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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_828/2024  
 
 
Sentenza del 22 gennaio 2025  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Bovey, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio, via G. Motta 7, casella postale 115, 6648 Minusio. 
 
Oggetto 
approvazione del rapporto morale, remunerazione del curatore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2024 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.137). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decisione 21 novembre 2022 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha istituito in favore di A.________ (nato nel 1980) una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 cpv. 1 CC e ha nominato B.________ quale curatore. Con decisione 19 luglio 2024 l'autorità di protezione ha approvato il rapporto morale con rendiconto finanziario per il 2023, riconoscendo al curatore un'indennità di fr. 1'212.-- e un rimborso spese di fr. 62.40. 
Mediante sentenza 2 dicembre 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo interposto da A.________ contro la decisione 19 luglio 2024. Secondo il Presidente, A.________ non aveva indicato gli elementi della decisione che intendeva impugnare né spiegato le ragioni per le quali essa avrebbe dovuto essere riformata o annullata. 
 
2.  
Con scritto datato 3 dicembre 2024 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, ritenendola " di/con carattere fraudolento ed inadatta ad Amministrazione Federale " ed elencando una serie di ipotesi di reato (" contro la persona ", " contro il patrimonio ", " contro gli interessi della Confederazione ", " concernenti lo sviamento della Giustizia ", " di favoreggiamento ad organizzazione criminale "). 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. Lo scritto di A.________ è trattato quale ricorso in materia civile giusta gli art. 72 segg. LTF. La causa qui discussa, che concerne sia l'approvazione del rapporto morale che la remunerazione del curatore, è infatti di natura complessivamente non pecuniaria e può pertanto essere oggetto di un ricorso in materia civile a prescindere dal valore di lite (v. sentenza 5A_274/2018 del 21 settembre 2018 consid. 1).  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
3.2. Il rimedio qui all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: limitandosi ad apoditticamente affermare che il suo reclamo era " motivato, giustificato e con relativa documentazione ", il ricorrente non si misura a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di irricevibilità e non spiega in che modo essa violerebbe il diritto.  
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 gennaio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini