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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_727/2022  
 
 
Sentenza del 17 aprile 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, Viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
 
Amministrazione imposte del Cantone Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
Imposte cantonali e imposta federale diretta, 
periodi fiscali 2014-2016, 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 7 settembre 2022 (80.2020.161, 80.2020.162). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:  
 
 
1.  
 
1.1. Adita dalla A.________ SA, per contestare la correttezza delle tassazioni 2014-2016 dell'autorità fiscale ticinese, con sentenza del 7 settembre 2022 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso della società. Nel suo giudizio, ha infatti concluso che sia la ripresa riguardo ai vari costi fatti valere in relazione ai rapporti con la B.________ (2014-2016; distribuzione dissimulata di utili) che la rivendicazione dell'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino (2016) erano giustificate.  
 
1.2. Il 7 ottobre 2022, la A.________ SA ha impugnato la pronuncia della Camera di diritto tributario davanti al Tribunale federale, domandandone la riforma, con conseguente conferma "della validità dei ricorsi del 24 settembre 2020 (...) oltre alle motivazioni meglio precisate aggiornate e descritte nel presente ricorso".  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi va spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). L'allegato ricorsuale deve di conseguenza confrontarsi, almeno sommariamente, con i considerandi del giudizio impugnato, ed esporre in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 146 I 62 consid. 3). Esigenze più severe valgono in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto giusta l'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 140 III 115 consid. 2; 136 III 552 consid. 4.2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Salvo quando ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale non può tenere nemmeno conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori al querelato giudizio (cosiddetti "nova in senso proprio"; DTF 133 IV 343 consid. 2.1).  
 
3.  
 
3.1. Nell'impugnativa, la ricorrente non si confronta con l'impostazione giuridica data al suo caso dai Giudici ticinesi (2014-2016, ripresa di costi posti in deduzione, distribuzione dissimulata di utili; 2016, assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino).  
Sempre contrariamente a quanto richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non spiega quindi nemmeno perché l'atto impugnato lederebbe il diritto. 
 
3.2. D'altra parte, in relazione all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove, contestato per lo meno implicitamente sia riguardo al mancato riconoscimento dei costi fatti valere in deduzione (2014-2016; distribuzione dissimulata di utili a B.________) che all'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino (2016), l'insorgente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie, ciò che non basta.  
In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove va dimostrato ed è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo o se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi insorge argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
3.3. Per quanto faccia anche capo a nuove prove, non contenute nell'incarto cantonale, va infine osservato che l'insorgente non spiega nemmeno perché ciò sarebbe lecito.  
Come ricordato, l'art. 99 cpv. 1 LTF permette infatti di addurre nuovi fatti e nuove prove solo se ne dà motivo la decisione impugnata, e il rispetto di queste condizioni va dimostrato. 
 
4.  
Privo di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorso è pertanto inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 17 aprile 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli