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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_791/2024  
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Wohlhauser. 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. B.________e dall'avv. C.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Procura pubblica dei Grigioni, Primo procuratore pubblico, Rohanstrasse 5, 7001 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Finzione del ritiro dell'appello (assenza al dibattimento d'appello), 
 
ricorso contro l'ordinanza emanata il 3 settembre 2024 dalla Prima Camera penale del Tribunale cantonale 
dei Grigioni (SK1 23 79). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 2 giugno 2023 il Tribunale regionale Maloja ha riconosciuto A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale. 
A.________ ha appellato il giudizio di condanna. 
 
B.  
Con decreto del 26 aprile 2024 il Tribunale cantonale dei Grigioni ha citato A.________ e il suo patrocinatore a comparire al dibattimento d'appello previsto in data 3 settembre 2024. In seguito alla richiesta di rinvio del dibattimento formulata dal patrocinatore con scritto dell'8 agosto 2024, con decreto del 14 agosto 2024 il Presidente della Prima Camera penale del tribunale adito ha proposto delle date alternative per il dibattimento, invitando il patrocinatore a indicare le sue relative disponibilità. Il patrocinatore non ha dato alcun seguito al citato decreto. 
Il dibattimento si è tenuto il 3 settembre 2024, come inizialmente previsto. Constatata l'assenza dell'imputato e del suo difensore, con ordinanza del 3 settembre 2024 la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha stralciato la procedura d'appello dai ruoli per intervenuto ritiro. 
 
C.  
A.________ impugna l'ordinanza di stralcio con un ricorso in materia penale. Protestate tasse, spese e ripetibili, postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al Tribunale cantonale dei Grigioni affinché fissi una nuova data per lo svolgimento del dibattimento d'appello. 
Invitati a esprimersi sul ricorso, il Tribunale cantonale dei Grigioni è rimasto silente, mentre la Procura pubblica dei Grigioni, nella persona del Primo procuratore pubblico, chiede la reiezione del gravame. Il ricorrente ha replicato e confermato le proprie conclusioni. 
Con decreto del 7 ottobre 2024 è stata respinta l'istanza di conferimento di effetto sospensivo presentata contestualmente al ricorso in materia penale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Il ricorrente si duole di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Rimprovera all'autorità precedente di aver ritenuto che lui e il suo patrocinatore, senza alcun preavviso, non si sarebbero presentati al dibattimento. Il suo difensore avrebbe tuttavia preannunciato la propria assenza al dibattimento previsto per il 3 settembre 2024, dovendo sostenere degli esami e quindi fornendo anche valide ragioni. 
La censura non ha pregio. Ricordato che l'espressione manifestamente inesatto dell'art. 97 cpv. 1 LTF corrisponde alla nozione di arbitrio (DTF 149 II 337 consid. 2.3), l'accertamento relativo al mancato preavviso dell'assenza del ricorrente al dibattimento del 3 settembre 2024 non risulta insostenibile né in chiaro contrasto con gli atti. In effetti, con scritto dell'8 agosto 2024, per il tramite del suo legale, il ricorrente ha chiesto il rinvio del dibattimento, adducendo che il suo difensore principale, che lo avrebbe patrocinato in quell'occasione, "sino al 5 settembre 2024 [era] impegnato per gli esami di formazione continua". Manifestamente tale scritto non preannuncia alcuna assenza in particolare dell'imputato ricorrente, di modo che non appare insostenibile l'accertamento per cui l'insorgente e il suo legale non si sono presentati al dibattimento senza preavviso. 
 
3.  
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 407 cpv. 1 CPP. Adduce che il suo difensore principale, che lo ha assistito durante tutta la procedura, avrebbe richiesto un rinvio del dibattimento, essendo impossibilitato a parteciparvi a fronte degli esami federali di esperto fiscale notoriamente improrogabili. Trattasi di un motivo di assenza senz'altro giustificato, come del resto l'autorità precedente avrebbe implicitamente ritenuto, proponendo delle date alternative per lo svolgimento del dibattimento. Alla luce della preannunciata assenza del proprio avvocato, anche l'assenza dell'insorgente sarebbe giustificata, trovandosi in un caso di impossibilità soggettiva, posto come avesse comunicato la sua intenzione di farsi assistere dal suo difensore principale. In simili circostanze, non vi sarebbe spazio per applicare la finzione del ritiro dell'appello giusta l'art. 407 cpv. 1 CPP, difettando il presupposto dell'assenza ingiustificata. Il ricorrente rileva inoltre che l'autorità precedente non avrebbe respinto la richiesta di rinvio del dibattimento, lasciando al contrario intendere il suo accoglimento ove egli e il suo difensore avessero indicato le proprie disponibilità per le date alterative proposte. Sennonché la Prima Camera penale avrebbe emesso la decisione impugnata prima che l'insorgente e il suo patrocinatore, assenti le ultime due settimane di agosto 2024 rispettivamente per ferie e per la preparazione degli esami, potessero comunicare le proprie disponibilità. L'autorità precedente d'altronde non avrebbe assegnato alcun termine per reagire e nemmeno indicato le eventuali conseguenze in caso di mancato riscontro entro la data prevista per il dibattimento o di assenza. Secondo il ricorrente sarebbe inoltre irragionevole notificare un atto giudiziario a Ferragosto, esigendo implicitamente un riscontro entro due settimane durante le quali il difensore aveva preannunciato la propria assenza. Tale modo di procedere violerebbe anche il principio della buona fede e costituirebbe un formalismo eccessivo. 
 
4.  
Secondo l'art. 205 cpv. 1 CPP, chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). La norma sancisce un obbligo generale di comparire in capo alle persone citate. L'art. 205 cpv. 2 CPP impone a chi è impedito di dar seguito a una citazione di comunicarlo senza indugio all'autorità citante, motivando e per quanto possibile provando l'impedimento. Secondo la giurisprudenza, l'assenza è validamente giustificata non solo in caso di forza maggiore, vale a dire in presenza di un'impossibilità oggettiva di comparire, bensì anche in caso di un'impossibilità soggettiva connessa a circostanze personali o a un errore (DTF 150 IV 225 consid. 4.2.5). Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato (art. 205 cpv. 3 CPP). Chi dirige il procedimento decide definitivamente sulle istanze di rinvio pervenute prima dell'inizio del dibattimento (art. 331 cpv. 5 unitamente all'art. 405 cpv. 1 CPP). In assenza di una decisione in tal senso l'interessato non può dunque persuadersi sua sponte di un rinvio (sentenza 6B_365/2018 del 5 luglio 2018 consid. 2.1).  
Giusta l'art. 407 cpv. 1 lett. a CPP, che disciplina le conseguenze dell'inosservanza definita in termini generali dall'art. 93 CPP, l'appello è considerato ritirato se l'appellante ingiustificatamente non compare all'udienza, né vi si fa rappresentare. La mancata comparizione non è ingiustificata se l'appellante non è stato regolarmente citato al dibattimento o se fornisce un valido motivo per la sua assenza (DTF 150 IV 225 consid. 4.2.1 e 4.2.3). 
 
4.1. Non è in concreto contestato che il ricorrente e il suo patrocinatore siano stati regolarmente citati al dibattimento di appello e neppure che siano stati informati delle conseguenze di una mancata comparizione. È inoltre pacifico che l'insorgente non si è presentato al dibattimento di appello né si è fatto rappresentare. Parimenti pacifico è che nella fattispecie non sussista un caso di difesa obbligatoria e neppure di difesa d'ufficio (sulla mancata comparizione in simili casi v. tra tante sentenza 7B_409/2023 del 19 agosto 2024 consid. 2.2). Controverso è unicamente il carattere ingiustificato dalla mancata comparizione.  
 
4.2. L'insorgente focalizza la sua argomentazione essenzialmente sulle ragioni della mancata comparizione del suo difensore di fiducia. L'art. 407 cpv. 1 lett. a CPP tuttavia si concentra sulla mancata comparizione non del patrocinatore, bensì dell'appellante e solo quest'ultima è dunque decisiva per l'applicazione della norma. Sulla propria mancata comparizione il ricorrente sostiene di essersi trovato in un'impossibilità soggettiva di presenziare al dibattimento d'appello, intendendo farsi assistere dal suo difensore principale. Sennonché nella fattispecie gli impegni, quand'anche improrogabili, del suo legale principale non comportano un'impossibilità soggettiva dell'insorgente a comparire al dibattimento. Come pertinentemente evidenziato dalla Procura opponente, risulta che la difesa del ricorrente è stata assicurata dall'avv. B.________ unitamente all'avv. C.________, che hanno congiuntamente sottoscritto sia la dichiarazione di appello sia il ricorso in materia penale in questa sede. Non emerge né è preteso che quest'ultima fosse a sua volta nell'impossibilità di assistere l'insorgente al dibattimento di appello. Invano egli obietta di essere stato rappresentato e assistito durante tutto il procedimento dal difensore principale e di aver annunciato la sua intenzione di farsi da questi assistere al dibattimento di appello, ciò di cui l'autorità cantonale sarebbe stata perfettamente al corrente, avendo essa indirizzato tutte le comunicazioni esclusivamente al difensore principale. Da quest'ultimo elemento il ricorrente nulla può desumere a sostegno della sua posizione, corrispondendo a quanto previsto dall'art. 127 cpv. 2 CPP ove una parte faccia capo a due o più patrocinatori. In simili circostanze non è possibile ritenere che l'insorgente fosse nell'impossibilità soggettiva di comparire al dibattimento di appello, potendo farsi assistere da un altro legale che ha agito, seppur in secondo piano, unitamente al difensore principale.  
 
4.3. Il ricorrente non si avvale peraltro di alcun errore. Certo, il suo difensore principale ha postulato il rinvio del dibattimento. Sennonché nessuna decisione in tal senso è stata resa ed egli non poteva ritenere che il rinvio fosse stato concesso, né del resto è preteso il contrario (v. supra consid. 4). L'insorgente si avvale tuttavia del mancato rispetto del principio della buona fede da parte dell'autorità cantonale. A torto. Da un lato, tale principio non può essere considerato disatteso semplicemente perché in prossimità di Ferragosto la direzione della procedura ha interpellato il ricorrente su eventuali date alternative per lo svolgimento del dibattimento di appello. Si osserva in proposito innanzitutto che il codice di procedura penale non contempla le ferie giudiziarie e secondariamente che l'insorgente non ha informato l'autorità di una sua eventuale assenza per ferie, mentre che il suo difensore principale ha comunicato semplicemente di "essere impegnato" sino al 5 settembre 2024, ma non di essere assente, rispettivamente irraggiungibile nel periodo compreso tra la richiesta di rinvio e il dibattimento di appello. In tali circostanze, considerata non solo la pendenza di causa ma anche la pendenza della richiesta di rinvio, l'insorgente doveva aspettarsi delle comunicazioni da parte del Tribunale cantonale. Dall'altro lato, con decreto del 14 agosto 2024, che il ricorrente non contesta aver ricevuto, il Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale invitava a comunicare le disponibilità per alcune date alternative, qualora la domanda di rinvio fosse stata accolta. Un rinvio della data inizialmente prevista per il dibattimento poteva effettivamente apparire probabile, ma non certo. Nonostante l'invito in questo senso, il ricorrente non ha però dato alcun seguito al citato decreto. Vero è che non è stato fissato alcun termine preciso a tal fine. Veniva tuttavia richiesto un riscontro "quanto prima", ciò che, tenuto conto del dibattimento indetto per il 3 settembre 2024 e dell'assenza di revoca dell'iniziale citazione, poteva significare unicamente entro e non oltre questa data. Invano quindi il ricorrente critica l'autorità cantonale per aver stralciato il suo appello ancor prima che potesse fornire le sue disponibilità in relazione alle date alternative, posto come l'ordinanza impugnata è stata emanata proprio il 3 settembre 2024, ovvero in occasione del dibattimento inizialmente previsto e per il quale la citazione non è stata revocata.  
 
4.4. È quindi a ragione che la Prima Camera penale ha ritenuto che il ricorrente appellante ingiustificatamente non è comparso all'udienza, né si è fatto rappresentare e ha conseguentemente considerato l'appello ritirato. Non sussiste alcuna violazione dell'art. 407 CPP né del principio della buona fede sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. a CPP.  
Lo stralcio dell'appello non costituisce nemmeno un formalismo eccessivo (su questa nozione v. DTF 145 I 201 consid. 4.2.1 e rinvii). La citazione al dibattimento di appello menzionava le conseguenze della mancata comparizione dell'appellante al dibattimento. Malgrado la richiesta di rinvio, tale citazione non è stata revocata e il ricorrente non poteva partire dal principio che lo fosse, dal momento che non ha dato alcun seguito al decreto con cui è stato invitato a comunicare le proprie disponibilità per eventuali date alternative. Non dando alcun riscontro a tale decreto, egli ha mostrato disinteresse in relazione al seguito del procedimento, disinteresse che l'art. 407 cpv. 1 CPP sanziona con la finzione del ritiro dell'appello. 
 
5.  
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto, perché infondato. 
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, alla Procura pubblica e alla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 16 gennaio 2025 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy