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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_556/2024  
 
 
Sentenza del 18 dicembre 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Mattia Bartolo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.296). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. C.________, cittadino italiano nato nel..., è entrato in Svizzera il 15 maggio 2013. Il 5 giugno successivo, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha rilasciato un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese. Dal novembre 2017, è alle dipendenze della B.________ Srl, W.________, succursale di X.________ (TI).  
 
A.b. Secondo l'estratto del registro di commercio, la B.________ Srl, W.________, succursale di X.________, è stata iscritta il... 2017 con sede in via yyy a X.________ ed è attiva nella manutenzione e nell'assistenza tecnica nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, quale succursale straniera della B.________ Srl, con sede a W.________ (I).  
 
B.  
 
B.a. Preso atto degli accertamenti svolti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, riassunti nel rapporto del 21 gennaio 2021, e dei contenuti della documentazione acquisita, con decisione del 15 novembre 2022, la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora UE/AELS rilasciato a C.________, siccome non risultava che il suo datore di lavoro esercitasse un'attività reale ed effettiva in Svizzera, indipendente da quella della società italiana B.________ Srl, W.________. Su ricorso, la liceità di questo provvedimento è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (2 agosto 2023) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi con sentenza del 2 ottobre 2024.  
 
B.b. Con lo stesso giudizio, e per gli stessi motivi (assenza dell'esercizio di un'attività effettiva in Svizzera da parte della datrice di lavoro), la Corte cantonale ha nel contempo confermato la liceità della revoca del permesso per frontalieri UE/AELS di A.________, pure dipendente della B.________ Srl, W.________, succursale di X.________, che si era rivolto ai Giudici cantonali insieme a C.________, dopo che il Consiglio di Stato aveva trattato i loro casi congiuntamente.  
 
C.  
 
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 6 novembre 2024, C.________ ha impugnato la sentenza della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e che in sua riforma gli sia confermato il permesso di dimora UE/AELS o, in subordine, che il giudizio impugnato sia annullato e che gli atti siano rinviati all'istanza precedente per nuovo giudizio. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Con lo stesso ricorso, si è rivolto al Tribunale federale anche A.________. In questo caso, la richiesta verte sulla conferma del permesso per frontalieri UE/AELS.  
 
C.b. Constatato che non vi erano motivi qualificati per trattare congiuntamente le cause dei ricorrenti, il Tribunale federale ha aperto due incarti (riguardo a A.________, cfr. l'incarto 2C_554/2024). Con separati decreti presidenziali del 12 novembre 2024 ha quindi concesso l'effetto sospensivo a entrambe le cause. Nel seguito, non ha ordinato nessun ulteriore atto istruttorio.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome l'insorgente è di nazionalità italiana e può di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge però alla clausola citata (sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 1.1).  
 
1.2. L'impugnativa è stata presentata nei termini di legge (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da persona con un interesse legittimo ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che va esaminata quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
2.  
 
2.1. In presenza di un confronto con i contenuti del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità inferiore. Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2). Chi critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata non può limitarsi a completarla ma deve sollevare una censura specifica (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). L'eliminazione del vizio denunciato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al querelato giudizio (nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
2.3. Il gravame rispetta i requisiti in materia di motivazione menzionati soltanto in parte. Nella misura in cui li disattende, sfugge di conseguenza a un esame del Tribunale federale.  
Nel contempo, date rispettivamente dimostrate non sono nemmeno le condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF, di modo che i nuovi documenti allegati al ricorso e relativi al merito della causa non possono essere presi in considerazione. 
 
3.  
 
3.1. Al pari del Consiglio di Stato ticinese, la Corte cantonale ha tutelato l'agire delle autorità migratorie, che avevano revocato al ricorrente il permesso di dimora UE/AELS a suo tempo rilasciatogli. Esposto il quadro legale di riferimento e fatto rinvio agli atti, anch'essa ha infatti concluso: (a) che la B.________ Srl, W.________, succursale di X.________, non aveva una propria operatività effettiva, ma andava considerata una ramificazione su suolo svizzero della B.________ Srl, con sede a W.________; (b) che le condizioni per (continuare a) riconoscere il diritto a un permesso di dimora UE/AELS a una persona che indicava la B.________ Srl, W.________, succursale di X.________, quale datrice di lavoro in Svizzera non erano adempiute (giudizio impugnato, consid. 2-4). Detto ciò, i Giudici ticinesi hanno aggiunto che il ricorrente non poteva fare valere nemmeno un diritto di soggiorno in base all'art. 7 lett. c in relazione con l'art. 4 allegato I ALC (diritto a rimanere dopo la cessazione dell'attività lucrativa) o in base all'art. 8 CEDU (giudizio impugnato, consid. 5).  
 
3.2. Davanti al Tribunale federale, l'insorgente non sostiene (più) l'esistenza delle condizioni per un richiamo all'art. 7 lett. c in relazione con l'art. 4 allegato I ALC e all'art. 8 CEDU. Di conseguenza, in assenza di lesioni manifeste del diritto, su tali aspetti non occorre tornare (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_74/2024 del 23 febbraio 2024 consid. 3.2).  
Per contro, non concorda con la conferma della revoca del permesso di dimora UE/AELS in relazione alla sua attività lavorativa presso la B.________ Srl, W.________, succursale di X.________, che ritiene lesiva del diritto federale e del diritto internazionale. In questo ambito, contesta inoltre l'accertamento dei fatti, che sarebbe stato eseguito in modo parziale, insufficiente e a suo totale discapito (ricorso, pag. 5). 
 
4.  
 
4.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente, cittadino di una parte contraente, che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. Il capoverso 6 precisa che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata per il solo fatto che il lavoratore non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.  
Se le condizioni per il rilascio non sono (più) adempiute, il permesso di dimora UE/AELS può essere revocato o non prorogato (art. 23 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 5.2). 
 
4.2. Secondo le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione relative all'OLCP (istruzioni OLCP-01/2024), alle quali si richiama anche la Corte cantonale, nel caso in cui un cittadino dell'Unione europea presenti una domanda per ottenere un permesso di dimora o un permesso per frontalieri, "si dovrà anche controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera ("ditta bucalettere") al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera dispone di un'infrastruttura tale che sia effettivamente l'impresa in questione a svolgere a proprio profitto l'attività notificata ossia, per esempio, un team direttivo che impartisce direttive e istruzioni al proprio personale e che dispone del potere decisionale necessario all'esecuzione dei lavori, un'amministrazione, un segretariato, degli uffici, dei macchinari, dei materiali o altri elementi probanti (...). In assenza di siffatti elementi, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati" (menzionate istruzioni, punto 4.2.1, pag. 37-38).  
Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (DTF 146 I 105 consid. 4.1). Nella misura in cui riflettono il senso reale del testo legale e propongono un'interpretazione corretta e adeguata al caso specifico, le istanze di ricorso ne tengono tuttavia conto e non vi si scostano senza validi motivi, ciò che fa anche il Tribunale federale (DTF 146 I 105 consid. 4.1; sentenze 2C_513/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 4.2; 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 5.3). 
 
4.3. I lavoratori dipendenti al beneficio di permessi di dimora devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 cpv. 1 ALC in relazione con gli art. 17 segg. allegato I ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Quale prestatrice di servizi, una società con sede sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (art. 17 seg. allegato I ALC; sentenze 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 4.4; 2C_185/2023 del 28 agosto 2023 consid. 4.3).  
Sulla base della riserva di cui all'art. 22 cpv. 2 allegato I ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20; DTF 147 II 375 consid. 3; 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; sentenze 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 4.2; 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1). Essa disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione rispettivamente lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. a e b LDist). 
 
5.  
 
5.1. L'insorgente sostiene che il giudizio impugnato violi il diritto federale e internazionale. Da una lettura del gravame, risulta tuttavia che egli non contesta l'impostazione giuridica data al suo caso, che è del resto corretta (sentenze 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 4; 2C_185/2023 del 28 agosto 2023 consid. 4; 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 5 e 6), ma solo l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, che considera essere stati eseguiti in modo parziale, insufficiente e a suo totale discapito (ricorso, pag. 5 segg.).  
Così argomentando, pone quindi questioni che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implicano un onere di motivazione accresciuto (sentenze 2C_497/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 5.1; 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.1). 
 
5.2. Nell'impugnativa e, più in particolare, nel capitolo intitolato "quo dell'attività svolta in Svizzera dalla B.________ Srl (succursale di X.________) ", una violazione dell'art. 9 Cost. non è però dimostrata perché, pur richiamandosi al divieto d'arbitrio, il ricorrente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie, che completa e precisa liberamente, e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata - che ritiene "inconsistente", "risibile" e "senza pregio" - ciò che non basta.  
In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 141 III 564 consid. 4.1). Di conseguenza, chi ricorre per lamentarsene non può limitarsi ad affermare l'arbitrio - come fa anche l'insorgente, definendo il giudizio impugnato "al limite della temerarietà" - ma deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove già addotte in sede cantonale avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.2). 
Resta pertanto da verificare se, alla luce dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), l'esito cui giunge l'istanza inferiore sia giusto. 
 
6.  
 
6.1. Ora, dal giudizio impugnato risulta che il Tribunale amministrativo ticinese considera almeno a tratti la B.________ Srl, W.________, succursale di X.________, come una "società" rispettivamente come "un'entità giuridica a sé stante" (ivi, consid. 4.3), ciò che sul piano legale non è corretto.  
In effetti, una succursale di una società si caratterizza per il fatto di avere una certa autonomia finanziaria e commerciale, che le permette di concludere - sotto una direzione indipendente e facendo capo a infrastrutture proprie - delle transazioni commerciali in un ambito simile a quello in cui opera la società della quale fa parte. Tuttavia, una succursale non ha una personalità giuridica distinta e, di conseguenza, non può essere trattata come un soggetto a sé stante rispetto alla società stessa nemmeno "sulla carta", come indicato sempre nel giudizio impugnato (DTF 141 V 272 consid. 4.2; sentenza 4A_476/2021 del 6 luglio 2022 consid. 3.1, con ulteriori rinvii; NICOLAS ROUILLER, Droit des sociétés, 2024, § 7 n. 1 segg; ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 13a ed. 2023, § 24 n. 14 segg.). 
 
6.2. Fatta questa precisazione di natura giuridica in relazione all'argomentazione contenuta nel giudizio impugnato, va però rilevato che la conclusione alla quale giunge la Corte cantonale, secondo cui la revoca del permesso di dimora UE/AELS era corretta, perché la B.________ Srl, W.________, succursale di X.________, non poteva essere riconosciuta come una datrice di lavoro ai sensi dell'ALC, dev'essere condivisa.  
 
6.2.1. Come appena indicato, quella che viene definita dal Tribunale amministrativo ticinese quale "ditta elvetica" datrice di lavoro dell'insorgente, non è infatti un'entità giuridica autonoma e indipendente, ma parte della società B.________ Srl, con sede a W.________ (I).  
 
6.2.2. Nel contempo, la "ditta elvetica" iscritta a registro di commercio quale B.________ Srl, W.________, succursale di X.________, non risulta invero nemmeno avere le caratteristiche di una succursale, che si qualifica per il fatto di disporre di una certa autonomia finanziaria e commerciale e di infrastrutture proprie, utilizzabili durevolmente. Questo perché - in base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che il ricorrente non ha messo validamente in discussione e che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 5) - essa non ha su suolo svizzero nessuna infrastruttura propria (magazzini, depositi o uffici). Per il materiale necessario all'esercizio della sua attività, fa capo ai magazzini della B.________ Srl, W.________, che si trovano a Z.________, in provincia di Varese (I), mentre le uniche indicazioni contenute nella querelata sentenza in merito a un "apparato amministrativo" rispettivamente a un "servizio di segretariato" si riferiscono alla sublocazione di uno "spazio saltuario" e a un "indirizzo di domiciliazione" presso la D.________ SA, la quale è nel frattempo fallita.  
 
6.3. Ritenuto che, giusta l'art. 6 allegato I ALC, relativo ai permessi di dimora UE/AELS, è necessario un datore di lavoro che eserciti in Svizzera un'attività reale e indipendente (precedente consid. 4), che l'insorgente non indica di avere nel frattempo cambiato impiego e che la B.________ Srl, W.________, succursale di X.________, non può essere riconosciuta quale datrice di lavoro a sé stante ai sensi della norma menzionata, il ricorso dev'essere di conseguenza respinto.  
Al ricorrente e alla sua richiesta sussidiaria di rinviare l'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame e nuovo giudizio non giova infatti nemmeno il riferimento alla sentenza 2C_543/2022 del 29 settembre 2023 perché, in quel caso, il Tribunale federale ha deciso un rinvio dopo avere constatato che alcune delle critiche con le quali veniva denunciata la lesione del diritto di essere sentiti erano fondate. Censure precise e circostanziate in tal senso non sono state qui però presentate (art. 106 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.2 seg.). 
 
7.  
In base a una lecita (parziale) sostituzione degli argomenti indicati dalla Corte cantonale, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 18 dicembre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli