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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_479/2024  
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Università della Svizzera italiana, Decanato della Facoltà di scienze informatiche, 
via Giuseppe Buffi 13, 6900 Lugano, 
 
Oggetto 
Contestazione di una nota universitaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2024 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.284). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 26 agosto 2024 la Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame presentato da A.________ contro la decisione del 20 giugno 2024 con cui il Decano della Facoltà delle scienze informatiche dell'Università della Svizzera italiana l'ha informato della reiezione del reclamo con cui aveva contestato la nota di 7.5 attribuita alla sua tesi di Master. Ella ha giudicato, in sintesi, che all'interessato difettava la legittimazione ad agire esatta dal diritto procedurale cantonale (art. 65 cpv. 1 LPAmm [RL/TI 165.100]) e che, in ogni caso, il gravame nemmeno adempiva i requisiti minimi legali di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm). 
 
B.  
Il 27 settembre 2024 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale con cui chiede che la sentenza cantonale sia dichiarata nulla, che venga annullata la decisione emessa dall'Università il 20 giugno 2024 e che gli siano forniti ragguagli precisi sulla nota ottenuta e su quelle attribuite agli altri studenti. Domanda inoltre il rimborso delle varie spese causate dalla vertenza e il risarcimento del danno alla fiducia in sé stesso e al riconoscimento delle proprie capacità. Postula infine che venga riconosciuta la "responsabilità delle parti responsabili (inclusi ma non limitati a tribunali e scuole) ". 
Con scritto del 30 settembre 2024 A.________ è stato invitato a trasmettere a questa Corte, sotto comminatoria d'inammissibilità (art. 42 cpv. 5 LTF), la sentenza impugnata, ciò che ha fatto il 9 ottobre successivo. In tale occasione ha anche postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio. 
Con scritti datati 11 e 14 ottobre 2024, non firmati, il ricorrente ha dichiarato volere correggere alcune informazioni fornite nonché ha allegato nuova documentazione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 276 consid. 1, 66 consid. 1.3).  
 
1.2. Il ricorrente si è limitato a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lui nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_317/2024 del 21 giugno 2024).  
 
2.  
Sebbene oggetto di disamina possa essere unicamente la sentenza d'inammissibilità pronunciata dalla Corte cantonale, la ricevibilità del presente ricorso va esaminata in funzione della causa nel merito. In concreto la procedura ha preso avvio dalla contestazione della valutazione della nota attribuita dalla Facoltà di scienze informatiche alla tesi di Master del qui ricorrente. 
 
2.1. In virtù dell'art. 83 lett. t LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Questo motivo di esclusione comprende i risultati di esami in senso proprio come pure le decisioni che si fondano su una valutazione delle capacità personali, intellettuali o fisiche del candidato e che sono contestate dinanzi al Tribunale federale (DTF 147 I 73 consid. 1.2.1; sentenza 2D_9/2022 del 10 agosto 2022 consid. 1.1 e rinvii). Nella misura in cui la vertenza che ci occupa ricade sotto questa clausola poiché, nel merito, si riferisce alla valutazione della nota attribuita alla tesi di Master del qui ricorrente, la via del ricorso ordinario è esclusa.  
 
2.2. Data l'inammissibilità del rimedio ordinario, rimarrebbe da appurare se il gravame sia proponibile quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (artt. 113 segg. LTF). La questione può tuttavia rimanere irrisolta dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso sfugge comunque ad un esame di merito.  
 
3.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti a questa Corte deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4). 
 
4.  
 
4.1. Come già accennato, la Giudice delegata ha emanato una sentenza d'inammissibilità perché è giunta alla conclusione che le esigenze poste dagli artt. 65 cpv. 1 (legittimazione ad agire) e 70 cpv. 1 (contenuto e forma dell'allegato ricorsuale) LPAmm non erano realizzate. Trattandosi di aspetti regolati dal diritto procedurale cantonale, occorre di conseguenza pronunciarsi sull'eventuale applicazione arbitraria di questi disposti. In proposito, come già detto, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2 e rispettivi rinvii).  
 
4.2. Sennonché sia con riferimento al primo motivo (il difetto della legittimazione ad agire di cui all'art. 65 cpv. 1 LPAmm) che riguardo al secondo argomento (la mancanza totale di una motivazione domandata dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm) ritenuti dalla Giudice delegata, l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale accertamento arbitrario (cfr. DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 4.3 e riferimenti) dell'assenza dei presupposti formali richiesti dai citati disposti. Il ricorrente si limita infatti ad addurre, in maniera appellatoria e quindi inammissibile (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), che la sentenza querelata non poggerebbe sulle necessarie basi legali e che la Corte cantonale avrebbe espresso un'opinione personale.  
In realtà l'argomentazione del ricorrente è tutta tesa a dimostrare l'errata valutazione della nota attribuita alla sua tesi di Master e come ciò influenzerebbe i suoi interessi personali concreti. Ora tale aspetto attiene al merito della causa e non può essere esaminato in questa sede. Infatti, come già rilevato, oggetto di giudizio in questa sede può unicamente essere la sentenza d'inammissibilità emanata dalla Corte cantonale. In effetti, quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito per motivi formali, questa Corte può unicamente pronunciarsi sulla questione dell'irricevibilità del gravame dato che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa verrebbe rinviata per l'esame di merito alla Corte cantonale (DTF 144 II 184 consid. 1.1). 
Da quanto precede discende che non essendosi espresso sui motivi posti a fondamento del giudizio impugnato, il ricorso non contiene una motivazione topica e sfugge pertanto ad un esame di merito. 
 
5.  
 
5.1. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
5.2. La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, atteso che le conclusioni del ricorso erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Vista la particolarità del caso si rinuncia tuttavia eccezionalmente a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 ottobre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud