Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_483/2024
Sentenza del 19 settembre 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Rue de l'Avenir 44, 2501 Bienna,
opponente.
Oggetto
Canone radiotelevisivo,
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 maggio 2024 (A-1609/2024).
Visto:
che, con sentenza del 29 maggio 2024, il Tribunale amministrativo federale ha constatato il mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine impartito e ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A.________ contro la decisione emanata dall'UFCOM il 16 febbraio 2024 in materia di canone radiotelevisivo,
che, con scritto del 9 settembre 2024, A.________ ha impugnato la sentenza citata davanti al Tribunale federale,
considerando:
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione del Tribunale amministrativo federale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della stessa,
che i termini stabiliti dalla legge, tra i quali rientrano i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
che il termine per ricorrere è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno (art. 48 cpv. 1 LTF),
che, in base all'attestazione postale, la sentenza del Tribunale amministrativo federale è stata recapitata allo sportello postale di U.________ lunedì 3 giugno 2024, di modo che il termine di 30 giorni per ricorrere al Tribunale federale ha iniziato a decorrere martedì 4 giugno 2024 ed è giunto a scadenza mercoledì 3 luglio 2024,
che il gravame, consegnato all'Ufficio postale di V.________ il 9 settembre 2024, è tardivo e l'invio di un ricorso precedente è stato sostenuto ma non è stato provato,
che il ricorso del 9 settembre 2024 è pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
che, tenuto conto delle circostanze, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non vengono prelevate spese.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Lucerna, 19 settembre 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Savoldelli