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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_464/2024  
 
 
Sentenza del 19 settembre 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
imposta federale diretta e imposte cantonali, 
periodi fiscali 2009-2016, 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 18 luglio 2024 (80.2022.267, 80.2022.268). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Con sentenza del 18 luglio 2024, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è pronunciata su un ricorso di A.________ in materia di ricupero d'imposta per i periodi fiscali dal 2008 al 2016. In relazione al periodo fiscale 2008, essa lo ha accolto (perenzione). Per gli altri periodi fiscali lo ha respinto.  
 
1.2. Il 28 agosto 2024, A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, domandando che il gravame venga accolto, nel senso da lui indicato, anche per quanto riguarda i periodi fiscali dal 2009 in avanti.  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi va spiegato in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 143 II 283 consid. 1.2).  
La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). Salvo nei casi citati dall'art. 95 LTF, la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso si può denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri diritti costituzionali (DTF 137 V 143 consid. 1.2). 
 
2.2. Nella fattispecie, il ricorrente non contesta l'impostazione giuridica che è stata data dall'istanza inferiore al suo caso. Vorrebbe che le norme e i principi applicati dai Giudici ticinesi venissero letti alla luce di alcune indicazioni che sarebbero state espresse dal Consiglio federale il 10 agosto 2018 in relazione alla cosiddetta "iniziativa per l'autodeterminazione", poi respinta in votazione popolare (ricorso, pag. 6, 8, 11, 13, 17 e 18). Con questa argomentazione, egli non fa però valere nessuna violazione del diritto giusta l'art. 95 LTF.  
Una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF non viene formulata nemmeno riguardo alla fissazione delle spese processuali, sulla base del diritto cantonale (art. 144 cpv. 5 LIFD; art. 231 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100]; sentenza 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 9.1). In tale contesto, l'insorgente si limita infatti a chiedersi come mai in altri incarti in cui "la causa petendi era più o meno la stessa" i Giudici ticinesi hanno stabilito importi minori di quello prelevato nel suo caso (ricorso, pag. 9). 
 
3.  
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 19 settembre 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli