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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_398/2025  
 
 
Sentenza del 20 maggio 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Muschietti, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale; violazione del diritto di essere sentito, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 31 marzo 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n.17.2023.276 + 17.2024.41). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 25 maggio 2023, il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP). Le ha rimproverato di avere, nel periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021, omesso di dichiarare alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari gli importi ricevuti dal marito B.________, che in quel periodo esercitava un'attività lucrativa di cui ella era a conoscenza. In tal modo, A.________ ha ottenuto prestazioni assistenziali sociali, a cui non aveva diritto, per un importo complessivo di almeno fr. 11'508.--. 
L'imputata è stata condannata alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'350.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 270.--. 
 
B.  
Adita dall'imputata, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello con sentenza del 31 marzo 2025, confermando il giudizio di primo grado. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di essere prosciolta dall'imputazione di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. In via subordinata, chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 566 consid. 2; 149 II 476 consid. 1). 
 
 
1.1. La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. La ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto.  
 
2.2.1. La Corte cantonale ha riconosciuto la ricorrente autrice colpevole di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP), ritenendo che detto reato era stato da lei commesso almeno con dolo eventuale. La ricorrente nega l'adempimento dell'elemento soggettivo, adducendo di non avere avuto conoscenza effettiva del suo obbligo di comunicare all'autorità competente per la concessione degli assegni familiari l'attività lavorativa del marito.  
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 e rinvii). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1). 
Contestando l'adempimento dell'elemento soggettivo, la ricorrente si scosta dagli accertamenti della Corte cantonale, senza tuttavia censurarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Si limita ad esporre genericamente la propria versione dei fatti, senza confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, in cui la CARP ha esposto in modo articolato, facendo riferimento a specifici atti, le ragioni per cui ha ritenuto ch'ella era a conoscenza dell'attività lucrativa esercitata dal marito e dell'obbligo di annunciare il cambiamento della situazione economica all'autorità. Sarebbe quindi spettato alla ricorrente confrontarsi con tali valutazioni, sostanziando le ragioni per cui esse non erano soltanto discutibili, ma addirittura manifestamente insostenibili e pertanto arbitrarie. Le censure ricorsuali sollevate in questa sede, di natura appellatoria, sono di conseguenza inammissibili e non possono essere vagliate nel merito. 
 
2.2.2. Il ricorso è parimenti inammissibile laddove la ricorrente invoca l'esistenza di un errore sui fatti (art. 13 CP), giacché omette nuovamente di considerare gli accertamenti eseguiti dai giudici cantonali nella fattispecie. Analoga conclusione vale per quanto concerne il richiamo della ricorrente al principio della presunzione di innocenza. Poiché tale principio è in concreto invocato con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii). Al riguardo, la ricorrente non sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale.  
 
2.3. Accennando ad una violazione del diritto di essere sentita, la ricorrente rimprovera alla CARP di non avere accertato la sua effettiva comprensione dell'italiano e di non avere preso in considerazione determinate circostanze personali che avrebbero limitato la sua capacità di comprendere i suoi obblighi legali. Sollevando in tali termini la censura, ella non fa tuttavia valere una violazione dell'invocata garanzia per il fatto che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di assumere determinate prove addotte. La ricorrente rimette piuttosto in discussione genericamente l'accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale, ma non lo censura d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non dimostra inoltre che l'eliminazione di un eventuale vizio in quest'ambito sarebbe determinante per l'esito del giudizio (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). Peraltro, la Corte cantonale non ha di per sé negato che la ricorrente potesse avere qualche difficoltà di comprensione dei formulari in italiano, ma ha esposto le ragioni per cui questa circostanza non rivestiva un'importanza decisiva per il giudizio. Ha infatti ritenuto che la sua consapevolezza riguardo agli obblighi di annunciare i cambiamenti della situazione personale o economica doveva comunque essere ammessa, la ricorrente essendosi accomodata al fatto di non comprendere i formulari che sottoscriveva, nonostante ciò fosse alla sua portata, chiedendo semplicemente spiegazioni agli uffici statali con cui già intratteneva dei rapporti. La ricorrente non si confronta specificatamente con questa considerazione della CARP e non la sostanzia quindi d'arbitrio. Non motivata in modo conforme agli esposti requisiti, la censura è pertanto inammissibile.  
 
2.4. Laddove critica genericamente la commisurazione della pena, la ricorrente non si confronta in modo specifico con il considerando n. 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha segnatamente rilevato che la pena inflittale era situata nei limiti inferiori del quadro legale, teneva conto del suo grado di colpa, stabilito tra lieve e medio, e degli ulteriori criteri prescritti dall'art. 47 segg. CP, non essendo peraltro stata oggetto particolari contestazioni difensive. La ricorrente non fa quindi valere una violazione degli art. 47 segg. CP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 maggio 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
Il Cancelliere: Gadoni