Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_665/2023
Sentenza del 21 gennaio 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter, Kradolfer,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Sebastiano Paù-Lessi,
ricorrenti,
contro
Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni, Quaderstrasse 17, 7000 Coira.
Oggetto
Obbligo di indossare la mascherina nella
1a e 2a classe elementare - multa,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2022 e notificata il 27 ottobre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera (U 22 59).
Fatti:
A.
Con decreti del 19 novembre 2021 e del 24 novembre 2021 il Governo del Cantone dei Grigioni ha disposto un obbligo di indossare la mascherina a partire dalla 3a classe elementare fino al grado secondario | nelle regioni fortemente o in parte fortemente colpite dalla pandemia di COVID-19 valevole dal 23 novembre 2021 al 24 dicembre 2021.
Con decreto del 7 dicembre 2021, l'esecutivo retico ha esteso detto obbligo all'intero territorio cantonale dalla 3a classe elementare fino al grado secondario II dal 13 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022.
B.
Con e-mail del 5 dicembre 2021, la Direttrice delle scuole comunali di X.________ ha comunicato ai genitori di tutti gli allievi che - a complemento di quanto deciso dalle autorità cantonali - il Consiglio scolastico di X.________ aveva dichiarato obbligatorio l'uso della mascherina su tutta l'area scolastica dal 6 al 22 dicembre 2021, a partire dalla 1a classe elementare fino al grado secondario |.
In quel periodo C.________, figlio di A.________ e di B.________, era allievo della 2a classe elementare di X.________. Dal 6 dicembre 2021 al 22 dicembre 2021, egli non ha frequentato le lezioni perché, a detta dei suoi genitori, non poteva indossare una mascherina per motivi di salute. Una dispensa medica per non portarla è stata presentata alle autorità scolastiche soltanto nel gennaio 2022.
C.
Con decisione del 22 dicembre 2021 il Consiglio scolastico di X.________ ha comminato a A.________ e B.________ una multa di fr. 1'500.--, pronunciata in base all'art. 96 della legge del 21 marzo 2012 per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000), per lesione dei doveri dei titolari dell'autorità parentale in relazione all'educazione e alla regolare frequenza scolastica dei figli.
Su ricorso di A.________ e B.________, detto provvedimento è stato confermato sia dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni (20 giugno 2022) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 23 novembre 2022 (comunicata alle parti il 27 ottobre 2023).
D.
Con ricorso in materia di diritto penale del 29 novembre 2023, A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della stessa e che siano annullate pure le decisioni delle autorità inferiori. In via subordinata, domandano che tutte le decisioni cantonali siano annullate e che l'incarto sia rinviato all'istanza precedente per nuova pronuncia. Chiedono inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'istanza inferiore e il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni hanno domandato la conferma del giudizio impugnato. Con decreto presidenziale del 29 dicembre 2023, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è stata accolta.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale verifica d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono indirizzati (DTF 143 III 140 consid. 1).
1.1. Nella fattispecie, il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza, con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso concerne una sanzione pronunciata dal Consiglio scolastico di X.________ in applicazione del diritto scolastico grigionese, confermata in seguito sia dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente che dal Tribunale amministrativo dei Grigioni, ovvero una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenze 2C_556/2023 del 1° maggio 2024 consid. 2.2; 2C_33/2023 del 28 febbraio 2024 consid. 1.2 non pubblicato in 150 I 88).
1.2. Di conseguenza, l'impugnativa non va esaminata quale ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF), come è stata formulata dagli insorgenti, ma quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; sentenze 2C_556/2023 del 1° maggio 2024 consid. 2.2; 2C_33/2023 del 28 febbraio 2024 consid. 1.2 non pubblicato in 150 I 88). Nella misura in cui un allegato rispetta le esigenze formali del tipo di ricorso esperibile, non comporta nessun pregiudizio nemmeno l'errata denominazione del rimedio di diritto che è stato presentato davanti al Tribunale federale (sentenza 2C_474/2022 del 18 agosto 2022 consid. 1.2).
Alla luce dell'effetto devolutivo dei ricorsi formulati a livello cantonale, la domanda che mira direttamente all'annullamento delle decisioni del Consiglio scolastico di X.________ del 22 dicembre 2021 e del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente del 20 giugno 2022 è però inammissibile (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).
2.
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che possono essere trattate solo se motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Salvo nei casi - qui non pertinenti - citati dall'art. 95 LTF, la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso è possibile lamentare un'applicazione contraria al diritto federale e, in particolare, al divieto d'arbitrio o ad altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF (DTF 139 III 120 consid. 3.1).
3.
3.1. Il Tribunale amministrativo grigionese ha confermato la liceità della multa di fr. 1'500.-- comminata dal Consiglio scolastico di X.________ in base all'art. 96 della legge scolastica. Questa norma prevede che chi viola intenzionalmente l'art. 68 della stessa legge - che è relativo ai doveri dei titolari dell'autorità parentale, tra i quali rientrano quelli che si riferiscono all'educazione e alla regolare frequenza scolastica dei bambini - è punito con una multa fino a fr. 5'000.--.
3.2. Nel suo giudizio, la Corte cantonale si è espressa su più aspetti. In primo luogo, ha indicato che l'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina alla 2a classe elementare rientrava nelle competenze delle autorità comunali, in ragione dell'ampio margine di manovra di cui esse dispongono in ambito di polizia sanitaria in base al diritto cantonale (giudizio impugnato, consid. 3 e 3.1). In secondo luogo, ha indicato che l'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina spettava - nella fattispecie - al Consiglio scolastico di X.________ (giudizio impugnato, consid. 3.2). In terzo luogo, ha osservato che un giustificato motivo per non mandare a scuola il figlio dei ricorrenti tra il 6 e il 22 dicembre 2021 non era dato (giudizio impugnato, consid. 4.1-4.5). In quarto luogo, ha rilevato che la sanzione pronunciata, pari a fr. 1'500.--, appariva proporzionata (giudizio impugnato, consid. 4.5).
3.3. I ricorrenti non rimettono in discussione il giudizio dal profilo della proporzionalità, ma non concordano con le altre conclusioni indicate.
Sul piano formale, fanno valere la violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.). Sul piano materiale, denunciano una violazione dell'art. 9 Cost. Da un lato, vi sarebbe arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale in base al quale l'istanza inferiore ha indicato: (a) che l'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina anche alla 1a e alla 2a classe elementare rientrava nelle competenze delle autorità comunali grigionesi; (b) che l'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina spettava in casu al Consiglio scolastico di X.________. D'altro lato, vi sarebbe arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove che hanno condotto la Corte cantonale a concludere che un giustificato motivo per non mandare a scuola il figlio dei ricorrenti nel periodo dal 6 al 22 dicembre 2021 non era dato.
4.
Con una censura di natura formale, che va esaminata in via prioritaria (DTF 141 V 557 consid. 3), gli insorgenti sostengono una lesione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), invocando in particolare il diritto a una decisione motivata e all'assunzione delle prove offerte.
Leggendo il ricorso non si trova tuttavia una motivazione specifica, che dimostri una violazione di questi due aspetti (art. 106 cpv. 2 LTF), bensì una critica all'argomentazione addotta dai Giudici cantonali e all'apprezzamento delle prove come tali.
In assenza di una motivazione precisa e circostanziata a suo sostegno, la censura relativa all'art. 29 cpv. 2 Cost. è quindi inammissibile (art. 106 cpv. 2 LTF). Il fatto che i ricorrenti non concordino con il modo di procedere e con le valutazioni del Tribunale amministrativo è del resto una questione di merito, non relativa al diritto di essere sentiti (sentenza 2C_386/2023 del 19 luglio 2024 consid. 5.3).
5.
5.1. Nel capitolo intitolato "violazione della protezione contro l'arbitrio nell'applicazione di una norma di diritto cantonale" i ricorrenti rilevano:
(a) che in base all'art. 5 cpv. 1 lett. a e h della legge del 2 settembre 2016 sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria; CSC 500.000), il Cantone è competente, fra l'altro, per la promozione della salute e la prevenzione e per l'esecuzione della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (LEp; RS 818.101);
(b) che in base all'art. 6 cpv. 1 della legge sanitaria grigionese, i Comuni sono competenti per la tutela della salute della popolazione "solo per quanto questo compito non sia attribuito al Cantone";
(c) che, quand'anche una competenza comunale residua fosse data, il Consiglio scolastico di X.________ non aveva comunque nessuna competenza per estendere l'obbligo di indossare la mascherina decretato dal Cantone, né in base alla legge scolastica grigionese, né in base alle normative scolastiche comunali.
Riferendosi al decreto del Consiglio di Stato retico del 19 novembre 2021, gli insorgenti aggiungono che la legge federale sulle epidemie e l'ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26; entrata in vigore: 26 giugno 2021 [RU 2021 379]; abrogazione: 17 febbraio 2022 [RU 2022 97]) delegavano competenze specifiche in materia di salute pubblica e propagazione delle malattie ai Cantoni e che il Cantone dei Grigioni ha fatto uso della delega prevista dal diritto federale, di modo che non vi era più spazio per ulteriori provvedimenti sul piano comunale.
5.2. Ora, nella misura in cui la critica dovesse vertere, oltre che sul divieto d'arbitrio in relazione all'applicazione del diritto cantonale, anche sulla denuncia della violazione della legge federale sulle epidemie e dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, essa è infondata. In effetti, l'art. 2 dell'ordinanza citata indica che i provvedimenti nel settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni (cpv. 2) e fa per il resto rinvio alle competenze cantonali previste dalla LEp (cpv. 1). D'altra parte, l' art. 40 cpv. 1 e 2 LEp prevede una serie di misure che le autorità cantonali competenti possono prendere al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili, ma non indica quali autorità cantonali debbano prenderle. Si tratta di un aspetto di diritto cantonale, che occorre approfondire ulteriormente (successivo consid. 6; DTF 147 I 478 consid. 3.3, con riferimento ad altre normative federali che, a differenza della LEp, stabiliscono invece direttamente quale organo cantonale sia competente).
Nel seguito, va quindi ancora verificato se - come sostenuto nel gravame - la sentenza impugnata si fondi su un'applicazione insostenibile e arbitraria del diritto grigionese.
6.
Come anticipato nel considerando 3.3, le critiche relative all'applicazione arbitraria del diritto grigionese riguardano - su un piano generale - la suddivisione delle competenze tra Cantone e Comuni e - su un piano più particolare - la questione della competenza del Consiglio scolastico di X.________ nel comminare la multa impugnata.
6.1. Gli art. 5 lett. a e h e 6 della legge sanitaria, cui si richiamano i ricorrenti per negare in generale una competenza dei Comuni, sono stati evocati anche dal Tribunale cantonale amministrativo, ma per arrivare alla conclusione contraria e cioè che le misure prese dalle autorità cantonali non escludevano l'adozione di misure più severe da parte dei Comuni grigionesi. A sostegno di tale tesi, l'istanza inferiore si è inoltre riferita ai materiali legislativi, osservando che negli stessi l'autonomia comunale, molto importante nel Cantone dei Grigioni, era stata messa in particolare evidenza (giudizio impugnato, consid. 3 e 3.1).
Per quanto riguarda la competenza del Consiglio scolastico di X.________, cioè dell'organo comunale che ha nel caso concreto esteso l'obbligo di portare la mascherina alla 1a e alla 2a classe elementare (precedente consid. B), essa deriverebbe invece - sempre secondo i Giudici cantonali - dall'art. 92 cpv. 1 della legge scolastica cantonale e dall'art. 43 segg. della Costituzione del Comune di X.________ del 25 novembre 2012 (giudizio impugnato, consid. 3.2).
6.2. Una decisione è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso o di scopo rispettivamente è in manifesta contraddizione con la situazione di fatto, è gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure urta in modo scioccante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1).
Una violazione del divieto d'arbitrio è data solo se l'istanza precedente ha emanato un giudizio manifestamente insostenibile sia nella motivazione che nel risultato (DTF 144 I 318 consid. 5.4). II fatto che una soluzione diversa potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile non comporta ancora l'arbitrio (DTF 144 I 318 consid. 5.4).
6.3. L'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale e, in particolare, nell'applicazione della legge sanitaria grigionese, che ha portato il Tribunale amministrativo ad ammettere - su un piano generale - che le autorità comunali retiche avessero la competenza per estendere l'obbligo di indossare la mascherina già a partire dalla 1a classe elementare fino al grado secondario | non è dimostrato.
6.3.1. In effetti, è vero che nella legge sanitaria il Cantone viene dichiarato competente sia per la promozione della salute e la prevenzione che per l'esecuzione della legge sulle epidemie (art. 5 cpv. 1 lett. a e h della legge sanitaria) e che i Comuni vengono dichiarati competenti per la tutela della salute della popolazione solo per quanto questo compito non sia attribuito al Cantone (art. 6 cpv. 1 della legge sanitaria). Nel contempo, è però anche vero che tra le materie di competenza comunale indicate dall'art. 6 cpv. 2 della legge sanitaria rientrano la promozione della salute e la prevenzione (lett. a); la polizia sanitaria locale (lett. b); la disposizione di misure contro pregiudizi che mettono a rischio o nuocciono alla salute della popolazione (lett. d) e la prevenzione e la lotta contro malattie trasmissibili dell'essere umano (lett. g).
Inoltre, va rilevato che - per giungere ad ammettere in via di principio la competenza delle autorità comunali nel dichiarare obbligatoria la mascherina già a partire dalla 1a classe elementare - la Corte cantonale non si è basata solo sull'art. 5 e sull'art. 6 della legge sanitaria, dando in qualche modo la precedenza a quanto indicato nell'art. 6 cpv. 2 della legge sanitaria. In effetti, si è riferita in aggiunta anche al messaggio del 17 maggio 2016, che ha portato all'adozione della legge sanitaria attualmente in vigore, nonché al messaggio del 12 settembre 1983, che ha portato all'adozione della legge sanitaria del 2 dicembre 1984, per poi indicare che - nel campo della polizia sanitaria e della prevenzione, in particolare nel campo della lotta alle malattie trasmissibili - i Comuni continuavano a godere di ampio margine di manovra.
6.3.2. Di fatto, proprio con tali materiali i ricorrenti però non si confrontano (art. 106 cpv. 2 LTF), perché al riguardo si limitano a formulare un breve commento per poi concentrarsi sul tenore e sull'interpretazione degli art. 5 e 6 della legge sanitaria grigionese.
Anche riguardo a queste due norme, si limitano d'altra parte a fornire una lettura tra le varie possibili, ciò che non basta e non dimostra pertanto l'arbitrio nel riconoscere - in parallelo al Cantone dei Grigioni - competenze in materia di lotta al COVID-19 anche ai Comuni.
6.4. Diversa dalla questione di carattere più generale se i Comuni avessero competenze in parallelo al Cantone è però la questione se, quale organo comunale che ha esteso in concreto l'obbligo di portare la mascherina alla 1a e alla 2a classe elementare, il Consiglio scolastico di X.________ disponesse della competenza per agire in tal senso (sulle varie forme di intervento possibili, sulla distinzione tra decisioni di carattere generale e atti normativi, e sulle diverse prassi cantonali in questo ambito cfr. anche MARTIN WILHELM/FELIX UHLMANN, Handlungsformen in der Covid-19-Pandemie, in: Sicherheit & Recht 2/2021, pag. 56 segg.).
In effetti, in questo contesto la critica d'arbitrio formulata dai ricorrenti nella loro impugnativa è giustificata e dev'essere condivisa.
6.4.1. Già si è detto che il Tribunale amministrativo grigionese sostiene che la competenza del Consiglio scolastico di X.________ fosse data sulla base di due normative distinte. Da un lato, l'art. 92 della legge scolastica grigionese; d'altro lato, l'art. 43 e l'art. 44 della Costituzione del Comune politico di X.________ del 25 novembre 2012. Le disposizioni legali citate hanno il tenore che segue:
Art. 92 Consiglio scolastico
1 Ogni ente scolastico nomina secondo le proprie direttive un Consiglio scolastico, composto da almeno tre membri.
2 Al Consiglio scolastico competono la direzione e la vigilanza sulla scuola. Esso attua gli atti normativi e i decreti cantonali per quanto in base alla legislazione o al regolamento scolastico non sia competente un altro organo. Esso rappresenta le scuole verso l'esterno.
Art. 43 Consiglio scolastico
1 Il Consiglio scolastico è composto da cinque membri.
2 I membri del Consiglio scolastico vengono eletti dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario conformemente alla legge comunale sulle votazioni e elezioni.
3 Il Consiglio scolastico si autocostituisce.
Art. 44
1 Il Consiglio scolastico attua la legislazione scolastica secondo quanto previsto dalla Confederazione, Cantone e Comune sulla base del preventivo di competenza della Giunta comunale e delle decisioni del Consiglio comunale. Esso gestisce e vigila sull'attività scolastica.
2 Il Consiglio scolastico nomina gli insegnanti conformemente alle disposizioni vigenti.
6.4.2. Come indicato anche nel ricorso (p.ti 53 e 61 segg.), da queste norme non risulta tuttavia nessuna competenza che permetterebbe all'organo comunale di andare oltre quanto stabilito dagli organi cantonali, perché l'art. 92 cpv. 2 della legge scolastica riconosce al Consiglio scolastico solo compiti di attuazione (esso attua gli atti normativi e i decreti cantonali per quanto in base alla legislazione o al regolamento scolastico non sia competente un altro organo) e lo stesso vale in base all'art. 44 della Costituzione del Comune di X.________ ("il Consiglio scolastico attua la legislazione scolastica secondo quanto previsto dalla Confederazione, Cantone e Comune").
Nel contempo, la Corte cantonale non fornisce di queste norme di legge neppure un'interpretazione o un'altra lettura particolare, dalla quale dovrebbe risultare la competenza necessaria a emanare disposizioni che derogano ad atti legislativi in vigore, siccome:
(a) nel considerando 3.2 del proprio giudizio, essa si limita a citarle, per poi concludere - in modo apodittico - che "in virtù della legislazione in materia" il Consiglio scolastico di X.________ era l'organo comunale competente e "autorizzato a decidere l'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina alla 1a classe e alla 2a classe elementare, per garantire la salvaguardia della salute dei propri allievi e insegnanti";
(b) l'indicazione secondo cui la scuola popolare pubblica è "ancorata nei Comuni", che dispongono di "ampie competenze nella struttura e nella direzione", ha anch'essa soltanto un carattere generale e non ha attinenza specifica con la questione della competenza necessaria a emanare un obbligo come quello in discussione.
6.4.3. Ad una diversa conclusione in merito all'arbitrarietà della motivazione addotta nel giudizio impugnato, non conduce nemmeno il riferimento al documento informativo "scuola malgrado il corona n. 23" - emanata il 24 novembre 2021 dall'Ufficio cantonale per la scuola popolare e lo sport e indirizzata a insegnanti, direzioni e autorità scolastiche - nella quale si può tra l'altro leggere:
"I bambini della 1a e 2a classe elementare non devono indossare maschere. L'obbligo di indossare mascherine si applica a partire dalla 3a classe elementare. Le autorità scolastiche sono libere di definire ulteriori misure di protezione (ad esempio l''obbligo di indossare maschere per la 1a e la 2a classe elementare) ".
In effetti, simili atti, che possono essere considerati quali ordinanze amministrative, non hanno forza di legge e non possono quindi supplire all'assenza di una base legale dalla quale risulti la competenza del Consiglio scolastico di X.________ a prevedere misure che vadano oltre l'attuazione di quanto già deciso dal Consiglio di Stato grigionese (DTF 133 II 305 consid. 8.1; sentenze 2C_894/2014 del 18 febbraio 2016 consid. 4.6.1; 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2).
6.4.4. Anche se la Corte cantonale non lo pretende, perché nel suo giudizio non si riferisce mai a tale norma, ad escludere l'arbitrio non conduce infine l'art. 40 cpv. 1 e cpv. 2 LEp.
È vero infatti che la giurisprudenza ha confermato a più riprese che l'art. 40 cpv. 2 LEp costituisce una base legale sufficiente ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost. e permette alle autorità cantonali di prendere le misure necessarie alla lotta contro la propagazione del COVID-19, tra cui l'introduzione dell'obbligo di usare la mascherina (DTF 147 I 393 consid. 5.1.3; sentenze 2C_429/2021 del 16 dicembre 2021 consid. 5.1.2; 2C_183/2021 del 23 novembre 2021 consid. 3.4). Come già rilevato nel precedente considerando 5.2, con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia, vero è però anche che l'art. 40 cpv. 1 LEp legittima in tal senso solo le autorità cantonali competenti secondo quanto previsto dal diritto cantonale, ciò che per l'appunto - con riferimento al Consiglio scolastico di X.________ - non è qui dimostrato. In effetti, sia in base all'art. 92 della legge sulla scuola che dell'art. 43 della Costituzione del Comune di X.________, ai quali rinvia il Tribunale amministrativo nel suo giudizio, questo organo comunale era chiamato ad attuare i decreti del Consiglio di Stato grigionese del 19 novembre e del 24 novembre 2021, non ad estenderne la portata oltre a quanto già deciso dal Governo retico.
6.5. In conclusione, va pertanto confermato che la motivazione addotta dalla Corte cantonale per giustificare la competenza del Consiglio scolastico di X.________ ad estendere l'obbligo di portare la mascherina anche agli allievi della 1a e della 2a classe elementare non è sostenibile. In parallelo, l'arbitrio è dato anche nel risultato, perché la multa in discussione è stata comminata ai ricorrenti proprio perché si sono rifiutati di mandare a scuola il figlio a causa dell'introduzione dell'obbligo di portare la mascherina anche nella 1a e nella 2a classe elementare.
Di conseguenza, la richiesta di annullare la multa di fr. 1'500.-- comminata agli insorgenti il 22 dicembre 2021 dal Consiglio scolastico di X.________ e confermata in ultima istanza dal Tribunale amministrativo grigionese dev'essere accolta, senza che sia necessario esprimersi sulle critiche relative all'accertamento dei fatti (precedente consid. 3.3).
7.
7.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere accolto e, in riforma del giudizio impugnato, la multa di fr. 1'500.-- comminata ai ricorrenti il 22 dicembre 2021 dal Consiglio scolastico di X.________ dev'essere annullata.
7.2. Soccombente, il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni, unica controparte in causa davanti all'istanza precedente, è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF; sentenza 2C_343/2010 dell'11 aprile 2011 consid. 9.3); deve però corrispondere ai ricorrenti, patrocinati da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
7.3. Da parte sua, il Tribunale amministrativo dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e, in riforma del giudizio impugnato, la multa di fr. 1'500.-- comminata ai ricorrenti il 22 dicembre 2021 dal Consiglio scolastico di X.________ è annullata.
2.
Non vengono prelevate spese.
3.
Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni verserà ai ricorrenti un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
4.
La causa è rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per nuova decisione su spese e ripetibili della sede cantonale.
5.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, nonché al Comune di X.________.
Losanna, 21 gennaio 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli