Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_504/2024
Sentenza del 19 marzo 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Cristina Keller,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente,
Amministrazione fiscale del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.
Oggetto
doppia imposizione intercantonale,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 7 agosto 2024 (80.2023.90).
Fatti:
A.
A.a. La A.________ SA è stata costituita nel... 2014, con sede a U.________ (GR), e ha tra l'altro per scopo sociale l'amministrazione patrimoniale e l'esercizio di una fiduciaria finanziaria. Dal 2014, il presidente del consiglio di amministrazione della società, con diritto di firma individuale, è B.A.________, il quale ha dapprima vissuto a V.________ (TI) e, dal 1° novembre 2019, si è trasferito a W.________ (TI). Dal 2014 fa parte del consiglio di amministrazione della A.________ SA anche C.A.________, moglie di B.A.________, con diritto di firma individuale fino al... 2022.
A.b. Con decisione del 1° ottobre 2021, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha rivendicato l'assoggettamento illimitato della A.________ SA a partire dal 2019, ritenendo che l'amministrazione effettiva della società fosse nel Cantone Ticino. La decisione di assoggettamento del 1° ottobre 2021 è stata confermata sia su reclamo (4 aprile 2023) sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa con sentenza del 7 agosto 2024.
B.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 16 settembre 2024, la A.________ SA ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento, eventualmente con restituzione degli atti all'istanza inferiore. In subordine, domanda che le tassazioni emesse dal Cantone dei Grigioni in materia di imposte cantonali per il 2019 e il 2020, passate in giudicato, siano annullate.
La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha proposto che il gravame sia respinto. L'amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni ha rinunciato a formulare osservazioni. In replica, la ricorrente ha confermato la sua posizione.
Diritto:
1.
Redatta nei termini di legge (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Nella misura in cui le critiche presentate nella stessa non sono rivolte contro la sentenza cantonale, bensì direttamente contro le decisioni dell'autorità fiscale, non vanno però approfondite (sentenza 9C_224/2023 del 4 marzo 2024 consid. 1.2).
2.
2.1. Salvo in caso di violazioni manifeste del diritto federale, il Tribunale federale si confronta con gli argomenti proposti nel ricorso (art. 42 cpv. 2 LTF). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione; in caso contrario, il Tribunale federale non può prenderla in considerazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). La presentazione di nuovi argomenti con la replica è di regola esclusa (sentenza 9C_110/2023 del 19 luglio 2023 consid. 3).
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli d'ufficio se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. Ciò vale anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero si impone solo quando gli ulteriori Cantoni implicati contestano l'accertamento dei fatti in relazione a loro decisioni di tassazione cresciute in giudicato, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha ancora potuto esprimersi, o facendo valere fatti relativi ad aspetti che il contribuente non può sollevare (sentenza 9C_639/2022 del 22 novembre 2023 consid. 2.2).
2.3. L'amministrazione fiscale del Cantone dei Grigioni non ha formulato osservazioni, di modo che i presupposti per un esame libero dei fatti non sono dati. Non sono dimostrate nemmeno le condizioni per produrre nuovi documenti (art. 99 LTF). Di conseguenza, i documenti acclusi al ricorso e relativi al merito che non si trovino già agli atti non vanno considerati. Lo stesso vale per la richiesta di assunzione di nuove prove da parte del Tribunale federale.
3.
3.1. L'oggetto del litigio che può essere portato davanti al Tribunale federale è definito dalla decisione impugnata, segnatamente dal suo dispositivo e, in questo contesto, dalle conclusioni delle parti (sentenza 2C_830/2021 del 14 giugno 2022 consid. 2.1).
Ora, con la decisione che ha dato inizio alla procedura, emanata il 1° ottobre 2021, il Cantone Ticino ha rivendicato l'assoggettamento illimitato della A.________ SA "a partire dall'anno fiscale 2019" e lo stesso prevedeva la decisione su reclamo del 4 aprile 2023, che confermava l'originaria decisione di assoggettamento. Chiamata ad esprimersi su un gravame nel quale veniva chiesto l'annullamento della decisione su reclamo, la Corte cantonale lo ha "respinto", confermando l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, come stabilito dall'autorità fiscale ticinese. Pertanto, contrariamente a quanto indicato sulla prima pagina del giudizio impugnato e nella motivazione fornita dai Giudici ticinesi, va rilevato che la sentenza cantonale non riguarda solo il periodo fiscale 2019, ma estende i propri effetti ai periodi fiscali successivi, come del resto inteso anche dalla ricorrente, che chiede in via subordinata al Tribunale federale di annullare le decisioni di tassazione già emesse dal Cantone dei Grigioni per il 2019 e per il 2020 e passate in giudicato.
3.2. Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 148 I 65 consid. 3.1).
Siccome la ricorrente indica che già esistono decisioni - relative al 2019 e al 2020 - nelle quali le autorità retiche giungerebbero ad un'altra conclusione, sembra data una doppia imposizione attuale.
4.
4.1. Una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù della sua appartenenza personale se ha la sede o l'amministrazione effettiva nel Cantone (art. 60 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]; art. 20 cpv. 1 LAID [RS 642.14]). L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è di regola illimitato (art. 62 cpv. 1 LT/TI; DTF 146 II 111 consid. 4.1).
4.2. Secondo la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.), il domicilio fiscale principale di una persona giuridica è di norma determinato dalla sede sociale, scelta liberamente, fissata negli statuti e iscritta a registro di commercio. Non ci si fonda però sulla sede formale quando ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate la direzione e l'amministrazione, o quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, che si verifica se la sede non rispecchia i rapporti reali ed appare stabilita ad arte, è determinante il luogo della direzione e dell'amministrazione effettiva (DTF 150 II 321 consid. 3.1; sentenza 9C_321/2024 del 4 novembre 2024 consid. 3.2).
4.3. Il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove vengono tenute le redini della società e la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, è decisivo quello in cui è svolta in maniera preponderante. L'amministrazione effettiva, nel senso descritto, va distinta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte, dall'attività svolta dagli organi supremi della società, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa ed a prendere delle decisioni di principio (DTF 150 II 321 consid. 3.2; sentenza 9C_73/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 4.1).
4.4. Nel diritto fiscale, la ripartizione (oggettiva) dell'onere della prova segue le regole previste dall'art. 8 CC. La questione della ripartizione oggettiva dell'onere della prova si pone però solo se, nonostante gli accertamenti svolti dall'autorità fiscale, conformemente agli obblighi che le incombono in tale ambito, i fatti rilevanti continuano a restare non provati (DTF 148 II 285 consid. 3.1.3; sentenza 9C_73/2024, citata, consid. 4.2). Quando, come nella fattispecie, un Cantone sostiene che l'amministrazione effettiva di una società si trova sul suo territorio e che ciò ne determina l'assoggettamento (illimitato) per appartenenza personale, questo Cantone adempie all'onere della prova se i fatti accertati permettono di giungere a tale conclusione con una verosimiglianza preponderante. Se non è il caso, deve sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 150 II 321 consid. 3; sentenza 9C_73/2024, citata, consid. 4.2 e 4.5.3).
5.
Con censure di natura formale, che vanno esaminate in via prioritaria (DTF 141 V 557 consid. 3), la ricorrente lamenta lesioni del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.). La sentenza impugnata non sarebbe motivata e le prove proposte a dimostrazione della sede effettiva a U.________ sarebbero state ignorate.
5.1. Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. sono dedotte diverse garanzie, tra queste, il diritto ad una decisione motivata. La motivazione di una decisione è sufficiente quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 143 III 65 consid. 5.2).
Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. è dedotto anche il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione. Quando le prove assunte hanno permesso all'autorità di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento, tale diritto non le impedisce di porre fine all'istruttoria (DTF 140 III 264 consid. 2.3). Spetta a chi ricorre sostanziare l'insostenibilità di tale scelta (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).
5.2. Ora, la sentenza impugnata è motivata nel dettaglio e le ragioni che hanno portato l'istanza inferiore a confermare l'agire dell'autorità fiscale sono chiare. La ricorrente non le condivide, ma questa è una questione di merito, che non riguarda il diritto di essere sentiti (sentenza 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 6.2).
5.3. Una lesione del diritto di essere sentiti non è dimostrata nemmeno in relazione alle prove offerte dall'insorgente.
5.3.1. A differenza di quanto indicato nel ricorso, la Camera di diritto tributario si è confrontata sia con la richiesta di sentire il gerente della "D.________" sia con quella di sentire l'impiegata della cartoleria "E.________" di U.________ (giudizio impugnato, consid. 6.1).
5.3.2. Per quanto riguarda la domanda di svolgere un sopralluogo negli uffici della società, la sentenza cantonale è silente. Vero è però che il giudizio impugnato prende posizione nel dettaglio anche in merito all'infrastruttura di cui l'insorgente dispone a U.________ (consid. 3.1-3.3). Sarebbe quindi spettato a quest'ultima indicare perché, in quel contesto, la Corte cantonale avrebbe dovuto esprimersi esplicitamente anche sulla domanda di procedere a un sopralluogo e il suo silenzio debba essere considerato insostenibile (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 142 II 154 consid. 4.2). Una simile argomentazione non viene addotta.
6.
Sul piano dei fatti, l'insorgente si lamenta delle osservazioni formulate dall'istanza inferiore in relazione all'esistenza di un allacciamento internet nell'ufficio della società a U.________.
6.1. L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). Chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio.
6.2. L'arbitrio denunciato nell'impugnativa - che sarebbe relativo all'interpretazione data dai Giudici ticinesi ad alcuni documenti agli atti - non è però dimostrato, perché la critica richiesta (precedente consid. 6.1) è solo abbozzata e quindi contraria all'art. 106 cpv. 2 LTF. Per quanto miri a denunciare una "contraddizione inspiegabile" tra quanto indicato nel considerando 3.3 e nel considerando 5.4 del giudizio impugnato, con effetti sull'esito della causa, la censura d'arbitrio è inoltre infondata. Nel considerando 5.4 la Corte cantonale non nega - in via generale - l'esistenza di un collegamento a internet presso l'ufficio di U.________ dopo che nel considerando 3.3 aveva già constatato l'esistenza di un abbonamento, ma si limita a indicare che manca la prova specifica di un allacciamento "per il 2019" e che vi sono delle incongruenze tra il costo dell'abbonamento notificato e le spese registrate "a conto economico nel 2019".
6.3. Nel seguito, resta da verificare se - in base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - la conferma dell'assoggettamento nel Cantone Ticino dal 2019 in avanti possa essere condivisa. Senza una critica circostanziata, anche le molte aggiunte e precisazioni contenute nelle varie parti dell'impugnativa non vanno infatti considerate (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 9C_510/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 5.2).
7.
7.1. Ora, la Camera di diritto tributario ha affrontato la questione litigiosa, relativa all'assoggettamento illimitato di una società, cominciando dall'analisi della situazione alla sede della ricorrente (infrastruttura disponibile, consumi dell'elettricità, allacciamenti telefonici e internet) mentre la situazione nel Cantone Ticino, dove l'autorità fiscale ha ritenuto trovarsi l'amministrazione effettiva della stessa, è stata esaminata solo in un secondo momento (giudizio impugnato, consid. 3.1 segg.).
Preso atto dell'approccio seguito dai Giudici ticinesi, va quindi osservato che quando si ritiene che l'amministrazione effettiva di una società si trovi in un altro Cantone da quello della sua sede, bisogna innanzitutto partire dalla situazione riscontrata in quel Cantone (nella fattispecie, nel Cantone Ticino). In effetti, o è possibile stabilire, con verosimiglianza preponderante, che la maggior parte delle decisioni determinanti della società (l'amministrazione effettiva) viene presa in un luogo diverso dalla sede - che può essere il domicilio dell'amministratore o un altro posto - o ciò non è possibile, e in tal caso non si può nemmeno considerare il domicilio dell'amministratore della società come una sorta di domicilio fiscale sussidiario, perché il diritto armonizzato non indica tale criterio ma soltanto quello della sede o dell'amministrazione effettiva (precedente consid. 4; sentenza 9C_73/2024, citata, consid. 4.5.1 e 4.5.2).
7.2. Fatte queste importanti considerazioni di metodo, per il periodo fiscale 2019 l'applicazione dei principi indicati porta comunque a confermare le conclusioni della Camera di diritto tributario, che ha ritenuto "più che verosimile" che la società fosse gestita dal Cantone Ticino, dove risiedevano B.A.________ e C.A.________.
In effetti, alla luce degli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) e del loro apprezzamento, che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio (sentenza 9C_73/2024, citata, consid. 4.5.3), va osservato che:
(a) nel 2019, B.A.________, presidente del consiglio di amministrazione della società con diritto di firma individuale, e sua moglie C.A.________, secondo membro del consiglio di amministrazione della società, con diritto di firma individuale, vivevano nel Cantone Ticino (fino al 31 ottobre nel luganese, poi a W.________ nella valle di X.________), e la stessa cosa vale per gli altri dipendenti della ricorrente, impiegati a tempo parziale e tutti membri della famiglia di B.A.________ e C.A.________ (figlia e figlio di B.A.________ e C.A.________, come certificato dalle attestazioni di salario AVS per quell'anno);
(b) dal contratto di lavoro di B.A.________, che prevede una sua attività come consulente finanziario della ricorrente dal 1° marzo 2016, risulta che il luogo di lavoro era "U.________, Y.________ (TI) e all'estero"; oltre che per la società insorgente, nel 2019 B.A.________ era dipendente della F.________ Sagl, con sede a Z.________, nel luganese;
(c) nel 2019, la società era attiva quale gestore esterno indipendente di istituti di credito, segnatamente luganesi, per i quali reperiva persone intenzionate ad aprire relazioni bancarie e dai quali riceveva poi delle retrocessioni, in base alle spese fatturate ai nuovi clienti (commissioni, onorari, provvigioni, ecc.); sempre in quell'anno, il 45 % della clientela della società era ticinese, mentre non è noto a che percentuale ammontasse la clientela grigionese, perché l'insorgente non ha voluto fornire dati più precisi al riguardo;
(d) i conti bancari su cui operava la ricorrente erano tutti aperti presso istituti di credito nel Cantone Ticino; la società che si occupava della revisione dei conti dell'insorgente aveva sede a Y.________; la ricorrente era affiliata ad un organismo di autodisciplina riconosciuto dalla FINMA con succursale a Y.________;
(e) la stessa ricorrente ammette che la sede di U.________ è piccola e poco frequentata; dalle schede contabili 2019 risultano spese relative a un consumo di elettricità molto esiguo, che attestano un uso limitato dei locali adibiti a ufficio della società; l'insorgente fa valere al riguardo che l'illuminazione elettrica non sarebbe necessaria, perché i locali sono bene illuminati dalla luce del sole, ma si tratta di un'argomentazione poco convincente perché, per potere svolgere l'attività societaria e operare sui conti della clientela, è indispensabile potere fare capo ad un'infrastruttura informatica e disporre di un allacciamento ad internet, che richiedono un consumo di energia elettrica constante, non compatibile con i dati rilevati nella contabilità;
(f) una prova specifica dell'allacciamento a internet per il 2019 non è stata fornita; il costo dell'abbonamento comprensivo di internet indicato dall'insorgente per l'ufficio di U.________ non collima con la spesa riportata nel conto economico 2019; anche la scheda contabile riporta solo una voce generale dal titolo "G.________ (Svizzera) SA - telefono".
7.3. Se per il periodo fiscale 2019 il giudizio impugnato va condiviso, perché i fatti indicati portano a considerare l'amministrazione effettiva nel Cantone Ticino come accertata (verosimiglianza preponderante; precedente consid. 4.4), la stessa conclusione non si può trarre per i periodi fiscali successivi (2020 e seguenti), perché in relazione ad essi la prova richiesta non è stata fornita (precedente consid. 4.4).
In effetti, nonostante respinga il ricorso nel suo complesso, e quindi confermi l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino "a partire dal 2019" (precedente consid. 3.1), la stessa Corte cantonale svolge un esame specifico della situazione solo in relazione al 2019 (giudizio impugnato, consid. 5.2 segg. e consid. 6.1, nel quale indica addirittura che il periodo fiscale "sub judice" sarebbe unicamente il 2019), mentre riguardo ai periodi fiscali successivi si limita a formulare alcune considerazioni di carattere generale, che come tali non sono adatte a fornire un quadro complessivo della situazione.
7.4. Di conseguenza, l'assoggettamento illimitato della ricorrente nel Cantone Ticino va confermato per il periodo fiscale 2019, in relazione al quale l'autorità fiscale ticinese ha addotto elementi di prova sufficienti, ma non per i periodi fiscali successivi (precedente consid. 4.4).
Ritenuto che le incongruenze rilevate in merito all'indicazione dell'oggetto del litigio (precedente consid. 3.1), quindi all'esame della fattispecie, trovano verosimilmente una spiegazione anche nel modo in cui è stata formulata l'originaria decisione di assoggettamento, va però colta l'occasione per ribadire che dalle autorità fiscali cantonali ci si attende la pronuncia di decisioni di assoggettamento su periodi fiscali precisi, e che l'uso di formulazioni aperte, come quella qui adottata ("dal 2019 in avanti"), va evitato (sentenza 2C_321/2024, citata, consid. 7.2.3; 9C_133/2023 del 22 giugno 2023 consid. 4.3).
8.
8.1. Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata dev'essere riformata, nel senso che la conferma della decisione di assoggettamento dell'autorità fiscale ticinese va limitata al periodo fiscale 2019. Per i periodi fiscali successivi le condizioni per la sua conferma non sono date.
8.2. Per quanto rivolto contro il Cantone dei Grigioni, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Le decisioni di tassazione in materia di imposta cantonale emesse per il periodo fiscale 2019 dalle autorità fiscali grigionesi e passate in giudicato, la cui esistenza non è contestata, devono essere annullate. Le imposte percepite devono essere restituite.
8.3. L'incarto è rinviato alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova determinazione sulle spese e sulle ripetibili per la procedura cantonale.
8.4. Le spese giudiziarie per la sede federale vanno poste a carico della ricorrente, dello Stato del Cantone Ticino e del Cantone dei Grigioni, che sono toccati dall'esito della causa nei loro interessi pecuniari ( art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF ; sentenze 9C_321/2024, citata, consid. 9.4; 9C_229/2023 del 20 luglio 2023 consid. 4.2).
8.5. Lo Stato del Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni dovranno rifondere alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'indennità ridotta per ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ; sentenza 9C_229/2023 del 20 luglio 2023 consid. 4.3). Non sono dovute ripetibili alle autorità fiscali (art. 68 cpv. 3 LTF; sentenza 9C_321/2024, citata, consid. 9.5).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la sentenza emessa il 7 agosto 2024 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è riformata e l'assoggettamento illimitato della ricorrente nel Cantone Ticino è confermato per il periodo fiscale 2019. Per il resto, il ricorso è respinto.
2.
Per quanto rivolto contro il Cantone dei Grigioni, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, le decisioni di tassazione emesse in materia di imposta cantonale per il periodo fiscale 2019 sono annullate. Le imposte percepite in base a queste decisioni vanno restituite. Per il resto, il ricorso è respinto.
3.
L'incarto è rinviato alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, affinché si pronunci di nuovo su spese e ripetibili per la procedura cantonale.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico della ricorrente nonché dello Stato del Cantone Ticino e del Cantone dei Grigioni, in ragione di fr. 1'000.- ciascuno.
5.
Lo Stato del Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni rifonderanno alla ricorrente un'indennità ridotta di fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili della sede federale.
6.
Comunicazione alle parti, all'Amministrazione fiscale del Cantone dei Grigioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Lucerna, 19 marzo 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli