Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_956/2023
Sentenza del 14 gennaio 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente,
van de Graaf, von Felten,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
G.________,
patrocinato dall'avv. Sabrina Aldi,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Tentato omicidio intenzionale; commisurazione della pena; accertamento inesatto dei fatti, principio "in dubio pro reo",
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 12 giugno 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.109+111+112, 17.2022.120-124+145, 17.2023.144+145).
Fatti:
A.
Con sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto G.________ autore colpevole di sequestro di persona e rapimento aggravato, commesso in correità con C.________, A.________, E.________ e F.________. Agli imputati è stato rimproverato di avere, il 28 gennaio 2021, a Y.________, indebitamente arrestato, tenuto sequestrato e privato della sua libertà B.________ per 1 ora e 47 minuti, trattandolo con crudeltà, segnatamente malmenandolo e picchiandolo ripetutamente. G.________ è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, per avere in tale circostanza, intenzionalmente, con dolo eventuale, tentato di uccidere B.________, colpendolo con un numero imprecisato di calci alla testa mentre si trovava a terra. È inoltre stato riconosciuto autore colpevole di coazione e di ripetuta contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121). Egli è stato condannato alla pena detentiva di 5 anni e al pagamento di una multa di fr. 100.--.
B.
Contro il giudizio di primo grado, sia G.________ sia il Procuratore pubblico hanno adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). Con sentenza del 12 giugno 2023 la Corte cantonale ha respinto l'appello presentato da G.________, che aveva essenzialmente chiesto il proscioglimento dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale. Ha per contro parzialmente accolto l'appello del Procuratore pubblico. La Corte cantonale, rilevato che il giudizio di colpevolezza per i reati di sequestro di persona e rapimento aggravato, di coazione e di ripetuta contravvenzione alla LStup era passato in giudicato, ha dichiarato G.________ autore colpevole di tentato omicidio intenzionale. Gli ha rimproverato di avere, il 28 gennaio 2021, a Y.________, in correità con C.________, A.________ e F.________, tentato di uccidere intenzionalmente, con dolo eventuale, B.________, colpendolo con un numero imprecisato di calci alla testa e con un colpo di spranga in ferro alla tempia sinistra mentre questi si trovava a terra. La Corte cantonale ha condannato G.________ alla pena detentiva di 6 anni e 9 mesi dedotta la carcerazione preventiva sofferta.
C.
G.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto dall'accusa di tentato omicidio intenzionale. Postula di essere condannato ad una pena detentiva di 3 anni, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, parzialmente sospesa condizionalmente in ragione di 2 anni e 6 mesi per un periodo di prova di 3 anni. Il ricorrente chiede inoltre di essere esonerato dalle spese giudiziarie della procedura d'appello. In via subordinata, chiede che la causa sia rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, segnatamente affinché sia esonerato dal prelievo delle spese giudiziarie della sede d'appello e gli sia riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili d'appello. Il ricorrente chiede altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti, la violazione del diritto federale, la violazione del principio "in dubio pro reo" e la violazione del diritto di essere sentito.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, opponendola a quella della precedente istanza, senza confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando puntualmente in che consiste la violazione del diritto, il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il gravame è inammissibile in particolare laddove il ricorrente contesta l'adempimento del reato di tentato omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale, scostandosi tuttavia dai fatti accertati dalla Corte cantonale, senza sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Quanto al principio della presunzione di innocenza, nella misura in cui è richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
3.
3.1. La Corte cantonale ha dichiarato il ricorrente autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, per avere, il 28 gennaio 2021, a Y.________, in correità con C.________, A.________ e F.________, tentato di uccidere intenzionalmente, con dolo eventuale, B.________, colpendolo con un numero imprecisato di calci alla testa mentre questi si trovava a terra.
3.2. Il ricorrente contesta la condanna per questo capo d'imputazione. Lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, siccome la Corte cantonale non si sarebbe pronunciata su talune argomentazioni difensive. Le rimprovera in particolare di non essersi confrontata con le contestazioni relative all'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato, segnatamente con il requisito del dolo eventuale. Adduce inoltre che la CARP non si sarebbe espressa né sulla critica riguardante un insufficiente contraddittorio con l'accusatore privato nell'ambito dei suoi verbali d'interrogatorio nella procedura preliminare, né sulle risultanze della perizia medico legale, che avrebbe accertato un'unica lesione alla testa, nella zona fronto-temporale sinistra.
3.3. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). Questa garanzia impone all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 II 154 consid. 4.2).
3.4. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale ha motivato in modo puntuale ed esauriente la propria sentenza con riferimento agli atti di violenza commessi da lui e dal correo F.________ (cfr. sentenza impugnata, pag. 96-108, in particolare consid. 36-38). Ha descritto gli atti da loro compiuti contro la vittima, in particolare per quanto concerne i calci tirati alla testa e la forza con cui sono stati sferrati, ed ha spiegato perché erano costitutivi del reato di tentato omicidio per dolo eventuale (cfr. consid. 38.1-38.4). Nella misura in cui si fonda anche sui verbali d'interrogatorio della vittima, la Corte cantonale li ha quindi ritenuti utilizzabili, respingendo implicitamente le critiche del ricorrente. Quanto alla perizia medico legale, la CARP ha riconosciuto che il medico legale ha stabilito che i colpi inferti alla vittima non hanno mai determinato un reale e imminente pericolo per la sua vita e che nessuna delle lesioni riscontrate ha avuto un carattere permanente. Non ha quindi di per sé omesso di prendere in considerazione il referto peritale. Ha nondimeno accertato, sulla base delle dichiarazioni dei protagonisti, e del fatto che il correo F.________ si era addirittura fatto male al piede sferrandoli, che i calci erano stati tirati con estrema violenza. Trattandosi di un reato commesso nella forma del tentativo, più che la gravità delle ferite riportate dalla vittima era infatti rilevante l'esame della pericolosità del comportamento incriminato.
Dai considerandi della sentenza impugnata, risultano con sufficiente chiarezza i motivi per cui la Corte cantonale ha ritenuto che la probabilità che si realizzasse un esito letale a seguito dei calci sferrati alla testa della vittima era alta ed era stata accettata anche dal ricorrente. Ricordato che la Corte cantonale non era tenuta a pronunciarsi esplicitamente su ogni singola obiezione difensiva sollevata, essa si è quindi espressa sui punti rilevanti per il giudizio, permettendo al ricorrente di impugnarlo in questa sede con cognizione di causa. La Corte cantonale non ha pertanto violato il suo diritto di essere sentito.
3.5.
3.5.1. Il ricorrente lamenta un'ulteriore violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che la Corte cantonale si è fondata sulle dichiarazioni rilasciate dalla vittima nel verbale d'interrogatorio del 24 febbraio 2021 dinanzi alla polizia, senza la presenza della difesa. Adduce che tali dichiarazioni non sarebbero state confermate nei successivi verbali d'interrogatorio del 30 giugno 2021 e del 10 agosto 2021 dinanzi al Procuratore pubblico, ai quali ha partecipato il difensore del ricorrente.
3.5.2. Secondo l'art. 147 cpv. 1 CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Questo specifico diritto di partecipazione deriva dal diritto di essere sentito (art. 107 cpv. 1 lett. b CPP). Esso può essere limitato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 108, art. 146 cpv. 4 e art. 149 cpv. 2 lett. b CPP ; v. anche art. 101 cpv. 1 CPP). L'art. 147 cpv. 4 CPP prevede che le prove raccolte in violazione dell'art. 147 CPP non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente (DTF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1; 143 IV 397 consid. 3.3.1, 457 consid. 1.6.1).
Nella misura in cui, dopo l'apertura dell'istruzione, la polizia esegue interrogatori su incarico del pubblico ministero, le parti hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero (cfr. art. 312 cpv. 2 CPP). Da ciò consegue che le parti hanno il diritto di essere presenti agli interrogatori svolti dalla polizia durante l'istruzione su mandato del pubblico ministero e di porre domande (DTF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1; 143 IV 397 consid. 3.3.2 e rinvii). Nella misura in cui si tratta invece di investigazioni autonome della polizia ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 lett. b CPP, svolte nell'ambito della procedura investigativa della polizia, non è di principio dato un diritto delle parti di partecipare all'assunzione delle prove (DTF 143 IV 397 consid. 3.3.2; 139 IV 25 consid. 5.4.3).
Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testi a carico, garantito dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU costituisce un aspetto specifico del diritto a un equo processo. È garantito quale concretizzazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost. Secondo questa garanzia, le dichiarazioni testimoniali a carico dell'imputato possono essere di principio essere utilizzate solo nella misura in cui egli abbia avuto almeno una volta la possibilità nel procedimento penale di contestarle e di porre eventuali domande ai testimoni che hanno rilasciato le dichiarazioni (DTF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2; 140 IV 172 consid. 1.3).
3.5.3. Il ricorrente non considera le citate disposizioni e non fa puntualmente valere una loro violazione con una motivazione conforme alle esposte esigenze.
Egli richiama il verbale d'interrogatorio del 24 febbraio 2021 dell'opponente dinanzi alla polizia, al quale la difesa non ha partecipato. In concreto, l'opponente si è nuovamente espresso sui fatti di Y.________ nel verbale di interrogatorio del 10 agosto 2021 dinanzi al pubblico ministero, fornendo precisazioni sulla posizione in cui si trovava quando veniva colpito. Ha ribadito le circostanze del pestaggio, riaffermando di avere ricevuto numerosi calci alla testa mentre si trovava a terra. A questo interrogatorio hanno partecipato i difensori degli imputati, ai quali il Procuratore pubblico ha esplicitamente chiesto se avessero domande da porre alla vittima. La difesa del ricorrente ha perciò partecipato all'interrogatorio in contraddittorio ed ha potuto confrontarsi con le dichiarazioni dell'opponente e porgli eventuali domande. Peraltro, oltre a quelli del 30 giugno 2021 e del 10 agosto 2021 richiamati dal ricorrente, risultano pure ulteriori verbali d'interrogatorio della vittima eseguiti in contraddittorio dinanzi al magistrato inquirente (segnatamente il 1° luglio 2021 e il 2 luglio 2021). Nel suo ricorso, il ricorrente non li menziona e non fa al riguardo valere una violazione del suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove. Alla luce di quanto esposto, l'accennata censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
3.6. Nel merito, il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti di fatto e con la valutazione delle prove eseguite dalla Corte cantonale; in particolare non sostanzia d'arbitrio le considerazioni esposte ai considerandi 38-38.4 della sentenza impugnata (da pag. 103 a pag. 107) riguardo ai calci sferrati alla testa della vittima sia da lui medesimo sia dal correo F.________. Egli rimprovera genericamente alla CARP di avere accertato in modo arbitrario che i calci alla testa erano
"estremamente violenti". Non si confronta tuttavia con i fatti esposti ai citati considerandi, ove è in particolare accertato che la vittima veniva colpita
"come se fosse un pallone da calcio". Non spiega per quali ragioni tale accertamento sarebbe manifestamente insostenibile. Laddove sostiene che la Corte cantonale non avrebbe speso parole sulla sua consapevolezza riguardo alle conseguenze di tali colpi sulla vittima, il ricorrente omette in particolare di considerare che, con riferimento al colpo con la spranga, egli stesso aveva riconosciuto che
"basta poco per fare male a una persona colpendola alla testa". Di natura essenzialmente appellatoria, su questi aspetti il gravame non deve essere vagliato oltre.
4.
4.1. Il ricorrente contesta l'adempimento dei presupposti del reato di tentato omicidio intenzionale. Adduce che la CARP l'avrebbe riconosciuto autore colpevole di tale infrazione soltanto sulla base del fatto che la vittima è stata colpita con dei calci alla testa, ciò che sarebbe tuttavia insufficiente per ammettere un alto rischio di morte nel caso concreto e la sua consapevolezza di tale rischio. Nega di avere colpito la vittima mentre si trovava a terra, tale azione essendo semmai imputabile esclusivamente a F.________.
4.2. Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
4.3. Il ricorrente contesta l'imputazione di tentato omicidio, in particolare per avere agito con dolo eventuale, scostandosi tuttavia dai fatti accertati dalla Corte cantonale. Tali fatti non sono sostanziati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Egli non considera che, secondo gli accertamenti della CARP, i calci sono stati tirati da entrambi i correi con estrema violenza, quando la vittima era a terra ed era già gravemente indebolita a causa delle numerose percosse ricevute e della sprangata alla tempia. In simili condizioni, contrariamente a quanto egli sembra ritenere, le capacità della vittima di difendersi e di reagire erano ridotte. Disattente altresì ch'egli ha agito congiuntamente e in modo concorde con F.________, compiendo praticamente un'azione unica. Quanto alla sua consapevolezza, il ricorrente trascura che la CARP ha accertato ch'egli era consapevole della pericolosità dei colpi sferrati alla testa. La contestazione del ricorrente del reato di tentato omicidio fa astrazione da questi accertamenti ed è pertanto inammissibile. Né giova al ricorrente prevalersi della sentenza 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015, concernente una fattispecie in parte diversa, ove la vittima ha sempre potuto, incessantemente ed efficacemente, proteggersi la testa con entrambe le braccia, senza riportare ferite di rilievo (cfr. sentenza 6B_1250/2013, citata, consid. 1.4.2 e 3.2).
5.
5.1. La Corte cantonale ha inoltre ritenuto il ricorrente autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso in correità con C.________, A.________ e F.________, anche in relazione al colpo sferrato da quest'ultimo alla tempia sinistra della vittima con una spranga di ferro mentre si trovava a terra.
5.2.
5.2.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe accertato a torto ch'egli si è spostato per permettere a F.________ di colpire la vittima con la spranga in ferro. Rileva di avere in realtà dichiarato nel verbale d'interrogatorio richiamato dalla CARP di essersi spostato per evitare di essere a sua volta colpito con la spranga.
5.2.2. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente deve al riguardo rendere verosimile che il difetto sarebbe suscettibile di avere un'influenza sul risultato della procedura, vale a dire che la decisione sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (DTF 134 V 53 consid. 3.4).
5.2.3. Nel citato verbale, il ricorrente non ha espressamente dichiarato di essersi spostato per consentire al correo (F.________) di colpire la vittima, trattandosi piuttosto di una deduzione della Corte cantonale. La questione non deve tuttavia essere approfondita, giacché è in ogni modo accertato ch'egli già stava picchiando la vittima e si è spostato soltanto
"di un mezzo passo", venendo comunque a trovarsi a fianco del correo quando questi ha tirato il colpo di spranga. È altresì accertato ch'egli ha visto questa azione e ha in seguito continuato a colpire la vittima, picchiandola nuovamente assieme al correo con violenza. In tali circostanze, poiché il ricorrente si è associato agli atti del correo ed ha agito congiuntamente con lui, l'esatto accertamento del motivo per cui egli si è leggermente spostato dalla sua posizione non modifica l'esito del giudizio e non è quindi decisivo.
5.3. Il ricorrente nega di avere visto il colpo di spranga tirato dal correo alla testa della vittima. Adduce che i fatti si sono svolti di notte, in un luogo isolato, e che nessuno dei partecipanti ha dichiarato di avere visto tale colpo.
La censura è di natura appellatoria e non rende ravvisabile arbitrio alcuno. Il ricorrente non si confronta con l'accertamento secondo cui egli si trovava immediatamente vicino al correo e lo ha visto utilizzare la spranga. Né egli censura d'arbitrio la conclusione della CARP che non lo ha ritenuto credibile laddove ha dichiarato che le sprangate erano dirette alle braccia o all'altezza delle spalle e della schiena. Il ricorrente omette inoltre di considerare che l'utilizzo della spranga in ferro contro la vittima è stato visto e confermato anche da A.________ e da E.________. Non rispettosa delle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la critica è inammissibile.
5.4. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe riconosciuto a torto la sua correità con il comportamento di F.________ soltanto sulla base del fatto ch'egli avrebbe visto la sprangata alla testa tirata dal coimputato. Si tratterebbe infatti di un unico colpo ch'egli non avrebbe potuto impedire, né sarebbe stato tenuto a farlo, non avendo avuto una posizione di garante.
Con questa argomentazione, il ricorrente si limita nuovamente ad esporre una sua interpretazione dei fatti senza dimostrare arbitrio alcuno. Contrariamente alla sua asserzione, la CARP non ha fondato l'esistenza di un agire congiunto dei correi solo per il fatto che il ricorrente ha visto la sprangata alla testa, ma su una valutazione complessiva, spiegata e motivata, di tutti gli elementi disponibili (cfr. sentenza impugnata, consid. 36 segg.). Il ricorrente non si confronta specificatamente con questa valutazione. La Corte cantonale ha in particolare accertato che il ricorrente e il correo hanno colpito insieme la vittima per tutta la durata del pestaggio, spalleggiandosi vicendevolmente. D'altra parte, il ricorrente ha commesso il reato con un comportamento attivo, non per omissione (cfr. art. 11 CP), sicché l'asserita assenza di una sua posizione di garante è in concreto inconferente.
5.5. Nel seguito del gravame (pag. 11, punto n. 2.2), il ricorrente adduce genericamente che l'agire congiunto con il correo sarebbe limitato al reato di sequestro di persona e rapimento, ma non si estenderebbe alla sprangata e ai colpi alla testa inferti da F.________. Adduce che per tali atti, egli non avrebbe preso in considerazione la possibilità di uccidere la vittima. Al riguardo, egli si limita nuovamente ad esporre in modo appellatorio la sua versione dei fatti, senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata. Poiché non sostanzia né l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove, né una violazione di determinate disposizioni del CP, la censura appare inammissibile e non deve essere vagliata oltre.
6.
6.1. Il ricorrente contesta la commisurazione della pena, ritenendola insufficientemente motivata. Rimprovera alla CARP, che ha stabilito una pena detentiva ipotetica di 7 anni per il tentato omicidio per dolo eventuale, di non avere motivato l'entità dell'aumento di tale pena per il reato di sequestro di persona e rapimento aggravato e per quello di coazione. Le rimprovera inoltre di non avere illustrato i calcoli corrispondenti ai singoli fattori di riduzione della pena presi in considerazione. Critica altresì il fatto ch'egli sia stato condannato ad una pena maggiore rispetto a quella inflitta al correo F.________, nonostante questi sia stato l'autore materiale della sprangata alla testa della vittima. Il ricorrente chiede che la pena detentiva sia ridotta a 3 anni parzialmente sospesi con la condizionale.
6.2. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). A norma dell'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena di cui all'art. 49 cpv. 1 CP è possibile unicamente se nel caso concreto le pene prospettate per sanzionare i singoli reati sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, 217 consid. 2.2).
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 217 consid. 1.1, 395 consid. 3.6.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Il controllo della pena presuppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50 CP). La motivazione deve giustificare la pena e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base, il giudice non è tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).
6.3. Il ricorrente lamenta genericamente una motivazione insufficiente della pena inflitta dalla Corte cantonale, ma non considera, né si confronta, con le argomentazioni esposte ai considerandi da 64.1 a 64.8 della sentenza impugnata (pag. 147-152). Egli si limita ad addurre che la CARP non avrebbe spiegato l'ammontare dei singoli incrementi di pena e dei fattori attenuanti. Disattente tuttavia che, come si è detto, ai fini della commisurazione della pena, la Corte cantonale non era tenuta ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; sentenza 6B_261/2023 dell'8 agosto 2023 consid. 2.2).
Nella fattispecie, la Corte cantonale ha esposto i motivi per cui ha ritenuto molto grave la colpa oggettiva e soggettiva del ricorrente riguardo al tentato omicidio per dolo eventuale e al sequestro di persona e rapimento. Ha parimenti tenuto conto della gravità di grado medio della sua colpa riguardo al reato di coazione ed ha indicato le diverse circostanze prese in considerazione, spiegando la loro valutazione in senso attenuante o aggravante. I citati considerandi della sentenza permettono senz'altro di seguire il ragionamento svolto dalla CARP per commisurare la pena.
Laddove critica il fatto che la pena detentiva inflittagli (6 anni e 9 mesi) è più severa di quelle inflitta al correo (6 anni e 6 mesi), il ricorrente omette di considerare che, diversamente dal correo, egli è pure stato riconosciuto autore colpevole del reato di coazione. Disattende altresì che la Corte cantonale ha tenuto conto in capo al correo, quale circostanza personale attenuante, di un disturbo della personalità antisociale accertato dalla perizia psichiatrica. Secondo la giurisprudenza, se sussiste una differenza nella valutazione soggettiva della colpa e nelle condizioni personali, è infatti possibile infliggere a due correi giudicati nell'ambito della medesima procedura pene diverse per la stessa attività delittuosa (DTF 135 IV 191 consid. 3.2). Ad ogni modo, in concreto le pene detentive inflitte ad entrambi i correi non presentano una differenza significativa e non permettono di ravvisare una disparità di trattamento inammissibile. Quanto alla richiesta di ridurre la pena detentiva a 3 anni, parzialmente sospesa con la condizionale, essa si fonda sul presupposto che il ricorrente debba essere prosciolto dall'imputazione di tentato omicidio. Alla luce di quanto esposto, questa condizione non è però realizzata nella fattispecie.
Per il resto, il ricorrente non fa valere che i giudici cantonali avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento nella commisurazione della pena. Non sostiene, né dimostra, in particolare, che la pena uscirebbe dal quadro legale, sarebbe stata valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, o apparirebbe eccessivamente severa (cfr. DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). In tali circostanze, non vi sono ragioni per rivenire sulla pena inflitta dalla Corte cantonale.
7.
7.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
7.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente può essere accolta in considerazione della sua situazione finanziaria e del fatto che il gravame non appariva d'acchito privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ). Non si prelevano quindi spese giudiziarie a suo carico e l'avv. Sabrina Aldi viene incaricata del suo patrocinio gratuito. A tale titolo, la Cassa del Tribunale federale le verserà un'indennità per la procedura in questa sede (art. 64 cpv. 2 LTF).
7.3. Non si assegnano ripetibili all'opponente privato, non invitato a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta e al ricorrente viene designata quale patrocinatrice l'avv. Sabrina Aldi.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
La Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Sabrina Aldi un'indennità di fr. 3'000.--.
5.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 14 gennaio 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni