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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_523/2024  
 
 
Sentenza del 22 ottobre 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Massimo Calderan, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Alippi, 
opponente. 
 
Oggetto 
trasferimento di azioni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 agosto 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2024.56). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
B.________ ha venduto un'azione della A.________ SA alla C.________ Sagl, la quale ha chiesto il 9 settembre 2022 di essere iscritta nel libro delle azioni. Il 14 novembre 2022 la A.________ SA ha comunicato, richiamando l'art. 685b CO, a B.________, con copia ad C.________ Sagl, di negare l'approvazione del trasferimento dell'azione. 
 
2.  
Con petizione 23 maggio 2023 B.________ ha convenuto in giudizio, innanzi al Pretore del distretto di Lugano, la A.________ SA postulando in via principale di accertare che C.________ Sagl è proprietaria della predetta azione e di condannare la convenuta a procedere alla relativa inscrizione nel libro delle azioni. In via subordinata ha chiesto di condannare la convenuta a corrispondergli l'importo equivalente al valore reale dell'azione, da accertare in via peritale. La convenuta si è opposta alla petizione. 
Con decisione 18 marzo 2024 il Pretore ha respinto le eccezioni di incompetenza e di irricevibilità della petizione e ha disposto le modalità di proseguimento della procedura. 
 
3.  
Con sentenza 27 agosto 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello con cui la A.________ SA aveva chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di dichiarare irricevibile la sola domanda subordinata. 
 
4.  
Con ricorso in materia civile del 1° ottobre 2024 la A.________ SA postula la riforma della sentenza di appello nel senso di dichiarare irricevibile la domanda subordinata della petizione, con conseguente modifica delle spese e delle ripetibili. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5.  
 
5.1. A giusta ragione la ricorrente indica che la decisione impugnata è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 LTF, atteso che questa non pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Essa può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), e cioè un pregiudizio, di natura giuridica, che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente, se necessario emanata dal Tribunale federale (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione per motivi di economia processuale di decisioni incidentali notificate separatamente, che non concernono la competenza o domande di ricusa, costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). Tale eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare le decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2).  
Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 46 consid. 1.2). Ciò significa, per quanto riguarda l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che al ricorrente incombe in particolare di indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove già offerte o richieste dovrebbero essere assunte e perché ciò provocherebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2; sentenza 4A_98/2024 del 26 marzo 2024 consid. 4.3.1). 
 
5.2. Nel suo gravame la ricorrente si limita ad invocare l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF affermando, con riferimento al primo presupposto previsto da questa norma, che l'accoglimento del ricorso comporterebbe "il decadimento puro e semplice" del petitum subordinato e la decisione si rivelerebbe finale per quanto attiene a quest'ultimo. In concreto non occorre tuttavia esaminare se, come apoditticamente sostenuto nel ricorso, il Tribunale federale potrebbe effettivamente emanare una decisione (finale) parziale, poiché la ricorrente non soddisfa il suo onere di motivazione per dimostrare il sussistere dell'altra condizione cumulativa prevista dalla norma in discussione, concernente la natura particolarmente gravosa della procedura probatoria che dovrebbe poter essere evitata. Non basta infatti a tal fine, come invece fatto dalla ricorrente, limitarsi ad elencare i nomi di sette testi, e a genericamente menzionare l'esistenza di domande di edizione e di una perizia, senza nemmeno spendere una parola per spiegare perché l'assunzione di tali mezzi di prova risulterebbe particolarmente dispendiosa o defatigante.  
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi, non è incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 ottobre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti