Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_468/2024
Sentenza del 21 ottobre 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 luglio 2024 (32.2024.49).
Visto:
la decisione del 2 ottobre 2019 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha negato a A.________, nata nel 1972 e da ultimo attiva quale casalinga, il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
la decisione del 19 settembre 2023 con cui l'UAI, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso - tra cui una perizia pluridisciplinare - ha respinto la nuova domanda di prestazione di A.________, ritenuto un grado d'invalidità del 30%, inidoneo pertanto a giustificare una rendita dell'assicurazione per l'invalidità,
la sentenza dell'8 marzo 2024, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ contro la decisione amministrativa, che è stata confermata,
la sentenza del 16 maggio 2024 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il "ricorso" di A.________ contro la sentenza cantonale dell'8 marzo 2024,
l'istanza di revisione processuale della sentenza cantonale dell'8 marzo 2024 inoltrata da A.________ il 12 giugno 2024 al Tribunale cantonale, che l'ha respinta con sentenza del 30 luglio 2024,
il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 5 settembre 2024 (timbro postale), con domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, inclusa la nomina di un avvocato,
la comunicazione del 9 settembre 2024 con la quale, per ordine del Presidente della III Corte di diritto pubblico, la ricorrente è stata informata che spetta a lei l'incombenza di nominare un avvocato per la procedura e non al Tribunale federale, il quale può concedere il gratuito patrocinio a determinate condizioni,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1 e148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),
che, per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.71) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2),
che per adempiere tali esigenze la ricorrente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2 e 144 V 173 consid. 3.2.2) e non limitarsi a presentare e ribadire la propria opinione,
che il Tribunale cantonale ha accertato che la ricorrente non ha provato l'esistenza di motivi che giustificano una revisione processuale nel senso dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, rispettivamente dell'art. 24 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca; RL 178.100),
che in particolare l'autorità giudiziaria precedente ha appurato che, nella sentenza dell'8 marzo 2024, il Tribunale cantonale aveva accertato la compiutezza della valutazione medica dell'UAI alla base del rifiuto di prestazioni AI e che la documentazione di natura valetudinaria allegata alla domanda di revisione - oltre ad essere in parte anche tardiva - era inidonea a giustificare nuovi fatti rilevanti, rispettivamente nuovi mezzi di prova legittimanti il diritto a una prestazione dell'AI, ritenuto altresì che si era in realtà di fronte a una riproposizione delle censure sollevate nelle precedenti procedure amministrative e giudiziarie,
che la ricorrente si limita ad esprimere il suo disaccordo, in particolare in relazione a quanto affermato dai medici del Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona e del Servizio medico regionale dell'UAI (SMR), formulando critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti e 144 V 50 consid. 4.2) e dunque inammissibili in questa sede, non motivando segnatamente né l'arbitrio né la violazione di diritto da parte del Tribunale cantonale nell'avere deciso per l'assenza dei presupposti di una revisione processuale,
che il gravame è inoltre ricco di censure apodittiche che esulano altresì dall'oggetto della lite, e dunque d'acchito inammissibili, quali pretesi complotti, diffamazioni e conseguenti danni con domanda di apertura di un processo penale, come pure altri danni economici ad opera dell'Autorità regionale di protezione che l'avrebbe ostacolata anche nella procedura in materia di prestazioni AI, ed infine vi sarebbero state anche modifiche di registrazioni e presunte scorrettezze dei medici,
che il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di gratuito patrocinio, per quanto ancora di interesse, è respinta data l'assenza di ogni probabilità di successo del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 ottobre 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi