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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_942/2023  
 
 
Sentenza del 14 gennaio 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, 
van de Graaf, von Felten, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Samuele Scarpelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Tentato omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi ripetute, coazione; commisurazione della pena; accertamento inesatto dei fatti, principio "in dubio pro reo", 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 12 giugno 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.109+ 111+112, 17.2022.120-124+145, 17.2023.144+145). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 10 dicembre 2020, verso le ore 00:40, C.________ ha indotto B.________ a recarsi nei pressi del cimitero di V.________ dove lo attendeva con D.________ e E.________. Essi lo hanno costretto a salire sull'autovettura di A.________, che attendeva all'interno dell'auto parcheggiata nelle vicinanze e che vantava nei confronti di B.________ un credito di fr. 1'000.-- per una fornitura di cocaina. Una volta a bordo del veicolo, B.________ è stato portato dai quattro in valle T.________, dove è stato sequestrato fino alle 04:30 e, nel corso di diverse fermate, è stato oggetto di numerose percosse e maltrattamenti. La vittima è in particolare stata trasportata sul tetto dell'automobile per una distanza di 900 m ad una velocità di 50 km/h durante la quale venivano alzati ed abbassati in alternanza i finestrini anteriori del veicolo a cui era aggrappata, facendole perdere la presa. In seguito, nel corso di una fermata avvenuta in località U.________, all'esterno dell'autovettura, la vittima è stata colpita con un calcio alla testa tirato da A.________ mentre si trovava a terra. Lo stesso giorno, B.________ è stato nuovamente rapito, privato della libertà e malmenato dagli interessati per oltre sei ore tra le località di V.________ e di W.________, sempre allo scopo di indurlo a restituire il denaro preteso da A.________. 
Il 28 gennaio 2021, presso un centro commerciale di X.________, C.________, A.________ e E.________ hanno ancora costretto B.________ a salire su un'autovettura in possesso di A.________ e lo hanno privato della libertà, conducendolo in T.________, dove è stato percosso e malmenato, segnatamente facendo uso di una spranga di ferro e di un booster elettrico. La vittima è inoltre stata aspersa con del carburante e, avvicinandole la fiamma di un accendino, minacciata di esserle dato fuoco. Sempre il 28 gennaio 2021, a Y.________, B.________ è di nuovo stato privato della sua libertà e malmenato per 1 ora e 47 minuti da parte di C.________, A.________, E.________, F.________ e G.________. In tale contesto, F.________ gli ha in particolare sferrato un colpo di spranga alla tempia e, congiuntamente con G.________, l'ha colpito con dei calci alla testa mentre era a terra. 
 
B.  
In relazione a questi fatti, con sentenza del 24 febbraio 2022 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuto sequestro di persona e rapimento aggravato, commesso in correità con gli altri imputati, di tentato omicidio intenzionale (riguardo al calcio da lui tirato alla testa della vittima il 10 dicembre 2020 in località U.________), di ripetuta infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), nonché di ripetuta infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121). L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni e 4 mesi. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 10 anni. 
 
C.  
Contro il giudizio di primo grado, il Procuratore pubblico (PP) ha adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). A.________ ha, dal canto suo, presentato un appello incidentale, con il quale ha essenzialmente chiesto il proscioglimento dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale e il conseguente adeguamento della pena detentiva. 
Con sentenza del 12 giugno 2023 la CARP ha parzialmente accolto l'appello del PP e ha accolto l'appello incidentale dell'imputato. La Corte cantonale, rilevato che i dispositivi relativi alla condanna per i reati di sequestro di persona e rapimento aggravato, di ripetuta infrazione alla LCStr, nonché di ripetuta infrazione alla LStup erano passati in giudicato, lo ha dichiarato autore colpevole di tentate lesioni gravi ripetute, per avere il 10 dicembre 2020, agendo in correità con C.________, E.________ e D.________, fatto salire B.________ sul tetto dell'automobile percorrendo il citato tragitto, come pure per avere, sempre agendo in correità con i suddetti coimputati, colpito la vittima con un calcio alla testa mentre era a terra. La CARP lo ha parimenti dichiarato autore colpevole di tentate lesioni gravi per avere, il 28 gennaio 2021, in correità con C.________ e E.________, impregnato i vestiti della vittima con del carburante e azionato la fiamma dell'accendino dicendole che le avrebbe dato fuoco. A.________ è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, per avere, il 28 gennaio 2021, a Y.________, in correità con C.________, G.________ e F.________, tentato di uccidere intenzionalmente, con dolo eventuale, B.________, colpendolo con un numero imprecisato di calci alla testa e con una sprangata alla tempia sinistra mentre si trovava a terra. La CARP l'ha pure ritenuto colpevole di coazione, per avere il 28 gennaio 2021 a Y.________, in correità con C.________ e E.________, costretto B.________ a non cancellare l'applicazione Life360 installata sul suo telefono cellulare. A.________ è stato condannato alla pena detentiva di 8 anni, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta e la pena espiata anticipatamente. La Corte cantonale ha altresì rilevato che una serie di dispositivi, tra cui quello relativo all'espulsione dal territorio svizzero, non erano stati impugnati ed erano quindi passati in giudicato. 
 
D.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto dalle imputazioni di tentate lesioni gravi ripetute, di tentato omicidio intenzionale e di coazione e di essere condannato ad una pena detentiva di 3 anni e 3 mesi. In via subordinata chiede, previo annullamento dei dispositivi impugnati, di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio sulla qualifica giuridica dei reati e sulla commisurazione della pena. In via ulteriormente subordinata, postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale per l'emanazione di una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il ricorrente chiede inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del diritto federale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, opponendola a quella della precedente istanza, senza confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando puntualmente in che consiste la violazione del diritto, il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione e risulta quindi inammissibile. Il gravame è in particolare inammissibile laddove il ricorrente lamenta essenzialmente la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, limitandosi però ad illustrare una sua interpretazione dei fatti. Non dimostra in tal modo che i fatti accertati in sede cantonale sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. Quanto al principio della presunzione di innocenza, nella misura in cui è richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha riconosciuto il ricorrente autore colpevole di tentate lesioni gravi, commesse per dolo eventuale, per avere, il 10 dicembre 2020 alla U.________, agendo in correità con C.________, D.________ e E.________, colpito B.________ con un calcio alla testa mentre questi era a terra.  
Per questi fatti, il tribunale di primo grado aveva dichiarato il ricorrente autore colpevole di tentato omicidio intenzionale. La Corte cantonale ha derubricato questo reato in tentate lesioni gravi. 
 
3.2. Il ricorrente ritiene che nemmeno il reato di tentate lesioni gravi sarebbe realizzato. Rimprovera alla CARP di avere accertato in modo arbitrario i fatti, siccome, pur ritenendo di doversi fondare sulle dichiarazioni da lui rilasciate, non le avrebbe seguite interamente. Adduce che la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare ch'egli aveva sempre negato di avere avuto l'intenzione di colpire la vittima con un calcio alla testa, sostenendo che il calcio incriminato aveva raggiunto quella parte del corpo soltanto per uno sfortunato concatenamento di circostanze imprevedibili: in particolare, il colpo sarebbe riconducibile ad uno sprofondamento del suo piede di appoggio nel cumulo di neve su cui si trovava in quel momento e alla conseguente perdita di equilibrio.  
 
3.3. Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
 
3.4. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente ha dichiarato che, quando tirava i calci contro l'opponente, il suo piede di appoggio sprofondava nella neve. Questa dichiarazione faceva tuttavia parte della risposta del ricorrente alla domanda degli inquirenti che gli hanno chiesto precisazioni sull'intensità della forza con cui aveva tirato i calci. Alla relativa domanda, il ricorrente ha infatti risposto: "da una scala da 1 a 6 avrò tirato dei calci di intensità 3, anche perché il piede di appoggio mi sprofondava nella neve" (cfr. verbale d'interrogatorio del 5 maggio 2021, pag. 17, AI 280). In modo conforme a tale dichiarazione, la Corte cantonale ha quindi accertato che i calci tirati dal ricorrente erano di potenza media e non estrema. Lo sprofondamento del piede nella neve non era stato allora addotto dal ricorrente per spiegare un'eventuale imprevista modifica della traiettoria del calcio, ma soltanto per stimarne la forza. La censura ricorsuale estrapola dal contesto la dichiarazione in questione e non dimostra quindi l'arbitrarietà della decisione impugnata.  
D'altra parte, la Corte cantonale ha accertato che, prima di tirare il calcio alla testa di B.________, il ricorrente gli ha tirato cinque calci alle costole con il collo del piede. Ha contestualmente accertato che, in quelle fasi, la vittima era al suolo e si stava muovendo per evitare i colpi, ciò che il ricorrente vedeva chiaramente. In questa sede, egli non si confronta con questi accertamenti che, non sostanziati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze, sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Sulla base degli stessi, la Corte cantonale poteva sostenibilmente ritenere che, colpendo ripetutamente con il collo del piede la vittima in direzione del costato, ossia nella parte alta del corpo, mentre essa si stava dimenando per evitare i colpi, il ricorrente ha messo in conto che un calcio potesse anche colpire la zona sensibile della testa. La censura deve quindi essere respinta nella misura della sua ammissibilità. Per il resto, il ricorrente non sostiene che, sulla base dei fatti accertati in modo scevro d'arbitrio, la Corte cantonale avrebbe ammesso a torto il dolo eventuale. Non fa di conseguenza valere una violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 12 cpv. 2 CP
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale ha dichiarato il ricorrente autore colpevole di tentate lesioni gravi, per avere, il 10 dicembre 2020, ad Z.________, agendo in correità con C.________, E.________ e D.________, fatto salire B.________ sul tetto della sua automobile e percorso 900 m alla velocità di almeno 50 km/h, alzando ed abbassando ripetutamente i finestrini anteriori a cui la vittima era aggrappata, facendole perdere la presa.  
 
4.2. Il ricorrente contesta di avere agito in correità con C.________. Sostiene di non avere mai preso in considerazione, né previsto, l'azione del coimputato e il fatto che questi, con il suo agire, potesse mettere in pericolo la vita di B.________. Ritiene quindi che il reato sarebbe ascrivibile esclusivamente a C.________ in veste di autore principale, il quale ha avuto l'idea di mettere la vittima sul tetto dell'autovettura e di mettersi poi alla guida. Sostiene di avere piuttosto pensato ad uno scherzo, da cui si sarebbe comunque dissociato intimando a C.________ di fermarsi. Asserisce di avere avuto, quale "spettatore estraneo e non coinvolto", un ruolo di partecipante secondario all'infrazione.  
 
4.3. Secondo la giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei partecipanti principali. Occorre che, in base alle circostanze del caso concreto, il suo contributo appaia essenziale all'esecuzione del reato. La sola volontà riguardo all'atto non è sufficiente, non essendo tuttavia necessario che il correo abbia effettivamente partecipato alla sua esecuzione o che abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune, che non deve necessariamente essere espressa, ma può anche risultare da atti concludenti, il dolo eventuale quanto al risultato essendo sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi alla pianificazione del progetto, potendo aderirvi ulteriormente. Non è nemmeno necessario che l'atto sia premeditato, il correo potendovisi associare nel corso dell'esecuzione. È per contro determinante ch'egli si sia associato alla decisione sfociata nel reato o nella sua realizzazione in condizioni o in misura tali da farlo apparire come un partecipante non secondario, bensì principale (DTF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1 e rinvii).  
 
4.4. Con le esposte argomentazioni, il ricorrente si limita a sminuire genericamente la sua partecipazione agli atti incriminati, scostandosi dai fatti accertati. Non si confronta con gli accertamenti e le valutazioni probatorie eseguite dalla Corte cantonale ai considerandi 20 segg. della sentenza impugnata (da pag. 73 a pag. 81) e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente omette in particolare di considerare ch'egli ha partecipato all'organizzazione della spedizione punitiva nei confronti di B.________, il quale gli era debitore di un importo di fr. 1'000.--, che gli imputati hanno partecipato attivamente all'azione del trasporto della vittima salendo tutti a bordo dell'automobile, che il ricorrente era il possessore dell'automobile e ne aveva quindi la disponibilità, ch'egli era seduto sul sedile anteriore destro, accanto al conducente (C.________) e non gli ha rivolto alcuna rimostranza. Il ricorrente disattende inoltre che la Corte cantonale ha accertato ch'egli era consapevole dell'elevato rischio che correva la vittima di cadere dal tetto del veicolo e non ha chiesto al conducente di limitarsi a circolare sul piazzale della stazione, né ha reagito quando questi ha imboccato la strada cantonale, né è intervenuto sul comando del finestrino anteriore destro per impedire a C.________ di alzare il finestrino dal lato del passeggero. Alla luce dell'insieme degli elementi considerati dalla Corte cantonale, con cui il ricorrente non si confronta puntualmente, le sue generiche contestazioni non consentono di rivenire sulla conclusione della Corte cantonale secondo cui egli si è associato all'esecuzione del reato alla stregua di un partecipante principale.  
 
5.  
 
5.1. La Corte cantonale ha dichiarato il ricorrente autore colpevole di tentate lesioni gravi, per avere, il 28 gennaio 2021, ad Z.________, agendo in correità con C.________ e E.________, asperso i vestiti di B.________ con del carburante, avvicinando in seguito l'accendino agli indumenti, azionando la fiamma, e dicendo a B.________ che gli avrebbe dato fuoco.  
 
5.2. Il ricorrente sostiene di non avere previsto né preso in considerazione che l'autore materiale dell'atto (C.________) potesse o volesse dare fuoco alla vittima. Rileva di non avere discusso con lui un piano in tal senso, contestando altresì di essersi associato al comportamento incriminato, che non corrispondeva alla sua volontà. Adduce di avere passato al correo l'erogatore della pompa del carburante pensando che l'avrebbe rimessa al suo posto. Sostiene di essersi dissociato dall'idea di C.________ di fare uso dell'accendino, tant'è che gli avrebbe detto "ma sei scemo?".  
 
5.3. Al riguardo, il ricorrente si limita nuovamente a sminuire in modo generale il suo grado di partecipazione al reato, ma non si confronta specificatamente con il considerando n. 31 della sentenza impugnata (da pag. 92 a pag. 96) e non sostanzia d'arbitrio gli accertamenti e le valutazioni ivi esposte. Egli fa astrazione dall'agire congiunto degli imputati nella spedizione punitiva contro l'opponente e dalle violenze infertegli congiuntamente nel corso delle varie tappe precedenti la fermata alla stazione di servizio. Riguardo all'utilizzazione dell'erogatore del carburante, la Corte cantonale ha accertato che, passandolo al correo, egli sapeva, avendo terminato l'operazione di rifornimento, che l'avrebbe usato per fare del male alla vittima, la quale era stata fatta uscire dall'automobile dal correo stesso. In questa sede, adducendo semplicemente di avere pensato che il correo avrebbe ricollocato l'erogatore al suo posto, il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà dell'accertamento. Non spiega le ragioni per cui, considerato ch'egli aveva eseguito personalmente il rifornimento e si trovava immediatamente vicino al distributore, avrebbe dovuto passare l'erogatore al coimputato semplicemente per ricollocarlo al suo posto. Quanto al fatto che, quando il correo ha avvicinato l'accendino alla vittima, gli avrebbe detto "ma sei scemo?", la Corte cantonale ha spiegato le ragioni per cui non ha ritenuto rilevante l'affermazione: ha infatti accertato che il ricorrente si era limitato a prendere della carta per pulire le mani dell'opponente allo scopo di evitare che sporcasse la vettura con del carburante. La CARP ha ritenuto che ciò dimostrava come la sorte della vittima non gli importava. Il ricorrente non si confronta con questo apprezzamento e non lo sostanzia d'arbitrio. Di natura appellatoria, la censura non deve essere vagliata oltre. Laddove sostiene poi di non avere pianificato con il coimputato quest'azione, il ricorrente disattende che dai fatti accertati dalla Corte cantonale risulta ch'egli si è in ogni caso associato all'esecuzione del reato alla stregua di un partecipante principale. Come visto, una premeditazione non è necessaria per riconoscere la correità (cfr. consid. 4.3).  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento della CARP secondo cui, per la spedizione punitiva del 28 gennaio 2021, il ricorrente si è procurato la sua barra per trazioni (spranga in ferro). Adduce che, in realtà, egli aveva dichiarato che la spranga era sempre nella sua automobile, siccome la usava tutti i giorni per stirare la schiena. Rileva inoltre che la questione non presenterebbe alcuna relazione con i fatti avvenuti presso la stazione di servizio.  
 
6.2. Sta di fatto che, nella fattispecie, la spranga in ferro non è stata utilizzata dal ricorrente per eseguire esercizi ginnici, bensì per picchiare B.________. Ciò, sia prima della tappa alla stazione di servizio, sia successivamente, da parte di F.________, nel pestaggio avvenuto a Y.________. Il ricorrente non considera questi accertamenti e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. La circostanza secondo cui, prima dei fatti incriminati, la spranga in ferro sia servita al ricorrente per altri scopi non modifica tali accertamenti e non è pertanto decisiva.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente sostiene, a titolo abbondanziale, ch'egli dovrebbe essere prosciolto dal reato di tentate lesioni gravi ripetute anche perché, dal referto del medico legale, risulta che le lesioni riscontrate non hanno comportato per la vittima un pericolo reale ed imminente per la sua vita.  
 
7.2. Secondo l'art. 122 CP, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2023, è colpevole di lesioni gravi chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita (cpv. 1), chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso (cpv. 2), chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3). L'art. 122 CP è stato oggetto di una revisione nel contesto dell'armonizzazione delle pene, che non ha comunque modificato dal profilo materiale la fattispecie punibile (DTF 150 IV 384 consid. 4.2.1).  
L'autore che, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP). Vi è tentativo quando l'autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi del reato e manifestato la sua decisione di commetterlo, ma gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte (DTF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2). 
 
7.3. Il ricorrente non fa riferimento agli art. 122 e 22 CP e non fa pertanto valere una violazione di queste disposizioni secondo i requisiti dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Accennando alla mancata realizzazione di un pericolo per la vita della vittima, il ricorrente disattende ch'egli è stato condannato per avere commesso il reato di lesioni gravi nella forma del tentativo. Come visto, il tentativo è dato quand'egli ha realizzato gli elementi soggettivi del reato, manifestando la sua decisione di commetterlo, ma il risultato non si è compiuto (DTF 150 IV 384 consid. 4.2.1; 140 IV 150 consid. 3.4). La mancata realizzazione di un pericolo per la vita dell'opponente non è quindi decisiva sotto il profilo del tentativo. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, non si tratta tanto di statuire sulle ferite concretamente subite dalla vittima, quanto piuttosto di giudicare la pericolosità delle azioni incriminate (sentenza 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 4.6, in: RtiD I-2020 pag. 69 segg.). Ne consegue che, in quanto ammissibile, la censura è infondata.  
 
8.  
 
8.1. La Corte cantonale ha dichiarato il ricorrente autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, per avere, il 28 gennaio 2021, a Y.________, in correità con C.________, G.________ e F.________, tentato di uccidere intenzionalmente, con dolo eventuale, B.________, colpendolo con un numero imprecisato di calci alla testa e con una sprangata alla tempia sinistra mentre questi si trovava a terra.  
 
8.2. Il ricorrente contesta di avere agito in correità con G.________ e F.________, avendoli conosciuti soltanto quella sera. Ribadisce l'assenza di un piano comune che comprendesse i calci tirati alla testa della vittima e la sprangata alla tempia sinistra. Sostiene che, consegnando la spranga in ferro a F.________, egli non avrebbe preso in considerazione, né accettato, che l'attrezzo venisse utilizzato per colpire la vittima alla testa. Asserisce che lo scopo della spedizione punitiva contro B.________ sarebbe stato unicamente quello di incutergli paura. Ribadisce di essersi dissociato dal comportamento di G.________ e F.________, avendo detto "basta" ad un certo punto del pestaggio. Sostiene di non essere mai entrato in contatto con la vittima, ma di essere sempre rimasto vicino a E.________, al quale la Corte cantonale ha riconosciuto un ruolo di partecipante secondario.  
 
8.3. Con questa argomentazione il ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti, ma non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale esposte in modo articolato al considerando n. 41 della sentenza impugnata (da pag. 108 a pag. 116). Non le sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. In particolare, la Corte cantonale ha accertato che il ricorrente ha partecipato al sequestro della vittima e l'ha condotta a Y.________, lasciandola nelle mani di G.________ e di F.________ con la consapevolezza (da lui stesso riconosciuta) che l'avrebbero picchiato. Ha altresì accertato che il ricorrente ha estratto la spranga dall'automobile e l'ha consegnata a F.________ perché potesse usarla contro la vittima. La CARP ha altresì accertato che, nella sua posizione, il ricorrente vedeva le modalità e la violenza con cui il correo usava la spranga, avvedendosi del rischio elevato che le percosse potessero colpire la testa, senza minimamente intervenire. Quanto al fatto ch'egli ha detto "basta" a F.________, la Corte cantonale ha accertato che ciò è tuttavia avvenuto soltanto alla fine del pestaggio, dopo che la vittima aveva subito violenze per oltre un'ora e mezza. Omettendo di confrontarsi con questi elementi, le censure ricorsuali si appalesano appellatorie e sono come tali inammissibili.  
 
9.  
 
9.1. La CARP ha altresì dichiarato il ricorrente autore colpevole di coazione, per avere, il 28 gennaio 2021, a Y.________, usando minaccia di grave danno e intralciando in altro modo la libertà di agire di B.________, in correità con C.________ e E.________, costretto B.________ a non cancellare l'applicazione Life360 installata sul suo telefono cellulare.  
 
9.2. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato in modo arbitrario i fatti e di avere violato il principio "in dubio pro reo", siccome gli atti del procedimento penale non permetterebbero di affermare ch'egli fosse a conoscenza dell'esistenza dell'applicazione di geolocalizzazione nel telefono cellulare della vittima. Sostiene inoltre di non avere saputo che l'applicazione non doveva essere cancellata e di non avere ordinato a C.________ di eliminare dati dal cellulare della vittima e di installare la suddetta applicazione.  
 
9.3. Il ricorrente espone nuovamente la sua versione dei fatti, ma non si confronta con gli accertamenti esposti dalla Corte cantonale ai considerandi n. 50 e 51 della sentenza impugnata (pag. 121-123) e non li censura quindi d'arbitrio con una motivazione rispettosa dei requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Egli sostiene di non avere ordinato alcunché al correo. Omette tuttavia di considerare le sue dichiarazioni nel verbale d'interrogatorio del 10 giugno 2021, riportate nella sentenza impugnata, in cui ha riconosciuto come possibile che, durante il tragitto di rientro verso S.________, egli abbia detto al correo di cancellare le chat e le chiamate dal cellulare dell'opponente per eliminare le prove a loro riconducibili. Laddove sostiene di non essere stato a conoscenza dell'installazione della citata applicazione di geolocalizzazione sul cellulare, il ricorrente non tiene conto dell'accertamento secondo cui la geolocalizzazione è stata installata da C.________ durante la trasferta in automobile e il sequestro dell'opponente, al quale hanno partecipato ed erano presenti tutti e tre gli imputati. Non sostanziando arbitrio alcuno, le censure ricorsuali sono inammissibili e non devono quindi essere vagliate oltre.  
 
10.  
 
10.1. Il ricorrente contesta la commisurazione della pena, ritenendola insufficientemente motivata e fondata su un esercizio abusivo del potere di apprezzamento. A suo dire, il ragionamento che ha portato la CARP a stabilire una pena detentiva ipotetica di 8 anni e 6-9 mesi ed a fissare, dopo avere considerato le sue circostanze personali, la pena detentiva finale in 8 anni, non potrebbe essere seguito. Sostiene che non si comprenderebbe come la Corte cantonale ha ponderato i fattori che l'hanno condotta a questo risultato. Secondo il ricorrente, i giudici cantonali avrebbero inoltre omesso di considerare ch'egli ha fornito ammissioni e dichiarazioni spontanee, è incensurato e presenta una prognosi favorevole, suscettibile di giustificare la concessione di una prospettiva di riscatto. Ritiene inoltre ch'essi non avrebbero tenuto conto della sua particolare sensibilità alla pena. Il ricorrente chiede che la pena detentiva sia ridotta a 3 anni e 3 mesi.  
 
10.2. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). A norma dell'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena di cui all'art. 49 cpv. 1 CP è possibile unicamente se nel caso concreto le pene prospettate per sanzionare i singoli reati sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, 217 consid. 2.2).  
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 217 consid. 1.1, 395 consid. 3.6.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Il controllo della pena presuppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50 CP). La motivazione deve giustificare la pena e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base, il giudice non è tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii). 
 
10.3. Il ricorrente lamenta genericamente una motivazione insufficiente della pena inflitta dalla Corte cantonale, ma non considera, né si confronta, con le argomentazioni esposte ai considerandi da 57 a 60 della sentenza impugnata (da pag. 129 a pag. 136), in particolare al considerando n. 58. Disattente inoltre che, come si è detto, ai fini della commisurazione della pena, la Corte cantonale non era tenuta ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; sentenza 6B_261/2023 dell'8 agosto 2023 consid. 2.2).  
Nella fattispecie, la Corte cantonale ha esposto i motivi per cui ha ritenuto molto grave la colpa oggettiva e soggettiva del ricorrente riguardo al tentato omicidio per dolo eventuale e al sequestro di persona e rapimento. Ha parimenti tenuto conto della gravità elevata della sua colpa riguardo al calcio sferrato alla testa della vittima a U.________. Ha altresì considerato la gravità, minore, delle ulteriori azioni violente commesse nel contesto dei sequestri e dei rapimenti. Ha pure considerato grave la sua colpa oggettiva e soggettiva con riferimento al reato di infrazione alla LCStr, rilevando che quella concernente i reati di coazione e di infrazione alla LStup era di grado medio. La Corte cantonale poi ha tenuto conto del concorso dei reati (art. 49 CP), partendo dal reato più grave di tentato omicidio intenzionale, ed inasprendo la pena alla luce degli ulteriori reati in esame. Ha in seguito indicato le circostanze personali prese in considerazione, spiegando la loro valutazione in senso attenuante o aggravante. I citati considerandi della sentenza permettono senz'altro di seguire il ragionamento svolto dalla CARP per commisurare la pena. 
Laddove sostiene che la Corte cantonale non avrebbe considerato le sue ammissioni spontanee, egli disattende ch'essa ha valutato in senso attenuante una "certa collaborazione" da lui fornita. Contrariamente alla sua tesi, la CARP ha pure tenuto conto di una sensibilità alla pena, avendo trascorso una parte del regime carcerario durante la pandemia da Covid-19. Peraltro, il ricorrente non fa valere, né rende seriamente verosimile, l'esistenza di circostanze eccezionali che imporrebbero di riconoscere in concreto un'accresciuta sensibilità alla pena (cfr. sentenza 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). Riguardo all'asserita esistenza di una prognosi favorevole, la gravità dei reati da lui commessi e la conseguente entità della pena detentiva inflittagli, non permettono in ogni caso di pronunciare una sospensione condizionale parziale della pena detentiva (cfr. art. 43 CP). Il ricorrente critica poi la Corte cantonale per non avere tenuto conto della sua incensuratezza. Questa circostanza ha tuttavia di principio un effetto neutro sulla pena e non deve di conseguenza essere presa in considerazione in senso attenuante (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2 e rinvio). Quanto alla richiesta di ridurre la pena detentiva a 3 anni e 3 mesi, essa si fonda sul presupposto ch'egli debba essere prosciolto dalle imputazioni di tentato omicidio intenzionale, di tentate lesioni gravi ripetute e di coazione. Alla luce di quanto esposto, questa condizione non è però realizzata nella fattispecie. 
Per il resto, il ricorrente non fa valere che i giudici cantonali avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento nella commisurazione della pena. Non sostiene, né dimostra, in particolare, che la pena uscirebbe dal quadro legale, sarebbe stata valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, o apparirebbe eccessivamente severa (cfr. DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). In tali circostanze, non vi sono ragioni per rivenire sulla pena inflitta dalla Corte cantonale. 
 
11.  
Il ricorrente contesta infine i punti del dispositivo della sentenza impugnata concernenti la parziale messa a suo carico degli oneri processuali d'appello, l'obbligo di rimborso parziale della retribuzione del difensore d'ufficio e della retribuzione del patrocinatore dell'accusatore privato per la procedura di appello. 
Egli non presenta tuttavia censure motivate su questi aspetti, ma solleva la contestazione solo quale corollario alla richiesta di proscioglimento. Visto l'esito della causa, tale richiesta è infondata, sicché il gravame non deve essere vagliato oltre. 
 
12.  
 
12.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.  
 
12.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente può essere accolta in considerazione della sua situazione finanziaria e del fatto che il gravame non appariva d'acchito privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Non si prelevano quindi spese giudiziarie a suo carico e l'avv. dott. Samuele Scarpelli viene incaricato del suo patrocinio gratuito. A tale titolo, la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità per la procedura in questa sede (art. 64 cpv. 2 LTF).  
 
12.3. Non si assegnano ripetibili all'opponente privato, non invitato a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta e al ricorrente viene designato quale patrocinatore l'avv. dott. Samuele Scarpelli. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
La Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. dott. Samuele Scarpelli un'indennità di fr. 3'000.--. 
 
5.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 gennaio 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
Il Cancelliere: Gadoni