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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_547/2024  
 
 
Sentenza del 21 ottobre 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
CSS Assicurazione malattie SA, 
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 settembre 2024 (36.2024.33). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 2 settembre 2024, con cui il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile "l'esposizione" del 16/26 agosto 2024 di A.________, nei confronti del proprio assicuratore sociale malattie CSS Assicurazione malattie SA, Lucerna (di seguito CSS), 
le "osservazioni integrative" al ricorso contro la CSS inoltrate da A.________ il 2 ottobre 2024 (timbro postale) al Tribunale federale, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1 e 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2, come pure 123 V 335 consid. 1a; 118 Ib 134 consid. 2), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità (sul tema cfr. DTF 144 II 184 consid. 1.1), ritenuto che un gravame con censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF), 
che il Tribunale cantonale ha ritenuto non ricevibile l'atto del 16/26 agosto 2024 di A.________, in quanto non era stata emessa alcuna decisione formale, rispettivamente alcuna decisione su opposizione da parte dell'assicuratore malattie (art. 49 e art. 56 LPGA) relativa alle sedute di fisioterapia, e nemmeno decisioni per le quali sia stato confermato o mantenuto lo stato di sospensione dal diritto alle prestazioni LAMal, 
che in particolare, dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente, non emerge dal testo dell'esposizione e dai relativi allegati alcuna decisione impugnabile e nemmeno una decisione di denegata giustizia ma ci si trova confrontati con una serie di lamentele generiche, 
che l'insorgente si limita a indicare di ricorrere in quanto si troverebbe nell'impossibilità di ricevere le cure prescritte dai medici curanti a causa di una pretesa opposizione del medico di fiducia della CSS - che avrebbe unicamente proposto cure alternative - come pure segnala perplessità verso le istituzioni incaricate della tutela degli assicurati, quali "l'OMCT" e la "CVS" (recte CVSan), le quali sono già state trasmesse al DSS, 
che il ricorrente formula rimproveri di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza alcuna censura sui motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, 
che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali della sentenza del Tribunale cantonale, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 21 ottobre 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi