Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_407/2024  
 
 
Sentenza del 21 ottobre 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Multe per tentativo di sottrazione d'imposta, 
imposta cantonale e imposta federale diretta, 
periodi fiscali 2006-2009, 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 18 giugno 2024 (80.2021.128 - 80.2021.166). 
 
 
Visti:  
il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 23 luglio 2024 contro la sentenza del 18 giugno precedente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
la domanda di assistenza giudiziaria formulata con il gravame, 
il decreto del 23 agosto 2024, con cui questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 18'000.-, indicandogli che se non avesse eseguito il pagamento gli sarebbe stato fissato un termine suppletorio per provvedervi, 
il decreto del 30 settembre 2024, con cui questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni, non prorogabile, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
 
 
considerando:  
che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF), 
che il Presidente della Corte stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo e, se questo scade infruttuoso, fa impartire un termine suppletorio improrogabile (art. 62 cpv. 1 e 3 LTF), 
che, se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF), 
che l'insorgente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile, conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
che le spese per la procedura giudiziaria davanti al Tribunale federale, che ha comportato la pronuncia di diversi decreti, devono essere poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 21 ottobre 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli