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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_14/2024  
 
 
Sentenza del 19 dicembre 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Maillard, Viscione, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
istante, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (revisione), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 25 agosto 2009 (8F_7/2009). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza U 13/86 del 30 aprile 1986, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora: III e IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale) ha dichiarato irricevibile per carenza di motivazione il ricorso presentato da A.________ contro la pronuncia del 23 dicembre 1985 del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna che, a sua volta, aveva tutelato la soppressione a fare tempo dal 1° gennaio 1975 della rendita d'invalidità erogata all'assicurato dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) a dipendenza degli esiti di un infortunio sul lavoro occorsogli nel 1972.  
 
A.b. In seguito, con sentenza U 156/94 del 18 gennaio 1995, il TFA ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 23 giugno 1994 con cui era stata respinta, in assenza di nuovi fatti rilevanti, la domanda di revisione presentata da A.________. Il TFA ha pure respinto con sentenza U 34/00 dell'8 maggio 2000 l'istanza di revisione presentata il 25 gennaio 2000 dall'interessato, in quanto inoltrata dopo il termine di perenzione di novanta giorni dalla scoperta degli asseriti "nova".  
 
A.c. Rilevando che l'ultimo e unico giudizio di merito pronunciato da un'autorità giudiziaria risultava essere quello del 23 dicembre 1985 del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, cresciuto in giudicato, con sentenza U 394/01 del 13 gennaio 2003 il TFA, adito dall'assicurato, ha accolto il ricorso, annullato il giudizio impugnato e rinviato gli atti alla Corte lucernese, affinché statuisse sulla domanda di revisione presentata dal medesimo il 6 aprile 1998. Con sentenza U 270/03 del 9 febbraio 2005, il TFA ha poi respinto il ricorso di diritto amministrativo interposto da A.________ avverso il susseguente giudizio del 16 ottobre 2003 del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna che respingeva la domanda di revisione dell'interessato.  
 
A.d. Nella sentenza 8F_7/2009 del 25 agosto 2009, il Tribunale federale ha respinto la successiva domanda di revisione della sentenza U 270/03 del 9 febbraio 2005 presentata da A.________. Essendo il parere medico legale prodotto dall'istante chiaramente posteriore a tale data, i necessari presupposti non risultavano adempiuti.  
 
 
B.  
A.________ presenta una domanda di revisione contro la citata sentenza 8F_7/2009 del Tribunale federale, chiedendo di obbligare l'INSAI a riprendere in carico il suo caso di infortunio in ragione di una nuova proposta di intervento in Svizzera. A tale scopo produce due referti medici, rispettivamente, del 4 aprile 2023 e del 26 luglio 2024. 
Non sono state chieste osservazioni all'istanza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno che sono pronunciate (art. 61 LTF).  
 
1.2. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati dall'art. 124 LTF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.  
 
1.3. Una revisione può ad esempio essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). In tale evenienza, la domanda deve essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).  
 
1.3.1. Sono considerati nuovi solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura principale, ma che non erano stati addotti, poiché, tenuto conto di un minimo di diligenza, non erano noti all'istante; si tratta quindi di nova in senso improprio. L'allegazione di nova in senso proprio, ossia di fatti verificatisi dopo la fine della procedura, o comunque dopo il momento in cui, secondo le disposizioni processuali applicabili non potevano più essere allegati (massima dell'eventualità), è esclusa e non possono quindi fondare una domanda di revisione. I nuovi fatti devono essere inoltre rilevanti, ossia devono essere atti a modificare il substrato fattuale di un precedente giudizio e condurre di conseguenza, applicando le norme legali pertinenti, a un cambiamento del dispositivo della decisione a favore dell'istante (cfr. sentenze 8F_2/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 1.3 e 8C_152/2012 del 3 agosto 2012 consid. 5.2).  
 
1.3.2. Una prova è considerata rilevante quando si può supporre che, nell'ipotesi in cui ne fosse stato a conoscenza, il giudice avrebbe statuito diversamente nel procedimento principale. Decisiva al riguardo è la circostanza che il mezzo di prova non solo abbia un'influenza sull'apprezzamento, ma anche sull'accertamento dei fatti. Nemmeno i fatti che nella precedente procedura sarebbero potuti essere noti, ma che - a sfavore dell'istante - non sono stati (ritenuti) provati, non possono essere atti ad accogliere una domanda di revisione (DTF 127 V 353 consid. 5b; 110 V 138 consid. 2; cfr. anche sentenza 8F_2/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 1.4).  
 
2.  
Nell'evenienza concreta, l'istante invoca implicitamente il motivo di revisione previsto dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF appena citato. I relativi presupposti per procedere a una revisione della sentenza 8F_7/2009 del 25 agosto 2009 non risultano tuttavia realizzati nella fattispecie. I referti medici prodotti sono chiaramente posteriori alla sentenza di cui è chiesta la revisione, oltre al fatto che la domanda di revisione è presentata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF. L'istante non fa ad ogni modo valere, né sono d'altra parte ravvisabili, particolari circostanze che gli avrebbero impedito di procurarsi mezzi di prova analoghi già nell'ambito della precedente procedura dinanzi a questa Corte. Alla luce di queste considerazioni la domanda di revisione si rivela infondata e dev'essere respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 19 dicembre 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi