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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1121/2023  
 
 
Sentenza del 15 maggio 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Guidon, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Anna Grümann, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinata dall'avv. Karin Valenzano Rossi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, arbitrio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 agosto 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2021.106+138). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nelle prime ore del 5 maggio 2018, all'uscita di una discoteca, B.________ ha raggiunto una panchina sul lato opposto della strada di fronte al locale; ella non stava bene, vomitava e non riusciva a fare un passo. A.________ si trovava anch'egli sulla panchina, dopo aver trascorso a sua volta la serata in discoteca. Si è proposto di accompagnarla a casa, ma B.________ non è stata in grado di indicare dove abitasse, benché la sua abitazione distasse solo 300 metri, sullo stesso lato della strada. Sorreggendola, A.________ l'ha condotta sino alla sua autovettura, parcheggiata poco distante, l'ha portata a casa propria e in camera da letto è stato consumato un rapporto sessuale. 
Quello stesso 5 maggio 2018 B.________ si è rivolta alla polizia. 
 
B.  
Il 4 novembre 2020 il pubblico ministero del Cantone Ticino ha rinviato a giudizio A.________ con l'accusa di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, riferita ai fatti del 5 maggio 2018, e con l'accusa di pornografia afferente dei files di carattere pedopornografico trovati nel suo cellulare. 
 
C.  
Con sentenza dell'8 marzo 2021, la Corte delle assise correzionali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e di pornografia e lo ha condannato alla pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
 
D.  
In parziale accoglimento dell'appello presentato dal condannato, con sentenza del 14 agosto 2023 la Corte d'appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha prosciolto A.________ dall'imputazione di pornografia, ma ha confermato la sua condanna per il titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e gli ha inflitto la medesima pena pronunciata in primo grado. 
 
E.  
Avverso questo giudizio, A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula il suo proscioglimento da ogni accusa e un indennizzo per le spese legali giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsene deve dimostrare che il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (su questa nozione v. DTF 150 I 50 consid. 3.3.1), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, spiegando inoltre in che misura l'eliminazione dell'invocato vizio è determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). In caso contrario, esso non tiene conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 149 II 337 consid. 2.3). 
Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 148 IV 409 consid. 2.2). 
 
2.  
Dopo aver illustrato la versione dei fatti fornita rispettivamente dall'accusatrice privata e dal ricorrente, e passato in rassegna le dichiarazioni delle persone sentite a vario titolo durante l'istruzione, la CARP ha accertato che l'accusatrice privata e l'amica, con cui ha trascorso la serata, hanno bevuto più di quanto il loro fisico permettesse loro di reggere. Del resto, il loro stato di ubriachezza corrispondeva non solo all'immagine che hanno dato di loro stesse, riferendo di non riuscire a far nulla da sole né a camminar bene, ma anche a quanto percepito dallo stesso insorgente quando ha notato l'accusatrice privata star male. All'eccessiva assunzione di alcol a fronte di una frugale cena, con il passare delle ore, verso l'alba, si è sommata anche la spossatezza. La CARP ha inoltre osservato che le analisi effettuate sul capello dell'accusatrice privata non hanno rilevato la presenza di sostanze psicoattive. Dalla ricerca specifica di tracce di GHB sono emersi valori considerati endogeni. La Corte cantonale non ha inoltre ravvisato elementi agli atti suscettibili di corroborare un'eventuale assunzione di sostanze psicoattive, in particolare della cosiddetta "droga dello stupro", ipotesi che, secondo l'istanza precedente, non può pertanto assurgere a dubbio insormontabile. In merito allo svolgimento dei fatti, la CARP ha stabilito che, uscita dalla discoteca e raggiunta la panchina sita sul lato opposto della strada, l'accusatrice privata stava male, continuava a vomitare e non riusciva a fare un passo, stato del resto descritto dallo stesso ricorrente. Questi ha poi deciso motu proprio di portare a casa propria l'accusatrice privata. I giudici cantonali non hanno creduto che sia stata lei a chiederglielo, come da lui preteso. Infatti ella abitava ad appena 300 metri di distanza dalla panchina, sullo stesso lato della strada; eppure non è stata in grado di indicare né la direzione né la distanza della propria abitazione, sicché non è dato di sapere come, negli stessi frangenti, potesse invece chiedere all'insorgente di condurla presso la di lui abitazione. Del resto, ha osservato la CARP, nel suo interrogatorio lo stesso ricorrente ha riferito che l'accusatrice privata non parlava in modo fluente, esprimendo sostanzialmente un lamento, un mormorio. Anche nel tragitto in auto fino a casa dell'insorgente, l'accusatrice privata ha continuato a star male, non ha mai parlato ed era, secondo quanto da lui riferito, "mezza addormentata". Tenuto conto della breve distanza percorsa, appena 4.1 km, all'alba di un sabato mattina di inizio maggio, per la Corte cantonale le condizioni dell'accusatrice privata non potevano essere sostanzialmente mutate all'arrivo a casa del ricorrente, come da questi preteso, sostenendo che ella camminava bene senza necessitare di alcun sostegno, salendo le rampe delle scale mano nella mano con lui. Essa ha piuttosto ritenuto che, anche una volta giunta al domicilio dell'insorgente, l'accusatrice privata si trovava ancora in uno stato di incapacità a resistere. Ciò posto, per la CARP il ricorrente ha quantomeno accettato l'eventualità che, a causa del suo stato, l'accusatrice privata non potesse essere in grado di opporsi alle sollecitazioni di ordine sessuale e, ciò malgrado, le ha fatto subire un atto di natura sessuale. Lo ha quindi condannato sulla base dell'art. 191 CP.  
 
3.  
Il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, segnatamente delle dichiarazioni dell'accusatrice privata e della sua amica nonché degli esami del capello dell'accusatrice privata, in relazione alla causa del suo stato psicofisico. Sostiene che una corretta valutazione delle prove imporrebbe di ritenere che la sera dei fatti l'accusatrice privata si sarebbe trovata in uno stato di inettitudine a resistere a causa dell'assunzione (involontaria) di GHB. Di conseguenza, tenuto conto degli effetti di questa sostanza, si dovrebbe concludere, in virtù del principio in dubio pro reo, che l'insorgente non si sarebbe reso conto dello stato di inettitudine a resistere dell'accusatrice privata e dovrebbe dunque essere prosciolto dall'accusa di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere giusta l'art. 191 CP. Il suo proscioglimento si giustificherebbe anche perché l'atto d'accusa non contemplerebbe l'assunzione (involontaria) di GHB, ma unicamente il consumo di alcol quale causa dello stato di inettitudine.  
 
3.1. Non è in concreto contestato, ma è anzi esplicitamente riconosciuto nel gravame, che l'accusatrice privata era oggettivamente inetta a resistere ai sensi dell'art. 191 CP (v. su questa nozione v. DTF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2). Ciò posto, le censure di arbitrio sulle cause del suo stato psicofisico non risultano pertinenti per l'esito del procedimento. La stessa CARP, dopo aver escluso un'assunzione di sostanze psicoattive da parte dell'accusatrice privata, ha precisato che, foss'anche stato il caso, nulla muterebbe per l'esito del giudizio, ossia per la ritenuta inettitudine a resistere della stessa. Il ricorrente tuttavia ritiene che tale conclusione varrebbe unicamente con riguardo all'aspetto oggettivo del reato, ma non per quello soggettivo. Si osserva al riguardo quanto segue.  
 
3.2. La tesi difensiva di un'assunzione (involontaria) di GHB, fondata esclusivamente sul repentino malessere risentito dall'accusatrice privata, sui suoi vuoti di memoria per quanto accaduto dopo aver vomitato nei pressi della panchina e sui pochi ricordi sotto forma di sensazioni, tende essenzialmente a corroborare l'impossibilità per l'insorgente di rendersi conto dell'inettitudine a resistere dell'accusatrice privata. E questo a causa degli effetti della citata sostanza che, per parafrasare gli specialisti del ramo citati nell'impugnativa, spegnerebbero il cervello delle vittime, lasciandone il fisico attivo, sicché le parole e il corpo parrebbero indicare assoluto consenso al momento dell'atto, anche se non presente. Sennonché, dalla sentenza impugnata non risulta certo che il fisico dell'accusatrice privata fosse rimasto "attivo" ed emerge chiaramente, al contrario, che il ricorrente si è ben reso conto del malessere dell'accusatrice privata: ella ha vomitato in prossimità della panchina dove l'ha incontrata, non si reggeva in piedi al punto che l'insorgente ha dovuto sorreggerla e per di più non è stata in grado di indicare dove abitasse, malgrado la sua abitazione si situasse sulla stessa strada in cui si trovava, ad appena 300 metri di distanza. Del resto, dinanzi agli inquirenti egli ha affermato di aver subito ricondotto il malessere dell'accusatrice privata all'alcol sorbito, ritenendo che il suo stato fosse quello di chi " ha bevuto parecchio " (verbale di interrogatorio del 16 luglio 2018 pag. 13, incarto cantonale allegato 11 richiamato nella sentenza impugnata). Gli era quindi ben chiara la condizione dell'accusatrice privata quando l'ha incontrata, indipendentemente dalle cause che l'avevano provocata. Inoltre, poiché tali cause non erano in alcun modo imputabili all'insorgente, appare inconferente il richiamo al principio accusatorio.  
 
3.3. In ogni caso, con mente alla censura ricorsuale quanto all'affidabilità delle analisi sui capelli volte a determinare un'eventuale assunzione di GHB, si osserva che la stessa è infondata. Richiamandosi a quanto riferito dall'operatore all'accusatrice privata al momento del prelievo dei capelli, l'insorgente sostiene che i risultati delle analisi sarebbero falsati dal trattamento di decolorazione dei capelli effettuato tra il giorno dei fatti in giudizio e il prelievo. In proposito, la CARP ha rilevato che nessuno dei tre istituti che hanno avuto a disposizione i capelli della donna ha segnalato o fatto in altro modo presente che la decolorazione potesse incidere sui loro risultati. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, gli analisti incaricati delle verifiche avevano gli elementi per richiamare l'attenzione su eventuali falsi negativi in caso di decolorazione dei capelli. Il trattamento dei capelli è infatti stato tematizzato con l'interessata al momento del prelievo; l'operatore ne era quindi al corrente. Il patrocinatore dell'accusatrice privata ne ha riferito in occasione del verbale di confronto, e lo stesso ricorrente se ne prevale nella sua impugnativa sottolineando come non vi sarebbe motivo di dubitarne. Il rapporto del 13 settembre 2018 sull'analisi del capello redatto dall'istituto di medicina legale dell'Università di X.________, menzionato nella sentenza impugnata, descrive il capello oggetto di analisi, specificandone la lunghezza complessiva (fino a 26 cm), il relativo colore, cioè castano per circa 8 cm dall'attaccatura ( kopfnahe) e in seguito biondo, nonché il segmento analizzato, ossia 3.5 cm dall'attaccatura, rilevando l'assenza di trattamenti capillari o di cosmesi su tale sezione (incarto cantonale allegato 32 pag. 1). È quindi senza incorrere nell'arbitrio che la CARP ha prestato fede ai risultati delle analisi che non hanno riscontrato tracce di GHB se non endemiche. Ciò posto, appare in concreto irrilevante l'addotta convinzione dell'accusatrice privata e dell'amica, con cui ha trascorso la serata, di essere state drogate e, conseguentemente, è in modo sostenibile che la Corte cantonale non ha dato peso alle loro dichiarazioni in proposito, come lamentato invano nel gravame. Del resto, l'insorgente non si avvede che proprio la specialista da lui citata afferma che l'effetto postumo delle cosiddette sostanze impiegate come droga da stupro sarebbe molto simile a quello dell'ubriacatura o dell'abuso di alcol.  
 
4.  
Il ricorrente censura anche la valutazione delle prove e gli accertamenti relativi allo svolgimento dei fatti dopo l'incontro con l'accusatrice privata nei pressi della panchina, che considera arbitrari, in particolare laddove la CARP stabilirebbe che sia stato lui a decidere autonomamente di portare a casa propria l'accusatrice privata, o ancora quando essa non riterrebbe credibile la versione dell'insorgente sull'arrivo a casa e sulle condizioni dell'accusatrice privata in quei frangenti, senza tuttavia spiegarne le ragioni. Sarebbe infatti insostenibile credere al racconto del ricorrente per quanto successo fino all'arrivo alla sua abitazione e non per quel che ne sarebbe seguito. L'autorità cantonale del resto nemmeno spiegherebbe perché sarebbe impossibile che, dopo aver vomitato sulla panchina, l'accusatrice privata si sia gradualmente ripresa, riuscendo a camminare autonomamente dopo il tragitto in auto. Inoltre, continua il ricorrente, atteso che l'accusatrice privata non avrebbe alcun ricordo al riguardo, la CARP non avrebbe spiegato come si sarebbero eventualmente svolti i fatti, in particolare come sarebbero scesi dal veicolo e cosa sarebbe successo in seguito. In virtù del principio in dubio pro reo, non sarebbe in concreto possibile dunque escludere che i fatti si siano svolti esattamente come riferito dall'insorgente.  
 
4.1. Con riguardo alla paternità della decisione di portare a casa propria l'accusatrice privata, lo stesso insorgente afferma che il relativo accertamento risulta per finire irrilevante ai fini del giudizio. Non v'è dunque ragione di vagliare le connesse censure di arbitrio né si giustifica di scostarsi da quanto ritenuto in proposito dalla CARP, difettando i presupposti di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF (v. supra consid. 1).  
 
4.2. La CARP non ha creduto alla versione del ricorrente relativa ai fatti occorsi dall'arrivo al suo domicilio, evidenziando alcune modifiche successive nel suo racconto, volte chiaramente a migliorare la sua posizione. Ha in particolare osservato come, malgrado egli stesso abbia dipinto l'accusatrice privata come una persona assente nel tragitto dalla panchina alla vettura e durante il viaggio in automobile, per quel che concerne la fase successiva all'arrivo a casa le sue condizioni sono state da lui progressivamente descritte in modo sensibilmente migliore, al punto che al dibattimento egli ha asserito che, oltre a uscire autonomamente dall'auto, l'accusatrice privata non necessitava di alcun sostegno, ma " camminava bene, normale ". Orbene, per la CARP ciò non è credibile, tenuto conto che appena dieci minuti prima non si reggeva nemmeno in piedi e che ha continuato a non stare bene anche nel breve viaggio sino al domicilio dell'insorgente. E neppure ha creduto al suo racconto in merito alle diverse fasi sfociate nel rapporto sessuale. La CARP ha riportato in proposito quanto dichiarato dall'accusatrice privata in occasione del verbale di confronto, riferendo ella in particolare di essere riuscita ad aprire gli occhi in diversi attimi e aver percepito sopra di lei una persona che stava consumando un rapporto sessuale con lei, senza però riuscire a muoversi, sentendosi paralizzata. A mero titolo aggiuntivo, e dunque non decisivo per l'accertamento dei fatti, la Corte cantonale ha rilevato che l'amico, a cui il ricorrente ha affermato di aver raccontato quanto successo con l'accusatrice privata, ha negato che lo abbia fatto. In assenza di elementi per dubitare della parola di uno dei suoi migliori amici, la CARP ha ritenuto significativo che l'insorgente non abbia riferito l'episodio a nessuno, malgrado egli stesso abbia dichiarato trattarsi di una " serata normalissima " e nonostante i due amici si confidassero anche vicende intime.  
 
4.3. Non si scorge alcun arbitrio nella valutazione dell'autorità cantonale. Appare effettivamente inverosimile che l'accusatrice privata, nell'arco di appena una decina di minuti - si rammenta che con l'auto sono stati percorsi all'incirca quattro chilometri -, potesse camminare "normalmente" dopo non essere neppure riuscita a fare un passo da sola, e questo malgrado avesse in precedenza vomitato e quindi, come avanzato nel gravame, espulso parte dell'alcol ingerito. Con pertinenza poi, la CARP ha evidenziato alcune mutazioni nella versione del ricorrente. Certo esse non sono sostanziali, ma tuttavia significative. Pur affermando costantemente che l'accusatrice privata fosse uscita autonomamente dall'auto e avesse camminato da sola, in occasione del confronto egli ha indicato che essi hanno poi raggiunto il suo appartamento camminando mano nella mano come due " fidanzatini " e, al dibattimento di appello, egli ha riferito che ella, a quel momento, camminava " bene ". Si ricorda, ed è incontestato, che pochi minuti prima l'accusatrice privata nemmeno riusciva a fare un passo, che, sorretta fino alla vettura, mormorava, si lamentava di star male, che, nel tragitto in automobile, ha continuato a star male e che, secondo quanto affermato dallo stesso insorgente, era " mezza addormentata ". Le condizioni dell'accusatrice privata una volta scesa dalla macchina, così come descritte dal ricorrente, sono diametralmente opposte a quelle durante il breve tragitto in automobile, per non parlare di quelle precedenti. Questa asserita evoluzione va ben oltre il graduale miglioramento del suo stato, addotto nell'impugnativa. Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, riportate nella sentenza impugnata, una volta uscito dal bagno, avrebbe trovato l'accusatrice privata coricata nel letto in mutande e reggiseno. Si sarebbe allora anch'egli adagiato accanto all'accusatrice privata che ancora non dormiva e avrebbero brevemente parlato in italiano. Ne sarebbe poi seguito il rapporto sessuale. Rispondendo a un'esplicita domanda, egli ha dapprima dichiarato che l'accusatrice privata non aveva alcun accento; in seguito all'obiezione degli inquirenti sulla necessità di ricorrere a un interprete di lingua inglese per il suo interrogatorio, non ha escluso di aver parlato con lei in tale idioma. In un secondo tempo, nel medesimo verbale, ha però affermato che non si sono praticamente detti nulla, limitandosi egli a chiederle se avesse bisogno di qualcosa. La CARP ha stabilito che tra i due non vi è stata alcuna conversazione e nemmeno una mera parvenza di colloquio. Il giudizio negativo sulla credibilità del ricorrente è corroborato abbondanzialmente anche dalla testimonianza dell'amico. Al riguardo, l'insorgente ipotizza la possibilità che egli abbia mentito per coprirlo, sapendolo oggetto di un procedimento penale per quanto accaduto quella sera, prospettando in sostanza un'eventuale falsa testimonianza dell'amico. Anche a voler seguire la tesi ricorsuale, ciò non gioverebbe alla credibilità dell'insorgente, ma confermerebbe la valutazione della CARP.  
Gli accertamenti della sentenza impugnata non procedono da una valutazione arbitraria delle prove e sono conseguentemente rispettosi del principio in dubio pro reo, la cui portata non travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2). Rimangono pertanto vincolanti per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
5.  
Nel merito, il ricorrente contesta l'adempimento dell'aspetto soggettivo del reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Ribadendo la tesi di un'assunzione involontaria di GHB, ritiene che l'inettitudine a resistere dell'accusatrice privata non fosse per lui riconoscibile. La stessa CARP non avrebbe indicato in base a quali elementi egli avrebbe dovuto e potuto capire che l'accusatrice privata non fosse " in grado di capire quello che stava facendo ", partecipando ella attivamente al rapporto sessuale. L'insorgente aggiunge che, del resto, se davvero avesse voluto abusare dell'accusatrice privata, non l'avrebbe verosimilmente portata a casa propria, ma si sarebbe limitato a consumare il rapporto altrove, per poi dileguarsi. 
 
5.1. L'art. 191 CP sanziona un reato intenzionale. Il dolo eventuale è al riguardo sufficiente (sentenza 6B_327/2024 dell'11 dicembre 2024 consid. 2.1.4 con rinvii).  
Ciò che l'agente sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto. È per contro una questione di diritto quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 con rinvii). 
 
5.2. Nel motivare la sua censura, il ricorrente si scosta in modo inammissibile dai fatti accertati senza arbitrio dalla CARP. L'autorità cantonale ha infatti escluso che l'accusatrice privata si trovasse sotto l'effetto di GHB, o di altre sostanze psicoattive (v. supra consid. 3.3). Non ha ritenuto che ella abbia avuto un ruolo attivo negli atti sessuali, riportando quanto da lei riferito sulla base non di sensazioni, ma di brevi ricordi, ovvero che, aperti gli occhi in diversi attimi, ha percepito una persona sopra di lei, allorché non riusciva a muoversi (v. supra consid. 4.2), dichiarazioni con le quali l'impugnativa omette peraltro di confrontarsi. L'insorgente disponeva di tutti gli elementi per rendersi conto dello stato dell'accusatrice privata. Quando l'ha incontrata, ella vomitava, stava male, non riusciva a fare un passo ed era incapace di spiegare dove abitasse per poter essere ricondotta a casa, sita a poche centinaia di metri di distanza sulla stessa strada; poi egli ha deciso autonomamente di portarla a casa propria (v. supra consid. 4.1), sorreggendola sino alla vettura e guidando con accanto l'accusatrice privata " mezza addormentata". Giunti a destinazione, senza praticamente proferire parola, non essendoci stato neppure un accenno di conversazione tra i due, è stato consumato un rapporto sessuale. Tenuto conto del fatto che, neanche mezz'ora prima, l'accusatrice privata non era neppure in grado di fare un passo e non riusciva a esprimersi, circostanza che l'insorgente ha ricondotto a un importante consumo di alcol, appare conforme al diritto la conclusione della CARP, per cui egli ha, perlomeno, accettato che l'accusatrice privata non potesse essere in grado, a causa del suo stato, di opporsi alle sollecitazioni di ordine sessuale, facendole comunque subire un rapporto sessuale. Sicché la condanna per titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere giusta l'art. 191 CP merita conferma.  
 
6.  
La conferma della condanna esime dall'esame delle richieste di indennizzo fondate sull'art. 429 CPP
 
7.  
In relazione alla pena inflittagli, il ricorrente si duole di una manifesta carente motivazione e conseguente violazione del diritto di essere sentito, la CARP non esponendo gli elementi considerati nella commisurazione della pena e la loro ponderazione. 
 
7.1. I principi della commisurazione della pena sono disciplinati dagli art. 47 segg. CP (v. in proposito DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 141 IV 61 consid. 6.1.1 e rispettivi rinvii). Giusta l'art. 50 CP, se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base (DTF 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii). Se entra nel merito di un appello, il tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado (art. 408 CPP; DTF 143 IV 408 consid. 6.1). Alla luce del carattere riformatorio del rimedio giuridico dell'appello, la Corte cantonale deve stabilire una pena propria e motivarla in modo comprensibile. Non può limitarsi a verificare i considerandi relativi alla commisurazione della pena nella sentenza della prima istanza sulla base delle censure sollevate dal ricorrente (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Secondo l'art. 81 cpv. 3 lett. a CPP, la motivazione della sentenza comprende esplicitamente le sanzioni. A ciò nulla muta il fatto che, nella procedura di ricorso, il giudice possa rimandare alla motivazione dell'istanza inferiore (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; sentenza 6B_25/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.4 con rinvii).  
 
7.2. Su questo punto il ricorso è fondato. La motivazione della pena inflitta al ricorrente disattende quanto disposto dall'art. 50 CP. Rilevando che la pena pronunciata in primo grado non è stata oggetto di specifica contestazione, la CARP si è limitata a confermarla, osservando che il rispetto del divieto della reformatio in peius le impediva di infliggere una pena detentiva più severa, meglio adeguata alla gravità della colpa oggettiva e soggettiva dell'insorgente. Poiché la Corte cantonale è entrata nel merito delle accuse contestate al ricorrente, le incombeva di procedere a un proprio esame della sanzione, confrontandosi con i principi applicabili in questa materia ed esponendo i motivi che giustificavano la sanzione irrogata, non bastando in tal senso accennare alla gravità della colpa, non meglio precisata, né menzionare l'assenza di particolari elementi a favore del ricorrente. Del resto, malgrado non oggetto di specifiche censure, la pena inflitta in primo grado non era passata in giudicato, essendo strettamente connessa alla pronuncia di condanna, impugnata con l'appello.  
 
8.  
Ne segue che il ricorso merita parziale accoglimento. I punti 4 e 4.1 del dispositivo della sentenza impugnata, relativi alla pena e alla sua sospensione condizionale, devono essere annullati e la causa rinviata alla CARP affinché commisuri nuovamente la pena, esponendo le circostanze rilevanti a tal fine e la loro ponderazione. Per il resto gravame dev'essere respinto, in quanto infondato. 
Nella misura in cui l'accoglimento del ricorso concerne la violazione dell'obbligo di motivare la pena e quindi un aspetto formale, di cui all'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF, che non pregiudica le posizioni delle parti, tenuto conto inoltre che l'accusatrice privata non dispone di un interesse giuridicamente protetto a esprimersi sulla pena (v. sentenza 6B_170/2024 del 15 novembre 2024 consid. 2.6.5, destinata alla pubblicazione), è possibile rinviare l'incarto all'autorità precedente senza previamente ordinare uno scambio di scritti (v. DTF 133 IV 293 consid. 3.4.2). 
Risultando parzialmente vincente, il ricorrente ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili a carico del Cantone Ticino (art. 68 cpv. 1 LTF). In quanto parzialmente soccombente, una parte delle spese giudiziarie dev'essere posta a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 4 e 4.1 del dispositivo della sentenza impugnata sono annullati e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale per nuova decisione sulla pena. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 maggio 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy