Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_893/2024
Sentenza del 22 gennaio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
Piazza Grande 16b, 6600 Locarno,
B.________,
patrocinata dall'avv. Nuria Regazzi.
Oggetto
ricusa (misure a protezione dell'unione coniugale),
ricorso contro la sentenza emanata il 21 novembre 2024 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2024.56).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nel quadro della causa a protezione dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti del marito A.________, con decisione 6 settembre 2024 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato inammissibile l'istanza di quest'ultimo di ricusazione "della Giustizia Svizzera", in via subordinata "della giustizia del Canton Ticino" e in via ancor più subordinata "delle Preture di Locarno, Bellinzona, Vallemaggia e Mendrisio", rilevando che un'istanza di ricusazione diretta in modo generico contro tutti i membri di una corte o addirittura contro l'intero tribunale è irricevibile, poiché i motivi di ricusazione vanno precisati e sostanziati nei confronti di ogni singola persona che ne è oggetto.
Mediante sentenza 21 novembre 2024 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo presentato il 16 settembre 2024 da A.________ avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha in particolare osservato che A.________ non si era confrontato con la motivazione del Giudice di prime cure, che una proroga del termine di reclamo per completare la motivazione non era possibile e che, ad ogni modo, la decisione del Pretore di dichiarare inammissibile l'istanza di ricusazione (e di sospendere nel frattempo la causa di protezione dell'unione coniugale, con la contestuale richiesta del marito di adozione di misure supercautelari) non era contraria al diritto e poteva essere presa dal Pretore stesso siccome tale istanza era priva di ogni fondamento.
2.
Con ricorso 23 dicembre 2024 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale " l'effetto sospensivo, una proroga per terminare le motivazioni del ricorso, l'emanazione delle misure supercautelari, di essere sentito dal Giudice della Ricusa, la ricusa della Giustizia svizzera, [...] l'annullamento della decisione ed il ritorno dell'incarto per nuova decisione ", in via subordinata " la ricusa della Giustizia nel Canton Ticino", e in via ancor più subordinata "la ricusa delle Preture di Locarno, Bellinzona, Vallemaggia [...] e Mendrisio".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. L'art. 92 cpv. 1 LTF ammette il ricorso immediato al Tribunale federale contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti, come in concreto, domande di ricusazione. La via d'impugnazione di una decisione incidentale segue quella della causa principale (DTF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1). Se nella causa principale i motivi di ricorso sono limitati ai sensi dell'art. 98 LTF, tale limitazione vale quindi anche nella procedura di ricorso contro le decisioni incidentali concernenti domande di ricusazione (v. sentenza 5A_31/2024 dell'11 giugno 2024 consid. 2.1).
Siccome nel caso concreto la causa principale riguarda misure a tutela dell'unione coniugale, ossia misure cautelari nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5), la parte ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consiste la violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
3.2. Nel ricorso all'esame il ricorrente evoca varie vicissitudini e formula diversi rimproveri nei confronti delle parti e dei magistrati coinvolti in questa ed in altre procedure. Nella (ridotta) misura in cui si riferisce all'oggetto del presente litigio, il ricorrente omette tuttavia di seriamente confrontarsi con la sentenza qui impugnata e di motivare la violazione dei diritti costituzionali da lui accennati, ossia dei " principi fondamentali dei diritti dell'uomo " e del suo diritto di essere sentito. Il rimedio, pertanto, manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Fatti salvi determinati casi qui non realizzati (art. 43 LTF), il Tribunale federale non può assegnare un termine per completare la motivazione del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.4).
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Con l'evasione del ricorso, l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo (comunque del tutto carente di motivazione) e quella di edizione di " tutti gli atti " diventano prive di oggetto. Inoltre, come già spiegato dall'autorità inferiore, la domanda intesa all'adozione di misure supercautelari nella causa a tutela dell'unione coniugale è inammissibile in questa sede, sulla stessa dovendosi pronunciare il Pretore.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 gennaio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini