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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_107/2024  
 
 
Sentenza del 22 aprile 2025  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hurni, Presidente, 
Kiss, Denys, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Sara Pool, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.79). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è stato amministratore unico della B.________ SA. Questa società deteneva in particolare una quota di partecipazione nella società C.________ Srl. Con decisione supercautelare del 31 gennaio 2022, il Pretore del Distretto di Lugano ha provvisoriamente vietato a A.________ di compiere ogni atto di gestione e/o di rappresentanza delle predette società prima della crescita in giudicato della decisione di merito. Il Pretore gli ha inoltre ordinato, in via provvisoria, di prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare che C.________ Srl compia atti di disposizione sul proprio patrimonio fino a crescita in giudicato della decisione di merito. Il provvedimento supercautelare, immediatamente esecutivo, era impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP e con l'avvertenza che, in caso di violazione, gli sarebbe stata inflitta una multa disciplinare fino a fr. 5'000.--, nonché, in caso di mancato adempimento dell'ordine, un'ulteriore multa disciplinare di fr. 1'000.-- per ogni giorno di ritardo. Il provvedimento è stato confermato dal Pretore con decisione cautelare del 4 aprile 2022. 
 
B.  
Con decisione del 5 agosto 2022, il Pretore, richiamate le predette decisioni del 31 gennaio 2022 e del 4 aprile 2022, ha condannato A.________ a pagare una multa disciplinare di fr. 5'000.-- e una multa di fr. 1'000.-- al giorno per l'inadempimento dell'ordine dal 31 gennaio 2022 al 4 aprile 2022 (64 giorni). Il Pretore ha accertato che il 4 aprile 2022, D.________, agendo quale procuratore speciale della B.________ SA sulla base di una procura rilasciatagli il 5 ottobre 2021 da A.________, ha trasferito ad una terza persona la quota di partecipazione della B.________ SA nella C.________ Srl al prezzo di fr. 10'000.--. 
Con precetto esecutivo del 27 febbraio 2023 dell'Ufficio di esecuzione di Biasca, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso A.________ per l'importo di fr. 70'850.--, indicando segnatamente quale titolo di credito la decisione pretorile del 5 agosto 2022 per le multe disciplinari di fr. 5'000.-- e di fr. 64'000.--. 
A.________ ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Con istanza del 24 aprile 2023, lo Stato del Cantone Ticino ha adito il Pretore del Distretto di Riviera, chiedendo il rigetto definitivo dell'opposizione. Con decisione del 19 luglio 2023, il Pretore ha accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione. 
 
C.  
Contro la decisione pretorile, A.________ ha presentato un reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, con cui ha chiesto di annullarla e di mantenere la sua opposizione al precetto esecutivo per l'importo di fr. 69'000.--. Con sentenza dell'8 gennaio 2024, la Corte cantonale ha respinto il reclamo. 
 
D.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di mantenere l'opposizione al precetto esecutivo per la somma di fr. 69'000.--. In via subordinata, chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
Non sono state chieste determinazioni sul merito del ricorso, al quale è stato conferito l'effetto sospensivo con decreto presidenziale del 12 marzo 2024. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Il ricorrente è risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo ed è pertanto legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la menzionata sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia civile può in particolare essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e di motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare puntualmente nei motivi del ricorso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3 e rinvii). Deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 e rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5).  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre la sua opinione, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorrente ribadisce infatti essenzialmente le censure presentate dinanzi alla Corte cantonale, ma non sostanzia le ragioni per cui il giudizio sulle stesse non rispetterebbe il diritto federale e la giurisprudenza applicabili in materia di rigetto definitivo dell'opposizione.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato in modo arbitrario ch'egli non aveva allegato un'impossibilità di impugnare le decisioni del 31 gennaio 2022 e del 5 agosto 2022.  
 
3.2. In realtà, la Corte cantonale ha precisamente accertato ch'egli non aveva allegato l'impossibilità di impugnare la decisione del 5 agosto 2022, in modo tale da fare valere tutte le censure dirette contro tale decisione e quella del 31 gennaio 2022. Al riguardo, il ricorrente si limita ad addurre di non essere stato patrocinato da un avvocato nelle rispettive procedure giudiziarie, essendo quindi rimasto passivo per tale motivo. Con questa argomentazione, egli si limita a giustificare il fatto di non avere presentato un'impugnativa, ma non sostanzia d'arbitrio l'esposto accertamento. Non dimostra in particolare ch'esso sarebbe manifestamente in contrasto con il contenuto del reclamo dinanzi alla precedente istanza. In effetti, dalla lettura del reclamo non risulta un'allegazione secondo cui egli sarebbe stato impossibilitato ad impugnare la decisione pretorile. Né egli ha addotto in quella sede di non avere avuto la possibilità di impugnare la decisione del 4 aprile 2022, che confermava il provvedimento supercautelare del 31 gennaio 2022. In tali circostanze, l'argomentazione ricorsuale non adempie le esposte esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Né il ricorrente ha invocato nel reclamo alla Corte cantonale un'asserita violazione dell'art. 69 CPC o ha addotto che la designazione di un rappresentante gli sarebbe stata rifiutata a torto dal Pretore del Distretto di Lugano. La censura di violazione dell'art. 69 CPC, sollevata dal ricorrente in questa sede, non soddisfa quindi il requisito dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali e deve parimenti essere dichiarata inammissibile (cfr. DTF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4).  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente sostiene che le decisioni pretorili del 31 gennaio 2022 e del 5 agosto 2022 sarebbero nulle. Adduce inoltre che, omettendo di rilevarne la nullità, la Corte cantonale avrebbe pure disatteso gli art. 52, 69 e 343 CPC, nonché gli art. 5 cpv. 2 e 3, 9 e e 29 cpv. 2 e 3 Cost.  
 
4.2. Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). Il giudice deve verificare se il credito posto in esecuzione risulta dal documento prodotto. Per costituire un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, tale documento deve chiaramente obbligare definitivamente il debitore al pagamento di un importo determinato. A questo proposito, il giudice del rigetto deve unicamente decidere se un obbligo di pagamento risulta chiaramente dal giudizio esecutivo prodotto. Non deve per contro statuire sull'esistenza materiale della pretesa o sulla fondatezza del giudizio. Né gli compete statuire su questioni delicate di diritto materiale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (DTF 149 III 258 consid. 6.1.1 e rinvii). La causa in materia di rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF) non persegue infatti lo scopo di determinare la validità del credito posto in esecuzione, bensì di accertare l'esistenza di un titolo esecutivo, il giudice del rigetto dovendosi unicamente pronunciare sulla forza probatoria del documento prodotto (DTF 149 III 258 consid. 6.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 e rinvii).  
Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). Questa disposizione non enumera esaustivamente i mezzi di difesa che il debitore può opporre ad una decisione giudiziaria esecutiva. Essi sono comunque limitati, non spettando al giudice del rigetto rivedere o interpretare il titolo di rigetto prodotto. Né egli deve esaminare i mezzi di diritto materiale che il debitore poteva fare valere nel procedimento che è sfociato nella decisione giudiziaria esecutiva (DTF 149 III 258 consid. 6.1.2; 140 III 180 consid. 5.2.1). 
Accanto alle eccezioni previste dall'art. 81 LEF, il debitore può invocare contro il rigetto definitivo dell'opposizione anche la nullità del titolo esecutivo (DTF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2; sentenza 5D_213/2017 del 30 aprile 2018 consid. 2 e rinvii). Una decisione è nulla soltanto quando è affetta da un vizio particolarmente grave e manifesto, che sia riconoscibile con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre gli errori nel merito della decisione provocano solo raramente la nullità dell'atto (DTF 150 II 244 consid. 4.2.1; 149 IV 9 consid. 6.1 e rispettivi rinvii). 
 
4.3. La Corte cantonale ha precisato che, in concreto, il titolo di rigetto dell'opposizione non è la decisione supercautelare del 31 gennaio 2022, bensì quella del 5 agosto 2022. Ha rilevato che il ricorrente non contestava né la corretta notifica di quest'ultima decisione né il passaggio in giudicato della stessa. Ha altresì constatato ch'egli non censurava l'incompetenza funzionale o materiale dell'autorità giudicante. Come visto, la Corte cantonale ha altresì rilevato che il ricorrente non aveva allegato una mancata possibilità di impugnare la decisione del 5 agosto 2022 dinanzi all'istanza superiore. La Corte cantonale ha quindi concluso che detta decisione non era inficiata di nullità e costituiva un titolo di rigetto dell'opposizione regolarmente esecutivo secondo l'art. 80 LEF.  
Anche in questa sede, ribadendo essenzialmente le argomentazioni sollevate in sede cantonale, il ricorrente non sostanzia, né rende seriamente ravvisabili, gli estremi per riconoscere la nullità del titolo esecutivo. Richiamando essenzialmente la decisione supercautelare del 31 gennaio 2022, egli adduce ch'essa conterrebbe manifeste imprecisioni e contraddizioni nella descrizione del comportamento ch'egli avrebbe dovuto adottare. Lamenta inoltre una violazione dell'art. 343 CPC, adducendo che il Pretore non avrebbe potuto cumulare la comminatoria penale dell'art. 292 CP con le multe disciplinari. Sostiene che il provvedimento adottato nei suoi confronti sarebbe sproporzionato e lesivo del principio dell'equo processo. Secondo il ricorrente, la nullità della decisione del 31 gennaio 2022 comporterebbe anche la nullità di quella del 5 agosto 2022, in particolare ove si consideri ch'egli sarebbe stato sanzionato per un comportamento (la procura da lui rilasciata il 5 ottobre 2021), precedente l'emanazione della decisione supercautelare. 
Con tali argomentazioni, il ricorrente contesta essenzialmente la legalità delle decisioni del 31 gennaio 2022 e del 5 agosto 2022. Solleva al riguardo critiche riguardanti la validità e la fondatezza del credito posto in esecuzione. Si tratta tuttavia di questioni che avrebbero se del caso dovuto essere sottoposte al giudice di merito, segnatamente mediante un'impugnativa contro la decisione del 5 agosto 2022. Sollevati in questa sede, tali aspetti trascendono i limiti della procedura del rigetto dell'opposizione, il cui scopo è, come visto, unicamente quello di accertare l'esistenza del titolo esecutivo. Rilevato che il ricorrente non sostanzia vizi particolarmente gravi e manifesti tali da permettere di concludere a una nullità, un eventuale contrasto della decisione del 5 agosto 2022 con il diritto materiale applicabile esula dall'oggetto del presente litigio (cfr. DTF 150 II 244 consid. 4.2.1). 
 
4.4. Il ricorrente accenna inoltre ad una violazione del diritto di essere sentito, sostenendo che la Corte cantonale non avrebbe sufficientemente esposto i motivi per cui gli errori procedurali da lui invocati non rendevano nulla la decisione del 5 agosto 2022. A torto. La Corte cantonale ha infatti spiegato che la cognizione del giudice del rigetto era limitata alla verifica dei presupposti per rigettare l'opposizione e non si estendeva al controllo del fondamento materiale del credito posto in esecuzione. Ciò premesso, la Corte cantonale si è quindi pronunciata sui punti rilevanti per il giudizio sotto il profilo degli art. 80 segg. LEF e non ha disatteso la garanzia del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e rinvii).  
 
5.  
Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere preso in considerazione il fatto che, con sentenza del 6 dicembre 2023, il giudice penale lo ha prosciolto dall'imputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) per non avere ottemperato agli ordini impostigli con la decisione del 31 gennaio 2022. 
Si tratta di una censura che concerne tuttavia, nuovamente, la validità della decisione supercautelare, in particolare con riferimento alla comminatoria penale in essa contenuta. Al riguardo, la Corte cantonale ha esposto le ragioni per cui, a prescindere dall'ammissibilità quale mezzo di prova della sentenza penale prodotta nella procedura di reclamo, la questione di sapere se l'ordine impartito al ricorrente dal Pretore con la decisione supercautelare fosse sufficientemente preciso o meno, esula dall'oggetto della procedura di rigetto definitivo dell'opposizione. Il ricorrente non si confronta specificatamente con i considerandi n. 1.2.2 e 5.2 della sentenza impugnata e non sostanzia perciò una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
 
6.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono di conseguenza poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 aprile 2025 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Hurni 
 
Il Cancelliere: Gadoni