Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_22/2023
Sentenza del 23 settembre 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Stadelmann, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Trisconi,
istante,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
controparte,
1. Fondazione collettiva di previdenza B.________,
2. Cassa Pensione C.________,
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (revisione),
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 18 giugno 2012 (9C_469/2011).
Fatti:
A.
A.a. Con due decisioni del 24 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha riconosciuto a A.________, nato nel 1955, di professione fiduciario e affetto da disturbo della personalità borderline, il diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° giugno 2004 con effetto dal 1° settembre 2004 (domanda tardiva). Il 9 maggio 2011 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, in accoglimento dei ricorsi della Cassa Pensione C.________ e della Fondazione collettiva di previdenza del personale B.________, ha annullato le decisioni amministrative, dopo aver accertato l'assenza d'incapacità di guadagno di A.________ (incarto n. 32.2007.173+179).
A.b. Con sentenza 9C_469/2011 del 18 giugno 2012, il Tribunale federale, confermando la valutazione medica ed economica alla base del mancato riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ contro la sentenza cantonale.
B.
B.a. Con domanda di revisione datata 17 novembre 2023 A.________ chiede al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di riformare la sua sentenza del 9 maggio 2011, in particolare egli chiede la conferma della decisione dell'UAI del 24 aprile 2007 con cui gli era stato riconosciuto il diritto a una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° giugno 2004.
Il Tribunale cantonale, con sentenza del 23 novembre 2023, ha pronunciato l'irricevibilità della domanda di revisione, con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale federale per competenza, quale ultima istanza che ha statuito nel merito della causa.
B.b. Invitati ad esprimersi la Cassa Pensione C.________ domanda che l'istanza di revisione venga respinta sia per ragioni formali che materiali, l'UAI evidenzia l'intempestività dell'istanza di revisione, come pure nel merito ne domanda la reiezione ed infine la Fondazione collettiva di previdenza del personale B.________ non si è determinata nei termini impartiti.
Diritto:
1.
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso, non è difatti possibile sollevare censure che sarebbero state da formulare nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Mediante il rimedio giuridico straordinario della revisione, il Tribunale federale può però rivenire sulle sue sentenze ma solo quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF (sentenza 6F_41/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 1). L'istanza di revisione deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 147 III 238 consid. 1.2.1 con riferimenti). Lo scopo di tale strumento giuridico non è quello di far rivalutare in modo completo una decisione che una parte considera errata, ma piuttosto fornire l'opportunità di rimediare a carenze che sono così gravi da essere inaccettabili dal punto di vista dello stato di diritto (sentenza 9F_8/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.2 con riferimenti).
1.2. La procedura di revisione davanti al Tribunale federale si svolge in diverse fasi. In primo luogo il Tribunale federale esamina le condizioni di ammissibilità della domanda, come il rispetto del termine per il deposito della domanda (art. 124 LTF; sentenza 4F_15/2024 del 21 maggio 2024 consid. 5.1 con riferimenti).
2.
2.1. A.________ ha inoltrato il 17 novembre 2023 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino una domanda di revisione della sentenza cantonale del 9 maggio 2011 (incarto n. 32.2007.173+179), volta ad ottenere una sua riforma nel senso di confermare la decisione di rendita dell'UAI del 24 aprile 2007. Egli si fonda sull'art. 24 Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca; RL/TI 178.100), come pure sull'art. 53 LPGA, in considerazione di fatti o mezzi di prova nuovi oppure di un crimine o delitto che hanno influenza sul giudizio. A tale scopo egli allega il decreto d'abbandono - per intervenuta prescrizione - emanato dal Ministero Pubblico nei suoi confronti il 2 marzo 2023 in relazione ai reati di promovimento della prostituzione, di appropriazione indebita, di usura, di amministrazione infedele aggravata, di contravvenzione alla LDDS, di delitto contro la LFID e di frode fiscale, evidenziando che l'autorità penale non sarebbe riuscita a stabilire come e in che modo egli esercitasse la sua attività lavorativa, come pure che la procedura penale dopo 18 anni di indagini avrebbe implicitamente escluso l'esistenza di attività lecite o illecite, tali da consentirgli, anche da malato, di conseguire redditi importanti.
2.2. Malgrado l'istante fondi a torto la sua domanda di revisione sulla disposizione di diritto cantonale, rispettivamente sull'art. 53 LPGA (revisione processuale), si può consentire che la sua richiesta si basi sull'art. 123 cpv. 1, rispettivamente cpv. 2 lett. a LTF (sentenza 9C_776/2023 dell'11 luglio 2024 consid. 3.1 con riferimenti).
3.
3.1. Conformemente all'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, la domanda di revisione deve essere depositata entro 90 giorni (termine relativo) dalla scoperta del motivo di revisione; in ogni modo dopo 10 anni (termine assoluto) dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo per le due eccezioni di cui all'art. 124 cpv. 2 LTF. Il termine assoluto del cpv. 2 ha però un significato indipendente solo se viene rispettato il termine relativo di cui al cpv. 1 (sul tema cfr. E. ESCHER, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3a
ed., Basilea 2018, n. 5 ad art. 124 LTF).
3.2. Spetta all'istante stabilire le circostanze determinanti per la verifica del rispetto dei termini di cui all'art. 124 LTF (sentenza 4F_13/2022 del 9 maggio 2023 consid. 3.3 con riferimenti).
4.
4.1. Sulla tempestività della domanda di revisione del 17 novembre 2023, l'istante afferma che alla base della stessa vi è la conoscenza del fatto nuovo consistente nel decreto d'abbandono del 2 marzo 2023 notificatogli il 3 marzo 2023. Egli aggiunge altresì che "l'apparente ritardo è dovuto anche al precario stato di salute" (istanza, pag. 2), riferendosi poi al certificato della dott.ssa D.________ del 23 marzo 2005, rispettivamente a quello del prof. E.________ dell'8 giugno 2017.
4.2. L'istanza del 17 novembre 2023 - tra l'altro erroneamente indicata dall'istante nelle conclusioni "del 28 luglio 2023" (memoriale dell'istanza, pag. 9) - è stata depositata ben oltre i 90 giorni dalla scoperta del preteso fatto nuovo, ovvero il decreto d'abbandono del 2 marzo 2023 notificato il 3 marzo 2023. Essa, come del resto anche rilevato dalla Cassa Pensione C.________ nelle sue osservazioni del 10 gennaio e dall'UAI nella sua risposta del 19 gennaio 2024, non è tempestiva.
4.3. I termini fissati all'art. 124 LTF non sono prorogabili (art. 47 LTF, sentenza 1F_1/2013 del 18 gennaio 2013 consid. 2 con riferimenti). L'istante nemmeno giustifica poi un valido motivo per una restituzione dei termini (art. 50 LTF), i certificati valetudinari agli atti datati 23 marzo 2005 e 8 giugno 2017 sono inidonei a provare alcunché riferito all'impossibilità senza colpa dal marzo 2023 di introdurre l'istanza di revisione nel termine relativo di 30 giorni. Accertato il non rispetto del termine relativo per l'inoltro della domanda di revisione, la stessa è tardiva e l'esame sul non rispetto anche del termine assoluto di 10 anni diviene superfluo (sentenza 8F_4/2023 del 5 settembre 2023 consid. 5.1).
5.
Visto quanto precede, la domanda di revisione si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti, al la Fondazione collettiva di previdenza del personale B.________, alla Cassa Pensione C.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 23 settembre 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi