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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_39/2022  
 
 
Sentenza del 12 gennaio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Ryter, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza emanata l'8 novembre 2022 dal Tribunale federale svizzero (2C_826/2022). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza 2C_826/2022 dell'8 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato l'11 ottobre precedente dai coniugi A.________ e B.________. L'allegato ricorsuale era rivolto contro il giudizio del 7 settembre 2022 con cui la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il loro gravame e confermato la decisione su reclamo emessa il 6 aprile 2022 dal fisco ticinese che dichiarava inammissibile, poiché intempestivo, il reclamo inoltrato contro la decisione di tassazione in materia d'imposta federale diretta (IFD) e d'imposta cantonale (IC) 2020 notificata il 24 novembre 2021 ai contribuenti. 
 
B.  
Il 23 dicembre 2022A.________ e B.________ hanno chiesto la revisione della sentenza 2C_826/2022. Ne postulano l'annullamento e la rettifica nel senso che il gravame presentato alla Camera di diritto tributario sia accolto e, di conseguenza, vengano annullate la tassazione (24.11.2021) rispettivamente la tassazione su reclamo (06.04.2022) emesse nei loro confronti. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli artt. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. Deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 1F_18/2022 del 1° luglio 2022 consid. 1.1 e rinvio).  
 
1.2. Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a tre giudici (art. 20 cpv. 1 LTF; sentenza 2F_27/2022 dell'8 agosto 2022 consid. 1.2 e rinvio).  
 
1.3. La domanda di revisione fondata in concreto sull'art. 121 lett. d LTF è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF). La legittimazione degli istanti a proporla è pacifica (DTF 138 V 161 consid. 2.5.2).  
 
2.  
 
2.1. Gli istanti invocano il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. In primo luogo adducono che è a torto che il Tribunale federale ha rimproverato loro di non avere per prima presentato la loro domanda di revisione alle autorità cantonali allorché è proprio ciò che hanno fatto; purtroppo la stessa è stata completamente ignorata in sede cantonale. È quindi anche in modo errato che questa Corte non avrebbe tenuto conto dei corrispondenti articoli di legge, cioè degli artt. 232 cpv. 1 lett. a e b LT (RL/TI 640.10) e 147 cpv. 1 lett. a e b LIFD (RS 642.11). Sostengono poi che il Tribunale federale non avrebbe considerato delle prove a loro favorevoli, le quali avrebbero permesso di ottenere la restituzione dei termini richiesta, segnatamente quelle attestanti che erano stati impediti senza loro colpa di agire in tempo utile, cioè la malattia del rappresentante nonché l'indisponibilità delle autorità a causa della pandemia COVID-19.  
 
2.2. Giusta l'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale federale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risultava dall'incarto. La svista implica un errore e consiste nel misconoscimento o nel travisamento di un fatto o di un documento. Deve riferirsi al contenuto stesso del fatto, rispettivamente alla sua percezione da parte del tribunale, non al suo apprezzamento giuridico (sentenza 4F_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 2.1). Una censura non costituisce un fatto rilevante ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF; la mancata trattazione di una critica sollevata in modo conforme al diritto processuale non costituisce quindi un motivo di revisione (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Un'eventuale apprezzamento inesatto delle prove, così come un'analisi giuridica errata della fattispecie, non comportano una revisione del giudizio. Il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF non è dato quando il Tribunale federale ha di per sé preso in considerazione gli atti e le richieste in discussione, ma non li ha valutati nel senso auspicato dal ricorrente e non ha deciso come da lui postulato nella procedura di ricorso (sentenza 5F_24/2018 del 1° luglio 2019 consid. 1). La revisione non è data per correggere un'asserita violazione del diritto (sentenza 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4.2 e rinvii).  
 
2.3. Nel caso concreto le critiche formulate dagli istanti non adempiono le esigenze appena illustrate. Con riferimento al loro primo argomento (il fatto cioè che il fisco, malgrado la loro richiesta, non avrebbe trattato la loro istanza del 4 marzo 2022 come un'istanza di revisione), va ribadito che, come già spiegato nella sentenza 2C_826/2022 dell'8 novembre 2022, detta censura non è stata da loro sottoposta alla Corte cantonale - come peraltro emerge chiaramente dalla copia del gravame cantonale allegato al presente ricorso - ragione per cui non andava esaminata dal Tribunale federale (art. 99 LTF; vedasi pure DTF 142 I 155 consid. 4). In quanto ammissibile la critica va quindi respinta.  
 
2.4. Come già illustrato in precedenza, l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione rispettivamente di rimetterne in discussione la valutazione giuridica. Nella misura in cui gli istanti ripropongono le critiche già formulate nella precedente procedura riguardo alle risposte fornite per e-mail dal fisco al loro fiduciario e ne ridiscutono l'apprezzamento giuridico fattone da questa Corte, l'istanza è inammissibile.  
 
2.5. Gli istanti rimproverano poi al Tribunale federale di avere erroneamente confermato il rifiuto di concedere loro una restituzione dei termini di ricorso. Questa Corte non avrebbe in effetti tenuto conto del fatto che il loro fiduciario, ammalato, era nell'incapacità di agire come anche delle difficoltà riscontrate per contattare le autorità, viste le restrizioni vigenti all'epoca vigenti a causa della pandemia. Sennonché ancora una volta gli istanti ridiscutono la valutazione giuridica fatta dal Tribunale federale di tale problematica, ciò che è inammissibile. Si volesse da ciò prescindere, ci si limita ad osservare che nella sentenza di cui è ora domandata la revisione, questa Corte ha spiegato (cfr. consid. 3.3) perché non erano soddisfatti i restrittivi requisiti posti per potere beneficiare della restituzione litigiosa, gli istanti essendosi limitati ad accennare a una non meglio specificata malattia del loro fiduciario, senza invece dimostrare che la stessa aveva raggiunto una gravità tale di potere essere considerata un impedimento ad agire nel senso previsto dalla giurisprudenza.  
 
2.6. Gli istanti si appellano infine all'art. 129 cpv. 1 LTF. Secondo questo disposto, se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. Nel caso concreto gli istanti non dimostrano però l'adempimento delle citate condizioni. In realtà essi si lamentano di pretese contraddizioni nel testo stesso della sentenza ma non spiegano in che il dispositivo della sentenza dell'8 novembre 2022 sarebbe poco chiaro o in che consisterebbe la contraddizione tra i considerandi e il dispositivo, ciò che giustificherebbe d'interpretare o di rettificare la sentenza. Ne discende che anche tale richiesta è inammissibile.  
 
3.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione deve essere respinta. La domanda di interpretazione e/o rettifica va dichiarata inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico degli istanti in parti uguali e con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In quanto ammissibile la domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
La domanda d'interpretazione e/o di rettifica è inammissibile. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico degli istanti in solido. 
 
4.  
Comunicazione agli istanti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 12 gennaio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud