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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1026/2022  
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Hartmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Lda, 
rappresentata dall'avv. Emanuele Stauffer e 
dal prof. dr. Samuele Vorpe, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Assistenza amministrativa SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I 
(A-6439/2020). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il 10 luglio 2017 il Comando generale della Guardia di Finanza, II Reparto, Ufficio Cooperazione lnternazionale e Rapporti con Enti Collaterali (in seguito: autorità richiedente), ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) otto domande di assistenza amministrativa in materia fiscale fondate sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IT; RS 0.672.945.41) in relazione con la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo (RS 0.672.945.41), rispettivamente sulla Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC; RS 0.652.1).  
Le persone interessate dalle domande sono presumibilmente contribuenti fiscali italiani, designati come tali rispettivamente attraverso il codice Paese "111", identificabili in base agli elenchi / alle liste allegate alle domande stesse. II detentore delle informazioni in Svizzera è la banca B.________ AG, con sede a X.________, e la tipologia d'imposta interessata è l'imposta sul reddito delle società / delle persone fisiche. I suddetti elenchi sono stati spiegati dall'autorità richiedente italiana nelle domande, facendo degli esempi. Siccome - fatta eccezione per gli esempi - le predette otto domande di assistenza amministrativa sono identiche, l'AFC le ha trattate come una sola domanda di assistenza amministrativa basata su otto elenchi / liste. 
 
1.2. La domanda, che trae origine da attività di verifica e controllo da parte della Guardia di Finanza italiana, fa nella fattispecie riferimento alle posizioni contenute nell'elenco sub 3.a. (4), e meglio:  
« [...] i dati concernenti 707 posizioni finanziarie (rapporti finanziari), dove i codici C.I.F. risultano riferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche con denominazione di società o enti ed espressa menzione del domicilio italiano nel campo "M/S_Dom_Name" [...] ». 
Con scritto 25 giugno 2019, l'autorità italiana ha poi circoscritto le otto domande al periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2017 chiedendo all'AFC, sulla sola base dell'art. 27 CDI CH-IT: 
 
---..] a) per i conti bancari: 
 
- i nomi, i cognomi, le date di nascita e gli indirizzi dell'ultimo domicilio conosciuto: 
 
(i) deI / della titolare / dei titolari del conto; 
(ii) dell'avente / degli aventi diritto economico; 
(iii) nel caso in cui un / una titolare del conto oppure un avente diritto economico fossero deceduti, le informazioni sono richieste per tutti i successori legali o le persone alle quali sono stati versati i valori patrimoniali, se conosciuti; 
- il tipo di relazione bancaria; 
- la data della chiusura del conto; 
- la situazione patrimoniale al 23 febbraio 2015, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017; 
b) per le polizze assicurative [...] ». 
 
1.3. Il 23 settembre 2019, l'AFC ha esortato la banca B.________ AG a trasmettere tutte le informazioni richieste. La banca è stata inoltre invitata ad informare le persone interessate e legittimate a ricorrere in merito al procedimento di assistenza amministrativa e alle parti essenziali del contenuto della domanda.  
Tra il 31 gennaio e il 4 febbraio 2020, la banca B.________ AG ha dato seguito alla richiesta di trasmissione delle informazioni dell'AFC e ha provveduto ad informare le persone interessate e legittimate a ricorrere, tra cui anche la A.________ Lda, titolare di un conto di cui C.________ era l'avente diritto economico. 
 
1.4. Con decisione finale del 26 novembre 2020, l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa italiana del 10 luglio 2017 fondata sulla lista sub 3.a (4) (cfr. precedenti consid. 1.1 e 1.2) per quanto concerne la A.________ Lda, concedendo l'assistenza amministrativa.  
Il 18 dicembre 2020, l'interessata ha ricorso al Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda. Con sentenza del 29 novembre 2022, tale autorità ha respinto il gravame. 
 
1.5. Il 14 dicembre 2022, la A.________ Lda ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento sia della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2022 che della decisione finale dell'AFC del 26 novembre 2020, con conseguente rigetto della domanda di assistenza internazionale del 10 luglio 2017. Postula inoltre il riconoscimento dell'effetto sospensivo al gravame. Non è stato ordinato nessun atto istruttorio.  
 
2.  
Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). 
Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). 
Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5). 
 
3.  
 
3.1. L'insorgente sostiene che la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) e un caso particolarmente importante (art. 84a in relazione con l'art. 84 cpv. 2 LTF).  
Lamentandosi della mancata presa in considerazione del fatto che, nel periodo oggetto della domanda, il beneficiario economico del conto da essa detenuto non aveva domicilio fiscale in Italia, non li circoscrive però mai in maniera chiara, perché ritiene che la loro esistenza sarebbe attestata dalle "disquisizioni di merito". 
 
3.2. Ora, già dal considerando 2 di questo giudizio risulta che una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) o un caso particolarmente importante (art. 84a in relazione con l'art. 84 cpv. 2 LTF) vanno indicati con precisione e che non spetta di conseguenza al Tribunale federale "estrapolarli" dal ricorso che gli viene sottoposto, attraverso la lettura di critiche di merito (art. 42 cpv. 2 LTF).  
Fatta questa premessa, e rilevato che oggetto del litigio può essere solo la decisione dell'istanza inferiore, non anche quella dell'AFC (sentenza 2C_502/2021 del 31 agosto 2022 consid. 2.3), va ad ogni modo osservato che dall'impugnativa non emerge né una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) né un caso particolarmente importante (art. 84a in relazione con l'art. 84 cpv. 2 LTF). 
 
3.3. In effetti, sulla questione dell'obiezione relativa al domicilio fiscale il Tribunale federale si è già pronunciato, indicando che la prova immediata dell'assenza di una residenza fiscale nello Stato richiedente - sostenuta qui per altro in relazione al solo avente diritto economico - non comporta affatto il rifiuto dell'assistenza amministrativa richiesta, perché la determinazione della resistenza fiscale è un aspetto che non è di competenza dell'AFC, bensì dell'autorità che ha formulato la domanda di assistenza (DTF 142 II 161 consid. 2.2.2, 218 consid. 3.6 seg.; sentenza 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 2.3, con ulteriori rinvii). Alla domanda posta il Tribunale federale ha pertanto già dato risposta ed essa non può quindi nemmeno costituire una nuova questione di diritto di importanza fondamentale giusta l'art. 84a LTF.  
 
3.4. Nel contempo, l'impugnativa non contiene nemmeno argomenti che pongono un ulteriore quesito giuridico di principio.  
L'insorgente pare infatti sostenere che ciò sarebbe il caso, in ragione del fatto che la domanda di assistenza in discussione non ha quale "obiettivo principale" di accertare il domicilio fiscale delle persone oggetto della richiesta, ma dà il domicilio italiano per "presunto" rispettivamente per "scontato", attraverso l'utilizzo del codice 111. Così argomentando, essa solleva però un'obiezione analoga a quella già presentata nella citata sentenza 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 (cfr. ivi, consid. 2.2), nella quale l'esistenza di una questione giuridica d'importanza fondamentale (art. 84a LTF) è stata negata e il Tribunale federale ha quindi pronunciato una decisione di non entrata in materia. 
 
3.5. Infine, a differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, il presente caso non può neppure essere considerato particolarmente importante ai sensi della giurisprudenza relativa all'art. 84 cpv. 2 LTF.  
Se infatti è vero che la ricorrente si richiama a più riprese anche al suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.), ritenendolo violato, altrettanto vero è che essa lo fa ancora in relazione alla mancata verifica della residenza fiscale dell'avente diritto economico, che non è però di competenza delle autorità fiscali svizzere (cfr. precedente consid. 3.3). Altri indizi di una violazione qualificata e sufficientemente credibile di un principio procedurale fondamentale non sono dati (cfr. precedente consid. 2, sentenza 2C_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 3). 
 
4.  
 
4.1. Per quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame come ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF).  
 
4.2. Dato l'esito del litigio, la domanda di riconoscere in via preliminare che il gravame ha effetto sospensivo ex lege risulta priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6).  
 
5.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai rappresentanti della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 21 dicembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli