Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_953/2024
Sentenza del 15 ottobre 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Ugo Mantoan,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Massimo Quadri,
3. C.________,
patrocinato dall'avv. Matteo Quadranti,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2024
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2023.100).
Fatti:
A.
A.a. In data 3 luglio 2022, verso le ore 01:30 circa, lungo l'autostrada A2, direzione sud, in territorio di W.________ in prossimità della biforcazione per X.________ è avvenuto un incidente della circolazione stradale che ha portato al decesso di D.________, passeggera del motoveicolo condotto da C.________. Quest'ultimo, dopo essersi immesso in autostrada a Y.________, circolava sulla seconda corsia da destra (corsia centrale) in direzione di Z.________, quando improvvisamente la vittima si sarebbe sbilanciata, cadendo al suolo sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia, perdendo il casco e restando immobile sulla corsia più a sinistra, poco oltre la citata biforcazione. Circa 12-13 secondi dopo la caduta, D.________ è stata investita dall'autovettura condotta da B.________, intenta a superare un veicolo che circolava sulla corsia centrale.
A.b. In seguito, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di B.________ e C.________ per titolo di omicidio colposo e grave infrazione alle norme della circolazione stradale, subordinatamente infrazione alle norme della circolazione stradale. Nell'ambito di tale procedimento penale, A.________, padre della vittima, si è costituito accusatore privato.
B.
Dopo una serie di atti che qui non occorre evocare, con decisione del 24 aprile 2023 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del procedimento penale.
A.________ ha impugnato il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, la quale ha respinto il reclamo, per quanto ricevibile, con sentenza del 3 luglio 2024.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale penale federale, chiedendo di annullarla e di impartire al Procuratore pubblico le più opportune indicazioni per l'istruzione del procedimento penale a carico di B.________ e C.________. In via subordinata, chiede di impartire al Procuratore pubblico le più opportune indicazioni per l'assunzione delle istanze probatorie già formulate nel corso del procedimento penale.
Il 9 settembre 2024 il Tribunale penale federale, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, ha trasmesso il ricorso al Tribunale federale per competenza.
Non sono state richieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), contro la quale è di massima ammissibile il ricorso in materia penale. Il ricorso presentato è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in combinato disposto con gli art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 48 cpv. 3 LTF ).
1.2. L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto a interporre un ricorso in materia penale a chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e (cumulativamente) ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).
1.2.1. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, è in particolare legittimato l'accusatore privato, ossia il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Giusta l'art. 116 cpv. 1 CPP, la vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica. I congiunti della vittima sono, tra gli altri, i suoi genitori (art. 116 cpv. 2 CPP). Se fanno valere pretese civili, essi godono degli stessi diritti della vittima (art. 117 cpv. 3 e art. 122 cpv. 2 CPP ). Secondo la giurisprudenza, i congiunti devono far valere pretese civili proprie (DTF 139 IV 89 consid. 2.2).
L'accusatore privato è legittimato a interporre un ricorso in materia penale tuttavia solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).
Qualora, come in concreto, il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (cfr. sentenze 7B_433/2024 del 30 aprile 2024 consid. 3.1 e 7B_18/2024 del 14 marzo 2024 consid. 2, con i rispettivi rinvii). Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso (cfr.
supra consid. 1), senza procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (sentenze 7B_481/2024 del 20 agosto 2024 consid. 1.2 e 7B_634/2024 del 23 luglio 2024 consid. 3.1, con i rispettivi rinvii).
Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere alle esposte severe esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 e 138 IV 186 consid. 1.4.1, con i rispettivi rinvii). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze 7B_290/2022 del 22 luglio 2024 consid. 1.1; 7B_329/2024 del 16 luglio 2024 consid. 1.1.2; 7B_312/2024 del 17 maggio 2024 consid. 2).
1.2.2. In concreto, il ricorrente è padre della vittima e quindi un congiunto ai sensi dell'art. 116 cpv. 2 CPP. Egli si è costituito accusatore privato nel procedimento penale ed ha partecipato in tale veste alla procedura dinanzi all'autorità cantonale (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF). Nel suo ricorso, il ricorrente non si esprime sui motivi per i quali e in che misura la sentenza impugnata potrebbe influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile. Ciò non comporta tuttavia l'inammissibilità del gravame. Infatti, tenuto conto della natura del reato di omicidio colposo (art. 117 CP), l'influenza della decisione impugnata sul giudizio delle pretese civili del ricorrente risulta deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti, motivo per cui la sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF in relazione a questo reato deve essere ammessa.
1.2.3. La legittimazione ricorsuale del ricorrente non può invece essere ritenuta data in relazione al reato di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr). Secondo la giurisprudenza, infatti, chi pretende di essere stato ferito nel corso di un incidente stradale è da ritenersi direttamente leso ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP unicamente in relazione al reato di lesioni colpose eventualmente commesso dall'altro utente della strada, ma non invece in relazione al reato di infrazione alle norme della circolazione commesso da quest'ultimo (cfr. DTF 138 IV 258 consid. 3.1.3; 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71 consid. 3a). Non potendo essere D.________ considerata danneggiata ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP e quindi nemmeno vittima ex art. 116 cpv. 1 CPP per quanto concerne tale reato, il ricorrente non può essere ritenuto congiunto ex art. 116 cpv. 2 CPP e far valere in quanto tale pretese civili proprie in virtù dell'art. 117 cpv. 3 CPP.
1.3. Oggetto dell'impugnativa è unicamente la sentenza della Corte cantonale del 3 luglio 2024 (cfr. art. 80 cpv. 1 e art. 90 LTF ). Conclusioni, censure o ulteriori allegazioni che esulano dall'oggetto del litigio risultano pertanto inammissibili (sentenze 7B_211/2022 del 12 marzo 2024 consid. 1.3; 7B_218/2022 del 23 ottobre 2023 consid. 1.3). Ciò vale per quanto concerne la critica ricorsuale rivolta contro il decreto di abbandono del 24 aprile 2023. La decisione del Procuratore pubblico, impugnata dal ricorrente dinanzi alla Corte cantonale, non costituisce infatti una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LTF; tale è solo la sentenza della Corte cantonale, che sostituisce quella del Procuratore pubblico per l'effetto devolutivo riconosciuto al reclamo. Un'impugnazione indipendente della stessa è quindi inammissibile (cfr. DTF 139 II 404 consid. 2.5; sentenza 7B_8/2023 del 27 settembre 2023 consid. 1.3).
2.
2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di una garanzia di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre invece dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove svolte dall'istanza precedente sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia o dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Per consolidata prassi, inoltre, quando il giudizio impugnato si fonda su diverse motivazioni tra di loro indipendenti, alternative o sussidiarie, tutte di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto nel rispetto delle esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4).
2.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; cfr. sulla nozione di arbitrio
supra consid. 2.1), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF possono essere sollevate anche nei ricorsi contro i decreti di abbandono. In tale contesto, tuttavia, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2 seg.; sentenza 7B_144/2024 del 15 aprile 2024 consid. 6.3.3).
3.
3.1. Il ricorrente censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti da parte della Corte cantonale.
Per quanto concerne B.________, il ricorrente critica che la Corte cantonale non avrebbe considerato, a torto, che ella stava effettuando una manovra di sorpasso ad una velocità che non le avrebbe permesso di arrestare l'autoveicolo entro lo spazio a lei visibile. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, la sua velocità non potrebbe essere ritenuta adeguata alle circostanze, in considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale, alla quale il ricorrente rinvia. In mancanza di un evento imprevedibile, la Corte cantonale avrebbe inoltre negato, a torto, la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di B.________ e il decesso della vittima.
In merito al comportamento di C.________, il ricorrente critica che la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare, a torto, che egli avrebbe fatto salire sul sellino della sua moto una ragazza in evidente stato di alterazione, fradicia, con un abbigliamento inadeguato ad un trasporto su un motoveicolo, con un casco di taglia errata e non omologato. La Corte cantonale non avrebbe inoltre considerato la circostanza che D.________, prima di salire sulla moto di C.________, si era tuffata vestita in piscina. Circostanza questa che indicherebbe un suo evidente stato di alterazione.
3.2.
3.2.1. La Corte cantonale ha anzitutto rilevato che sia C.________ che B.________ sono risultati negativi al test etilometrico precursore nella misura di 0.00 mg/l così come pure all'analisi del sangue. Ha ritenuto che entrambi i loro veicoli sono risultati in buono stato d'usura e di manutenzione, senza difetti che potessero aver un nesso con l'accaduto. Il motoveicolo di C.________ non aveva alcun difetto legato al posizionamento del passeggero nonché alle relative pedivelle. L'ipotesi del contatto da parte della vittima con il terminale di scarico e conseguente caduta dal motoveicolo in quanto rovente è stata esclusa dalla polizia.
3.2.2. La Corte cantonale ha inoltre accertato che il 3 luglio 2022, nel tratto di autostrada A2, carreggiata Nord-Sud a tre corsie, dove è avvenuto l'incidente, caratterizzato da una curva ad ampio raggio piegante a sinistra, la velocità massima consentita era 100 km/h, il fondo stradale era asciutto, le condizioni meteorologiche erano buone, era notte e non vi era illuminazione artificiale.
3.2.3. La Corte cantonale ha ritenuto che la velocità tenuta da B.________ nella fase di superamento (accertata dal perito giudiziario tra 80 e 88 km/h e di 79-84 km/h quando ha scorto la situazione di pericolo) era ben al di sotto del limite di velocità massima consentita in quel tratto di autostrada (100 km/h). Ha accertato che B.________ non ha effettuato alcuna manovra azzardata di sorpasso, come invece sostenuto dal ricorrente, bensì una corretta manovra di superamento in un tratto di autostrada a tre corsie, a velocità regolare e costante, in condizioni di traffico normali per quell'ora della notte, con condizioni meteorologiche buone e senza fonti di pericolo prevedibili per le quali egli avrebbe dovuto aspettarsi un ostacolo sulla sua corsia di marcia. In queste circostanze, la Corte cantonale ha rilevato che la velocità di B.________ poteva essere ritenuta adeguata alle circostanze. Ha considerato che la velocità calcolata dal perito per evitare la collisione, che avrebbe dovuto essere inferiore a 54-57 km/h, non era oggettivamente praticabile, perché una tale velocità avrebbe potuto a sua volta comportare un aumento astratto del rischio per gli altri utenti della strada, che sarebbero sopraggiunti dietro di lei, essendo la differenza tra la velocità massima consentita di 100 km/h e quella di 54-57 km/h tale da poter ritenere questo rischio come possibile.
Con un'argomentazione alternativa, la Corte cantonale ha considerato che, anche qualora si volesse ritenere inadeguata la velocità tenuta da B.________ nelle circostanze fattuali, una sua eventuale negligenza non potrebbe essere ritenuta la causa del decesso della vittima. Secondo i referti del medico legale, infatti, non è stato possibile stabilire se le lesioni determinanti il decesso della vittima siano state causate dal primo impatto al suolo conseguente alla caduta dal motoveicolo condotto da C.________ oppure a seguito dell'investimento da parte dell'autoveicolo condotto da B.________. Pertanto, a mente della Corte cantonale non sarebbe in ogni caso possibile pronunciarsi sulla sussistenza di un nesso di causalità tra un'eventuale negligenza di B.________ e il decesso della vittima. La Corte cantonale ha quindi concluso per l'assenza di indizi del reato di omicidio colposo nei confronti di B.________.
3.2.4. Per quanto concerne C.________, la Corte cantonale ha rilevato che i testimoni interrogati sono stati tutti concordi nell'affermare che D.________ la sera dell'incidente fosse allegra, ma non eccessivamente su di giri e sicuramente non ubriaca. Tali versioni avvalorano quanto sostenuto da C.________, e meglio che egli quella sera non ha mai avuto la sensazione che D.________ fosse ubriaca o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e neppure che sapeva che ella fosse una consumatrice abituale di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche. A riprova di ciò, la Corte cantonale rinvia alla relazione medico legale, nella quale viene indicato che nelle persone che consumano abitualmente alcol etilico in grandi quantità si sviluppano dei meccanismi metabolici di tolleranza che determinano una riduzione dei suoi effetti rispetto ai bevitori occasionali. Secondo la citata relazione, la vittima la sera dei fatti aveva assunto, oltre che alcol, anche cocaina, sostanza che può dissimulare gli effetti negativi determinati dall'alcol. A mente della Corte cantonale, a fronte di tale accertamento non può essere rimproverata a C.________ alcuna negligenza per aver fatto salire sulla moto una persona in stato alterato, non avendo egli avuto elementi per accorgersene, così come del resto anche confermato dalle persone che hanno visto la vittima pochi istanti prima del tragico evento.
La Corte cantonale ha ritenuto che il casco indossato dalla vittima al momento dell'incidente era di proprietà di C.________. Ha rinviato all'accertamento svolto dalla polizia, secondo cui il casco in questione era omologato per l'utilizzo su strada ai sensi dell'art. 3b dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11). Tale accertamento è stato effettuato in primo luogo tramite l'etichetta di omologazione presente sulla parte posteriore del casco. Dando seguito all'istanza probatoria del ricorrente, la polizia ha consultato un rivenditore di caschi, il quale ha confermato la registrazione del casco in oggetto nei loro database con una buona valutazione. Secondo la Corte cantonale, non vi è motivo di dubitare dell'omologazione del casco in questione. L'effettuazione di ulteriori accertamenti in merito alla sua omologazione non muterebbe l'esito del procedimento penale, considerato che, come risulta dagli atti, la vittima non lo aveva allacciato o lo aveva slacciato strada facendo - essendo stato ritrovato con il cinturino aperto -, e ciò all'insaputa di C.________, di modo che il casco non avrebbe potuto in ogni caso assolvere la sua funzione. Il fatto che il casco non fosse debitamente allacciato comporta secondo la Corte cantonale l'inutilità di testare la tenuta del cinturino sotto sforzo.
La Corte cantonale ha confermato il decreto di abbandono anche per quanto attiene l'ipotizzata violazione della LCStr. Ha accertato che C.________ al momento dei fatti stava circolando ad una velocità di 101 km/h in un tratto in cui la velocità massima consentita era di 100 km/h. Tale comportamento costituisce una semplice contravvenzione alla LCStr giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr, per la quale è prevista una multa disciplinare di fr. 20.-- (n. 303.3.a dell'ordinanza federale concernente le pene disciplinari del 16 gennaio 2019 [OMD; RS 314.11]). A mente della Corte cantonale, il Procuratore pubblico, date le circostanze e richiamato l'art. 54 CP, ha deciso a ragione di non sanzionare tale contravvenzione. La Corte cantonale ha rilevato che C.________ si è comportato in maniera corretta dal momento in cui si è immesso in autostrada fino all'incidente, motivo per cui il suo comportamento non può essere ritenuto l'origine della caduta della vittima. Ha rinviato alla deposizione del teste E.________, il quale circolava a breve distanza dietro C.________ e ha dichiarato che quest'ultimo si era comportato in modo corretto, proseguendo sempre sulla propria corsia di marcia, senza effettuare manovre o movimenti a destra o a sinistra, mentre la vittima, che fino a quel momento era sempre rimasta seduta, si era mossa molto velocemente a destra e sinistra, sbilanciandosi e cadendo a terra. La Corte cantonale ha inoltre richiamato le verifiche delle immagini della videosorveglianza svolte dal perito giudiziario, le quali non hanno permesso di ravvisare alcun comportamento dinamico anomalo della motocicletta negli istanti in cui è avvenuta la caduta.
3.3.
3.3.1. In merito all'ipotesi del reato di omicidio colposo (art. 117 CP) nei confronti di B.________, il ricorrente rinvia alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale in materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per l'incidente anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altri, a produrre l'evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c; 95 IV 139 consid. 2a).
La causalità naturale costituisce una questione di fatto (DTF 138 IV 57 consid. 4.1.3; sentenza 6B_71/2020 del 12 giugno 2020 consid. 2.3.1). Nel suo ricorso, il ricorrente omette di confrontarsi in maniera conforme alle esposte esigenze di motivazione (cfr.
supra consid. 2.1) con l'argomentazione alternativa della Corte cantonale, con la quale essa ha ritenuto che, anche se si volesse ritenere inadeguata la velocità tenuta da B.________, una sua eventuale negligenza nella guida dell'autovettura non sarebbe in ogni caso causale al decesso della vittima (cfr.
supra consid. 3.2.3). In quest'ambito, la Corte cantonale ha rinviato a quanto asserito dal medico legale, e meglio che non è stato possibile determinare se le lesioni determinanti il decesso della vittima siano state provocate dal primo impatto al suolo conseguente alla caduta dal motoveicolo condotto da C.________ o a seguito dell'investimento da parte dell'autoveicolo condotto da B.________. Nella misura in cui la Corte cantonale ha ritenuto sulla base di questi accertamenti, con i quali il ricorrente non si confronta (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF), di non potersi pronunciare sull'esistenza del nesso di causalità, tale accertamento non risulta manifestamente inesatto e quindi arbitrario. Il ricorrente, dal canto suo, nel suo ricorso adduce unicamente che il nesso causale non potrebbe essere considerato interrotto da un evento imprevedibile. Con tale argomentazione, egli si esprime unicamente sul nesso di causalità adeguata, che tuttavia presuppone la sussistenza di un nesso di causalità naturale (DTF 138 IV 57 consid. 4.1.3).
Nella misura in cui la Corte cantonale ha concluso per l'assenza di indizi del reato di omicidio colposo (art. 117 CP) nei confronti di B.________, la sentenza impugnata resiste quindi alle critiche ricorsuali.
3.3.2. Per quanto concerne C.________, le censure ricorsuali denotano un carattere in larga misura appellatorio e risultano in quanto tali inammissibili (cfr.
supra consid. 2.1). Questo è il caso ove il ricorrente insiste sul fatto che lo "stato di alterazione" della vittima al momento di salire sulla moto di C.________ sarebbe stato per lui "evidente". La Corte cantonale ha motivato nella sentenza impugnata in maniera convincente ed esaustiva i motivi per cui ha ritenuto che ciò non fosse il caso (cfr.
supra consid. 3.2.4). Il ricorrente non si confronta puntualmente con questi considerandi e non ne dimostra l'arbitrarietà. Contrariamente a quanto sembra suggerire il ricorrente, il fatto che la vittima la sera dell'incidente si fosse tuffata vestita in piscina non implica forzatamente che la stessa si trovasse in uno stato di alterazione.
Nella misura in cui il ricorrente sembra voler contestare una lacuna della motivazione della sentenza impugnata, adducendo che il "tuffo in piscina" non sarebbe stato minimamente contemplato dalla Corte cantonale, il ricorso non adempie alle severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF per quanto riguarda la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implicitamente censurata. La relativa censura, insufficientemente motivata, risulta pertanto inammissibile.
Per quanto concerne le censure ricorsuali concernenti il casco che C.________ ha consegnato alla vittima prima di salire sulla sua moto, il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), omette di confrontarsi puntualmente con i relativi considerandi della sentenza impugnata (cfr.
supra consid. 3.2.4). Così facendo, egli non dimostra per quale motivo la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, ritenendo data l'omologazione del casco in questione. Anche laddove il ricorrente sostiene che l'abbigliamento della vittima sarebbe stato del tutto inadeguato al trasporto in moto, egli omette di confrontarsi con il relativo accertamento svolto dalla Corte cantonale, secondo cui la vittima al momento dell'incidente indossava un paio di anfibi. La relativa critica risulta appellatoria e in quanto tale inammissibile. Per quanto concerne la violazione alle norme della circolazione ipotizzata nei confronti di C.________, il ricorrente nel suo ricorso non si confronta minimamente con i relativi considerandi della sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF). Il ricorso riveste anche su questo punto un carattere appellatorio.
Per i motivi sopra esposti, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, confermando l'abbandono del procedimento penale nei confronti di C.________. Il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, risulta pertanto su questo punto infondato e va respinto.
3.4. Nella misura in cui il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver ritenuto, a torto, che la velocità tenuta da B.________ potesse essere considerata adeguata alle circostanze, il ricorso sfugge a un esame di merito. Come già esposto (cfr.
supra consid. 1.2.3), il ricorrente non dispone della legittimazione ricorsuale per contestare dinanzi al Tribunale federale l'abbandono del procedimento penale in relazione al reato di violazione alle norme della circolazione.
4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a presentare osservazioni sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 ottobre 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara