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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_485/2024  
 
 
Sentenza del 19 maggio 2025  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
Segreteria di Stato della migrazione, 
Quellenweg 6, 3003 Berna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
rappresentato da SOS Ticino, consultorio giuridico, 
opponente, 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Sezione della popolazione, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 settembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.448). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il cittadino italiano A.________, nato nel giugno 1954, si è trasferito nel Cantone Ticino alla fine del 2012 per vivere con la propria compagna e lavorare a X.________, dove era sin lì attivo come frontaliere.  
II 4 gennaio 2013, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha rilasciato un permesso di dimora UE/AELS quale lavoratore dipendente. 
 
A.b. Il 13 novembre 2017, A.________ ha chiesto il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, indicando di essere alla ricerca di un impiego. L'istanza è stata trattata dalle autorità migratorie ticinesi come domanda di rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS.  
Dopo avere perso il proprio lavoro, nel settembre 2016, A.________ ha percepito indennità di disoccupazione fino a dicembre 2017. Il 20 novembre 2018, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino ha segnalato alle autorità migratorie che A.________ era andato in prepensionamento il 1° luglio 2018 e che, ad integrazione della rendita di vecchiaia, beneficiava di prestazioni complementari AVS. 
 
B.  
 
B.a. Alla luce della situazione descritta, con decisione del 17 giugno 2019 la Sezione della popolazione ha revocato rispettivamente non rinnovato il permesso di dimora UE/AELS di cui disponeva A.________, non entrando nel contempo nel merito della questione del rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS.  
Il 26 agosto 2020, il Consiglio di Stato ticinese ha confermato la decisione delle autorità migratorie, dopo avere preso atto del fatto che il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS non era più in discussione. 
 
B.b. Con sentenza del 2 settembre 2024, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto il gravame interposto da A.________ e ordinato il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS.  
Contrariamente alle autorità precedenti, i Giudici ticinesi hanno infatti riconosciuto che A.________ ha diritto a rimanere in Svizzera anche dopo il suo prepensionamento, all'età di 64 anni. 
 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 3 ottobre 2024, la Segreteria di Stato della migrazione domanda al Tribunale federale che il giudizio impugnato sia annullato e che la decisione del 17 giugno 2019 della Sezione della popolazione sia ripristinata. 
La Corte cantonale ha chiesto la conferma della propria sentenza e ad essa ha rinviato anche A.________. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale, mentre la Sezione della popolazione ha domandato che il gravame sia accolto. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso ha per oggetto un giudizio reso in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) ed è stato redatto nei termini (art. 100 LTF) da un'autorità legittimata in tal senso (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP; RS 172.213.1]).  
 
1.2. Siccome chiede la verifica della reale estensione del diritto di soggiorno che l'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) riconosce all'opponente, il gravame sfugge anche all'art. 83 lett. c n. 2 LTF e può essere esaminato come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (DTF 141 II 169 consid. 4.4.4).  
 
2.  
 
2.1. II Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Se ne può scostare se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
 
3.  
Il litigio porta sul diritto a un permesso di dimora UE/AELS da parte dell'opponente, giusta l'art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC e con l'art. 2 cpv. 1 lett. a del regolamento (CEE) 1251/70 del 29 giugno 1970 (GU L 142 del 1970, pag. 24). 
 
3.1. Richiamate queste norme, il Tribunale cantonale amministrativo ha giudicato che, andando in pensione anticipata dal 1o luglio 2018, a 64 anni, A.________ aveva diritto a rimanere a titolo permanente sul territorio svizzero. Questo perché, quando ha cessato la sua attività, aveva raggiunto l'età prevista dalla legislazione svizzera per avvalersi del diritto ad una rendita di vecchiaia, aveva risieduto in Svizzera ininterrottamente da più di 3 anni e - in base alla situazione riscontrata - bisognava considerare rispettata anche la condizione dell'occupazione di un impiego durante gli ultimi 12 mesi.  
 
3.2. L'opponente condivide il punto di vista della Corte cantonale. Per contro, la Segreteria di Stato della migrazione è dell'avviso che la conclusione cui è giunta l'istanza inferiore leda l'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. a del regolamento 1251/70, sostenendo che il diritto di rimanere a titolo permanente in Svizzera dopo la cessazione di un'attività economica, come stabilito dall'ALC, implica il raggiungimento dell'età ordinaria del pensionamento.  
 
4.  
 
4.1. Giusta l' art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC, i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.  
Per le modalità di esercizio di questo diritto da parte di lavoratori dipendenti, l'art. 4 cpv. 2 allegato I ALC fa riferimento al regolamento 1251/70, secondo il testo in vigore al momento della firma dell'ALC. 
 
4.2. In base all'art. 2 cpv. 1 lett. a del regolamento 1251/70, ha diritto di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro il lavoratore che, quando cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia, vi ha occupato un impiego almeno durante gli ultimi 12 mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni.  
I periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodo di occupazione (art. 4 cpv. 2 del regolamento). 
 
4.3. Sul piano del diritto interno, l'art. 21 LAVS (nella versione in vigore il 17 giugno 2019 [data della revoca del permesso di dimora dell'opponente], che risulta dalla legge federale del 7 ottobre 1994 [10 a revisione dell'AVS], valida dal 1o gennaio 1997, di seguito LAVS 1997, [RU 1996 2466; FF 1990 II 1]) prevede che hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni (art. 21 cpv. 1 lett. a e b). Detto diritto nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita e si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2).  
Nel contempo, l'art. 40 cpv. 1 seconda frase LAVS 1997 prevede che gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce, per gli uomini, il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni. 
 
4.4. Sempre sul piano del diritto interno, l'art. 61a cpv. 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) indica che in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro ma che, se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità.  
 
5.  
 
5.1. Ora, quando l'istanza inferiore si è pronunciata rispettivamente quando la Segreteria di Stato della migrazione ha ricorso contro la sentenza cantonale, la questione relativa all'età determinante per avvalersi del diritto di rimanere in Svizzera ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a del regolamento 1251/70, applicabile su rinvio dell'art. 4 cpv. 2 allegato I ALC, era ancora aperta (sentenze 2C_395/2023 del 7 novembre 2023 consid. 4.2.1; 2C_168/2021 del 23 novembre 2021 consid. 5.1-5.3).  
Nel frattempo, la portata di tale diritto è stata però chiarita, perché il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che un richiamo all'art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC e con l'art. 2 cpv. 1 lett. a del regolamento 1251/70 è possibile anche nel caso di un pensionamento anticipato, al quale una persona ha diritto in base alla legislazione nazionale in materia (sentenza 2C_565/2022 del 14 aprile 2025 consid. 5 e 6, destinati a pubblicazione). 
 
5.2. Un diritto a rimanere ai sensi dell'art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC e con l'art. 2 cpv. 1 lett. a del regolamento 1251/70 dev'essere quindi riconosciuto anche al ricorrente.  
 
5.2.1. Lamentandosi del risultato al quale è giunta l'istanza inferiore, la Segreteria di Stato della migrazione contesta difatti il diritto a rimanere in Svizzera giusta l'art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC e con l'art. 2 cpv. 1 lett. a del regolamento 1251/70 solo attraverso l'argomentazione relativa al prepensionamento (precedente consid. 3.2), che il Tribunale federale ha giudicato come infondata.  
 
5.2.2. D'altra parte, l'insorgente è giunto in Svizzera nel 2012, di modo che la durata del suo soggiorno supera ampiamente i tre anni richiesti (precedente consid. 4.2).  
 
5.2.3. Infine, è rispettata anche la terza condizione prevista dall'art. 2 cpv. 1 lett. a del regolamento 1251/70, relativa a un impiego negli ultimi 12 mesi prima dell'età del (pre) pensionamento, che nella fattispecie è stata raggiunta nel giugno 2018 (precedenti consid. A e 4.2).  
In effetti, in base agli accertamenti di fatto contenuti nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente ha perso l'impiego che aveva nel settembre 2016, ma ha percepito indennità di disoccupazione almeno fino a dicembre 2017 compreso. Di conseguenza, il suo statuto di lavoratore dipendente, determinante anche per l'applicazione dell'art. 2 cpv. 1 lett. a del regolamento 1251/70, è venuto a cadere al più presto sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità di disoccupazione, cioè alla fine del mese di giugno del 2018 (art. 61a cpv. 4 LStrI; sentenze 2C_16/2023 del 12 giugno 2024 consid. 5.1; 2C_395/2023 del 7 novembre 2023 consid. 4.2; 2C_168/2021 del 23 novembre 2021 consid. 5.4). 
Come detto, il rispetto delle ulteriori condizioni richieste per ammettere un diritto a rimanere in Svizzera non è del resto messo in discussione nemmeno dalla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
6.  
Per quanto precede, il ricorso è respinto. Soccombente, la Segreteria di Stato della migrazione è dispensata dal pagamento di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Essa corrisponderà tuttavia all'opponente, assistito da un giurista che ha presentato una risposta al ricorso, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF in relazione con l'art. 9 del regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale [RS 173.110.210.3]; sentenze 2C_144/2021 del 3 settembre 2021 consid. 2; 2C_666/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 7.3; 2D_40/2019 dell'8 luglio 2020 consid. 4.3). 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Non vengono prelevate spese. 
 
3.  
La Segreteria di Stato della migrazione verserà all'opponente un'indennità di fr. 500.- per ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti rispettivamente al loro rappresentante, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 maggio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli