestazioni in natura sono valutati nei ristretti limiti degli art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF (sentenza 8C_174/2024 del 10 settembre 2024 consid. 1.2 con riferimenti).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato l'estinzione del nesso causale tra l'infortunio e i disturbi lamentati dal ricorrente, negando così la continuazione del diritto alle prestazioni.
4.
Il Tribunale cantonale ha già esposto i principi pertinenti alla valutazione del nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento e le sue conseguenze (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 134 V 109 consid. 2.1), soffermandosi sui concetti di
status quo ante e
status quo sine ed evocando i criteri per valutare l'adeguatezza del nesso causale in caso di disturbi psichici (DTF 115 V 140 consid. 6). La Corte cantonale ha anche correttamente menzionato i criteri di valutazione dei referti medici redatti da periti esterni, da medici alle dipendenze di un'assicurazione e da medici curanti (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3a; 125 V 353 consid. 3b/cc). A tale esposizione può essere fatto riferimento.
5.
Il ricorrente lamenta l'inesatto e incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.
5.1.
5.1.1. I giudici ticinesi hanno tutelato l'operato dell'istituto assicuratore dopo aver discusso i pareri del 13 marzo 2023 del Dr. med. C.________ (medico interno all'assicuratore) e del 12 maggio 2023 del Dr. med. D.________ (medico curante del ricorrente), nonché le rispettive e susseguenti prese di posizione in aggiunta a quella dell'8 febbraio 2024 del Dr. med. E.________ (medico interno all'assicuratore). La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che il Dr. med. E.________ avesse sottolineato come il trauma indiretto del 23 marzo 2022 fosse stato di natura moderata, non avesse comportato una contusione diretta della regione lombare né necessitato di un'ospedalizzazione. Esso era stato curato con antinfiammatori per via orale di soli cinque giorni e un periodo di riposo con incapacità lavorativa totale di soli quattro giorni, nonché aveva imposto una nuova visita medica soltanto quattro mesi dopo l'evento. Dalla documentazione agli atti risultava poi che già nel 2021 fosse presente un'anomalia strutturale della vite metallica S1 sinistra, essendo stato certificato più volte, anche dal Dr. med. D.________, che l'assicurato soffrisse di problematiche lombari antecedenti il trauma. Per tutti questi motivi, il Dr. med. E.________, confermando quanto già valutato dal Dr. med. C.________, aveva concluso che non si potesse ritenere con un grado di probabilità preponderante che il peggioramento dello stato clinico lombare iniziato a luglio 2022 fosse in connessione probabile al trauma moderato del marzo 2022, il quale aveva modificato solo temporaneamente (e non in maniera direzionale) la problematica alla schiena "essendo la regione rachidea lombosacrale del [ricorrente] già affetta da un'importante patologia invalidante trattata precedentemente con procedure invasive non a carico della Suva".
5.1.2. Inoltre, il Dr. med. E.________ aveva esaurientemente spiegato le ragioni per le quali non si potesse neppure ritenere che l'evento infortunistico avesse comportato la rottura totale di una già parzialmente lesionata vite S1 a sinistra. Egli aveva infatti rilevato che "anche volendo ritenere plausibile l'esistenza di una lesione parziale della vite metallica S1 sinistra ai tempi del trauma [...], le cause meccaniche che determinarono questa frattura parziale indubbiamente avrebbero continuato a perpetrarsi in un processo demolitivo sul materiale compromesso, continuando a produrre effetti lesivi rivelandosi all'uopo fattori predisponenti la successiva rottura completa del mezzo di osteosintesi, escludendo il trauma assiale non diretto al rachide lombare e di natura moderata avvenuto il 23.03.2022 da alcuna componente causativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante". Neppure decisiva risultava la circostanza, sollevata dal Dr. med. D.________, che prima dell'evento traumatico il paziente non lamentava disturbi tant'è vero che egli era in grado di continuare a guidare il camion. Al di là del fatto che, come illustrato dai medici dell'assicuratore, l'insorgente lamentasse dolori lombari già nei mesi precedenti l'incidente (avendo lo stesso Dr. med. D.________, nel referto del 13 dicembre 2022 concernente il consulto ambulatoriale del 2 dicembre 2022, indicato che "da un anno a questa parte ha lamentato dolori lombari ingravescenti che sono divenuti invalidanti"), non emergevano dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza della valutazione dei Dr. med. C.________ e Dr. med. E.________, posto che la regola del
post hoc ergo propter hoc non aveva valenza scientifica. La Corte ticinese ha infine ricordato che, per giurisprudenza, il fatto per un perito di non aver esaminato personalmente la persona assicurata non è atto a ridurre il valore probatorio dei suoi rapporti, nella misura in cui egli disponeva di un dossier medico e radiologico completo, come era indubbiamente il caso nella fattispecie. Di conseguenza, secondo il grado dello verosimiglianza preponderante, era dimostrato che i disturbi al rachide lombare del ricorrente, al più tardi al 12 ottobre 2022, non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale dell'evento infortunistico.
5.2. Il ricorrente sostiene che soltanto dopo la caduta del mese di marzo 2022 avrebbe iniziato ad avere dolori alla schiena, i quali permarrebbero ancora oggi. Per mesi i vari medici specialisti consultati non si sarebbero mai accorti della rottura della vite in questione, ciò che dimostrerebbe quanto essa non sarebbe palesemente visibile come indicato dai medici dell'opponente. Le conseguenze della caduta non sarebbero poi soltanto "moderate", come comprovato dall'operazione chirurgica avvenuta a dicembre 2022 non appena i medici si sarebbero accorti della rottura della vite. L'infortunio avrebbe causato ben di più del peggioramento di una pregressa lieve rottura di una semplice vite. Il ricorrente ricorda che già in passato, prima di tale rottura dopo l'infortunio, era stato operato dopo che un'altra vite si era rotta, causandogli un dolore tale da impedirgli di lavorare. Potendo però lavorare per tutto il 2021 fino al mese di marzo 2022, egli non avrebbe avuto dolori debilitanti dal punto di vista lavorativo. Nessun rapporto medico allestito tra il mese di settembre 2021 fino all'infortunio indicherebbe l'esistenza di dolori tali da rendere il ricorrente inabile al lavoro. Il ricorrente lamenta poi che non vi sarebbe stata una visita medica e tantomeno che non sarebbe stato interpellato un terzo medico indipendente, nonostante la presenza di rapporti medici contraddittori, il che costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito, come pure del diritto ad essere giudicato in maniera indipendente ed oggettiva.
5.3. Le critiche sollevate sono destinate all'insuccesso. Gli argomenti ricorsuali non permettono di ledere la portata dei pareri medici considerati dai giudici cantonali. Da un lato, le circostanze di natura medica esposte dal ricorrente sono infatti già state sufficientemente discusse dai medici interni all'istituto assicuratore, e ciò in maniera inevitabilmente più convincente di quanto avanzato nel ricorso senza rifarsi ad ulteriore documentazione specialistica agli atti, sicché non è possibile giustificare l'esistenza di dubbi, anche minimi, circa l'affidabilità dei loro rapporti. Dall'altro, l'argomentazione che, a sé stante, insiste sulle sole conseguenze dell'incidente sullo stato di salute per fondare il nesso di causalità con l'evento infortunistico è comunque irrilevante, come a giusto titolo rilevato dalla Corte ticinese (sulla portata del principio
post hoc ergo propter hoc, cfr. DTF 119 V 341 consid. 2b/bb). Altrettanto corretta è poi la risposta data dai giudici cantonali circa la mancata visita medica del ricorrente (cfr. sentenza 8C_239/2008 del 17 dicembre 2009 consid. 7.2, pubblicata in SVR 2010 UV n. 17 pag. 64, in aggiunta ai riferimenti citati nella sentenza impugnata), che va condivisa. Ciò si riallaccia del resto alla censura sulla violazione del diritto di essere sentito, anch'essa da respingere, posto come essa si confonda con il merito della controversia. Ad ogni modo, in queste condizioni, l'apprezzamento anticipato delle prove effettuato dall'istanza inferiore non è contrario al diritto (cfr. al riguardo DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 144 V 361 consid. 6.5).
6.
Il ricorrente contesta da ultimo il rifiuto del gratuito patrocinio nella procedura cantonale.
6.1. La Corte ticinese ha concluso che non fosse adempiuto il requisito dell'indigenza. Il ricorrente disponeva infatti di un'eccedenza di fr. 814.- rispetto all'onere mensile, avendo egli stesso attestato entrate mensili nette pari a fr. 4'973.50 nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
6.2. Il ricorrente indica che, benché allegato nel rispettivo ricorso, la Corte cantonale non avrebbe considerato che a far tempo dal 14 marzo 2024 egli avrebbe percepito unicamente un'indennità di perdita di guadagno del 29 %, pari a fr. 1'318.50. Il ricorrente sarebbe dunque indigente e senza risparmi. Ad aprile 2024, egli avrebbe dovuto richiedere le prestazioni assistenziali e sarebbe in attesa di una decisione dell'assicurazione invalidità.
6.3. La censura è inefficace. Giova innanzitutto ricordare che un mezzo di prova è nuovo se non è stato presentato dinanzi all'autorità precedente, a prescindere dal fatto che ciò sia dovuto ad un'omissione o che il mezzo di prova sia stato scoperto soltanto dopo la decisione avversata (sulla distinzione tra
nova in senso proprio e
nova in senso improprio, cfr. sentenza 8C_564/2022 del 20 giugno 2023 consid. 2 e i riferimenti; cfr. anche sentenza 8C_7/2023 del 22 giugno 2023 consid. 2 con riferimenti). Questo è il caso nella fattispecie sia per la decisione sulle prestazioni assistenziali per il mese di maggio 2024, emessa il 30 aprile e dunque posteriormente alla data di pronuncia della sentenza impugnata, sia per l'allegazione circa l'indennità della perdita di guadagno, percepita a partire dal 14 marzo 2024 e di cui il ricorrente pretende di aver informato il Tribunale cantonale senza minimamente dimostrare la manifesta erroneità di tale (mancato) accertamento. La sua ultima comunicazione all'autorità inferiore appare infatti risalire all'11 marzo 2024 (volta a contestare il parere del Dr. med. E.________; cfr. sentenza impugnata punto 1.9) e non vi è traccia nel fascicolo di un elemento di prova contrario, ciò che del resto non viene neppure preteso. In entrambi i casi il ricorrente omette di confrontarsi con le condizioni dell'art. 99 cpv. 1 LTF, per cui la censura risulta inammissibile nel suo insieme.
7.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può invece essere accolta (art. 64 LTF). In questo frangente, la data della decisione relativa alla concessione della prestazione assistenziale non ne ostacola la valutazione in questa sede (DTF 120 Ia 179 consid. 3a; cfr. sentenze 2C_873/2021 del 17 novembre 2021 consid. 2.3.2; 8C_413/2021 del 29 settembre 2021 consid. 5.3; Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 20 ad art. 64 LTF). Inoltre, le conclusioni del ricorso non risultavano - a priori - prive di probabilità di successo. Il ricorrente viene però reso attento che, se in seguito è in grado di farlo, sarà tenuto a risarcire la cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Al ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria e l'avv. Vinh Giang viene designato quale patrocinatore.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e per il momento assunte dalla Cassa del Tribunale federale.
4.
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore del ricorrente un'indennità di fr. 2'800.-.
5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 11 ottobre 2024
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi