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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_728/2022  
 
 
Sentenza del 17 aprile 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA (dal..., B.________ SA), 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, Viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
 
Amministrazione imposte del Cantone Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
Imposte cantonali e imposta federale diretta 2016, 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 7 settembre 2022 (80.2021.95, 80.2021.96). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 13 dicembre 2018, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino (UTPG) ha rivendicato l'assoggettamento illimitato della C.________ SA (dal... A.________ SA e, dal..., B.________ SA) con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Nel contempo l'ha tassata, stabilendo utile e capitale imponibile. 
L'11/14 gennaio 2019, la C.________ SA ha reclamato contro le decisione di tassazione, contestando l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino e i valori stabiliti. Il 25 marzo 2021 il reclamo è stato respinto. 
 
B.  
Pronunciandosi su ricorso di A.________ SA, con sentenza del 7 settembre 2022 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concluso (estratto del dispositivo) : 
 
1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. Di conseguenza: 
 
1.1 In merito (...) alla determinazione dell'assoggettamento illimitato, il ricorso è respinto. 
1.2 In merito alla determinazione dell'utile imponibile, gli atti sono ritornati all'UTPG, affinché adotti delle nuove decisioni motivate. 
 
C.  
Il 7 ottobre 2022, A.________ SA ha impugnato la pronuncia della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, contestando l'assoggettamento nel Cantone Ticino, invocando l'applicazione delle "norme di tassazione intercantonale" ed esprimendosi sulla questione dell'inattendibilità dei conti della società, che ha dato luogo al rinvio all'UTPG. 
Nella sua risposta, la Corte cantonale ha tra l'altro rilevato che le condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per impugnare una decisione di rinvio non sono date e che il ricorso è pertanto inammissibile. L'autorità fiscale ticinese e quella grigionese hanno rinunciato a pronunciare osservazioni, mentre l'Amministrazione federale delle contribuzioni si è rimessa al giudizio del Tribunale federale per quanto riguarda l'assoggettamento ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile in merito alla questione della determinazione dell'utile. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il giudizio impugnato è stato reso in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è stato interposto nei termini (art. 100 LTF). Sotto i profili menzionati, la sua ammissibilità quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è data.  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che mettono fine all'intero procedimento (art. 90 LTF; decisioni finali), oppure - a determinate condizioni - a una parte di esso (art. 91 LTF; decisioni parziali). Contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, che non riguardano né la competenza né la ricusazione (art. 92 LTF), è invece possibile solo quando queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione autonoma di simili decisioni è infatti un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su una fattispecie una sola volta ed è quindi permessa unicamente in presenza di requisiti precisi (DTF 142 III 798 consid. 2.2; sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2). Le decisioni di rinvio sono di regola delle decisioni incidentali, perché non terminano la procedura (DTF 134 II 124 consid. 1.3). La situazione è diversa quando l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più nessuno spazio di manovra e il rinvio serve solo a mettere in atto (attraverso un mero ricalcolo) quanto deciso in maniera vincolante dall'istanza di ricorso; in questo caso, la decisione di rinvio va in effetti assimilata a una decisione finale (DTF 142 II 20 consid. 1.2; sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2).  
Se la decisione impugnata davanti al Tribunale federale si esprime in modo definitivo - in relazione a un periodo fiscale - soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per altri pronuncia un rinvio, essa ha di principio un carattere incidentale (sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2). Se concerne invece più periodi fiscali e su taluni si esprime in maniera definitiva su tutti gli aspetti litigiosi, mentre per altri dispone un rinvio, in merito ai periodi fiscali decisi la pronuncia ha carattere di decisione parziale finale (sentenze 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2; 2C_1002/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.1). 
 
1.3. Nella fattispecie, la decisione impugnata concerne solo il periodo fiscale 2016. Nel contempo - come risulta per lo meno implicitamente dal p.to 1.2 del dispositivo (precedente consid. C) - il ricorso riguardo al periodo fiscale 2016 non è stato respinto, bensì parzialmente accolto. Da un lato, è infatti vero che l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino è stato confermato; d'altro lato, però, è stata constatata la necessità di rinviare gli atti alle autorità fiscali, affinché procedano a ulteriori accertamenti in merito all'ammontare dell'utile imponibile della società e rendano poi una nuova decisione. Anche il querelato giudizio è quindi una decisione incidentale di rinvio, impugnabile unicamente alle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF.  
 
1.4. Che ciò sia il caso non viene qui tuttavia sostenuto, perché la ricorrente parte (per lo meno implicitamente) dal principio che la decisione impugnata sia di carattere finale. Sia come sia, le condizioni richieste dall'art. 93 cpv. 1 LTF non sono date.  
 
1.4.1. In effetti, una decisione di rinvio per nuovi accertamenti, come quella in esame, comporta un allungamento della procedura, ma non un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che può essere di regola solo di carattere giuridico (DTF 143 III 416 consid. 3.1; sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.1).  
Nel contempo, nemmeno viene qui sostenuto rispettivamente dimostrato: (a) che vi sia un pericolo di violazione del principio di celerità, in relazione al quale è possibile fare eccezionalmente valere anche l'eccessiva durata della procedura (sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.1); (b) che sia data una situazione in cui l'autorità fiscale si trovi a svolgere un semplice ricalcolo dell'importo dovuto (in base alle istruzioni ricevute e senza più alcun margine di manovra). Nel nostro caso, proceduto ad ulteriori accertamenti, il fisco potrà infatti ripronunciarsi - in piena libertà - con una nuova decisione. 
 
1.4.2. In parallelo, oltre alle condizioni per ammettere un'eccezione giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, non sono adempiute neanche quelle per riconoscerne una giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, secondo cui è possibile impugnare una decisione incidentale se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.  
In effetti, il complemento istruttorio in discussione non appare comportare nessuna procedura probatoria defatigante o dispendiosa, che è data solo se - sia per la durata che per i costi - si scosta notevolmente da un processo abituale (sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.2). Chiamata a sostanziare le condizioni di ammissibilità di un ricorso che non sono evidenti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2), l'insorgente non indica d'altra parte ragioni che dovrebbero portare ad una conclusione diversa (sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.2). 
 
2.  
Statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 17 aprile 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli